Il giudice deve precisare il ruolo di ciascun concorrente nel reato?

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Cass. pen., sez. II, 2/12/2025 (ud. 2/12/2025, dep. 5/02/2026), n. 4701 (Pres. Pellegrino, Rel. Colella)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice di merito sia tenuto, ai fini dell’accertamento del concorso di persone nel reato, a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell’ambito dell’impresa criminosa.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Torino, in parziale riforma di una sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Biella, riqualificava il reato di ricettazione contestato in quello di concorso nel reato di truffa aggravata e continuata, rideterminando la pena irrogata all’imputato.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’imputato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui fondava il giudizio di responsabilità dell’accusato a titolo di concorrente nelle truffe.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il giudice di merito non è tenuto, ai fini dell’accertamento del concorso di persone nel reato, «a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell’ambito dell’impresa criminosa, essendo sufficiente l’indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell’esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall’agente alla realizzazione del reato» (così Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016; v. anche Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020; Sez. 5, n. 48781 del 17/10/2023).

I risvolti applicativi

Per il concorso di persone, è sufficiente motivare il convincimento sul contributo volontario e consapevole dell’agente, senza che sia altresì necessario precisare il ruolo specifico di ciascun concorrente.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 4701 Anno 2026

Presidente: PELLEGRINO ANDREA

Relatore: COLELLA SIMONETTA

Data Udienza: 02/12/2025

Data Deposito: 05/02/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

R. D., nato a … il …;

rappresentato ed assistito dall’avv. P. G. – di fiducia;

avverso la sentenza della Corte di Appello di Torino emessa in data 09/06/2025;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;

udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;

letta la requisitoria con la quale il Sostituto Procuratore generale, Pietro Molino, ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 09/06/2025 la Corte di appello di Torino, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Biella in data 31/05/2023, ha riqualificato il reato di ricettazione contestato in quello di concorso nel reato di truffa aggravata e continuata, rideterminando la pena irrogata all’imputato D. R..

2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione l’imputato a mezzo del difensore, affidandolo a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod. proc. pen., in relazione agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. per inosservanza del principio di correlazione tra imputazione e sentenza nella parte in cui condanna l’imputato per un fatto diverso rispetto a quello indicato nell’imputazione; vizio di motivazione apparente e illogica sul punto.

In particolare, osserva il ricorrente che la contestazione nei confronti dell’imputato riguardava soltanto la condotta di ricezione e occultamento di beni di provenienza delittuosa (i gioielli provento delle truffe commesse dai coimputati), mentre la Corte territoriale ha ritenuto di riqualificare la condotta, valorizzando la mera presenza del ricorrente nell’autovettura insieme ai coimputati prima e dopo la commissione dei reati, ravvisando in ciò un contributo morale rafforzativo del proposito criminoso altrui; si tratterebbe di fatto storico diverso rispetto a quello oggetto di contestazione, ossia di una condotta concorsuale antecedente e contestuale alle truffe in luogo di quella post delictum di ricezione/occultamento contestata, violando con ciò il principio di correlazione di cui agli artt. 521 e 522 cod. proc. pen. nonchè l’art. 6 par. 3, lett. a) e b) Cedu, a mente del quale l’imputato deve essere messo nelle condizioni di difendersi in concreto dalla nuova qualificazione, realizzandosi, in caso contrario, una violazione del diritto di difesa idonea a determinare la nullità della sentenza; assume inoltre la difesa che, per di più, il giudice di primo grado ha espressamente escluso la partecipazione di R. alle truffe, ritenendolo responsabile esclusivamente della ricettazione, mentre la Corte territoriale, sul punto, con motivazione apparente e illogica, ha affermato che il giudice di primo grado avrebbe soltanto errato la qualificazione giuridica del fatto ed ha condannato l’imputato per un fatto storico diverso, travalicando i limiti consentiti dalla legge.

2.2. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c) ed e) cod. proc. pen., in relazione all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui fonda il giudizio di responsabilità di R. a titolo di concorrente nelle truffe, sulla scorta di un singolo elemento indiziario, quale la mera presenza a bordo della vettura insieme ai complici in momenti precedenti e successivi alla consumazione dei reati; motivazione manifestamente illogica sul punto, in quanto fondata su un ragionamento logico-deduttivo, senza alcuna evidenza sulla presenza dell’imputato al momento della truffa perpetrata a B., e, in ogni caso, senza alcuna precisazione del ruolo che egli avrebbe effettivamente ricoperto.

2.3. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125 e 546 cod. proc. pen.: motivazione apparente in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e al singolo aumento operato a titolo di continuazione tra i due delitti di truffa, così come riqualificati.

La difesa osserva, in particolare, che nell’atto di appello erano state evidenziate circostanze meritevoli di essere considerate, tra cui, principalmente, il ruolo marginale rivestito dall’imputato; si censura altresì l’omessa motivazione in ordine al singolo aumento a titolo di continuazione, poiché dopo avere individuato la truffa commessa in Brescia come quella più grave, la Corte territoriale ha omesso di motivare in relazione al quantum operato a titolo di continuazione per il delitto commesso in B., citando sul punto la sentenza delle Sezioni Unite “P.(n. 47127/2021 Rv. 282269), in tema di calcolo e di motivazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi due motivi di ricorso, inerenti rispettivamente alla riqualificazione giuridica del fatto in violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. e all’affermazione della responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato di truffa aggravata, si prestano ad una trattazione congiunta in quanto tra di loro strettamente connessi.

1.1. L’eccezione relativa alla violazione dell’art. 521 cod. proc. pen. è infondata. Anzitutto, la sentenza impugnata si è attenuta al costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, che il Collegio ribadisce, secondo il quale la violazione del principio di correlazione tra imputazione e sentenza, ai sensi degli artt. 521 e 522 cod. proc. pen., è configurabile solo in presenza di una trasformazione radicale, nei suoi elementi essenziali, della fattispecie concreta nella quale si riassume la ipotesi astratta prevista dalla legge, sì da pervenire ad un’incertezza sull’oggetto della contestazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti della difesa.

Pertanto, l’indagine volta ad accertare la violazione del principio suddetto non va esaurita nel pedissequo e mero confronto puramente letterale fra contestazione e sentenza perché, vertendosi in materia di garanzie e di difesa, la violazione è del tutto insussistente quando l’imputato, attraverso l’iter del processo, sia venuto a trovarsi nella condizione concreta di  difendersi in ordine all’oggetto dell’imputazione (Sez. U, n. 36551 del 15/07/2010, omissis, Rv.248051-01; Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, omissis, Rv. 205617-01; Sez. 4, n. 4622 del 15/12/2017, dep. 2018, omissis, Rv. 271948-01; Sez. 4, n. 33878 del 03/05/2017, omissis, Rv. 271607-01; Sez. 2, n. 17565 del 15/03/2017, omissis, Rv. 269569-01; Sez. 2, n. 15928 del 25/03/2022, omissis, non mass.).

1.2. In secondo luogo, si deve rilevare che in sede di giudizio di appello, il Procuratore generale aveva chiesto la riqualificazione del reato contestato in quello di truffa, prospettando quindi la possibilità che l’imputato venisse chiamato a rispondere del reato di cui all’art. 640 cod. pen., così come è avvenuto, senza alcuna violazione dall’art. 521 cod. proc. pen., posto che il fatto ritenuto nella decisione non si pone, rispetto a quello contestato, in rapporto di eterogeneità – trattandosi di fatti ontologicamente uguali, connotati dallo stesso contesto, dagli stessi soggetti e dalle stesse condotte – e che il capo di imputazione contiene tutti gli elementi costitutivi del reato ritenuto in sentenza, tenuto conto anche delle risultanze probatorie portate a conoscenza  dell’imputato e che hanno formato oggetto di sostanziale contestazione (Sez. 2, n. 21089 del29/03/2023, omissis, Rv. 284713-01).

Nel caso di specie è rimasto invariato l’elemento centrale della condotta, come dal primo giudice accertato, apparendo errata – come osservato nella sentenza impugnata – la qualificazione giuridica. La Corte di appello ha infatti rimarcato che il ruolo rivestito dal ricorrente, ossia quello di ricevimento e/o occultamento dei beni, dimostra come questi fosse consapevole del funzionamento delle truffe e della complessiva attività dei coimputati: “Invero la circostanza che l’appellante si trovasse in auto con i due coimputati a B.  in occasione della truffa commessa ai danni del M. e, poi, due giorni dopo, fra ammezzati dalla truffa commessa a B. ai danni del C., sulla medesima autovettura, resa certa dall’abbigliamento indossato in entrambe le occasioni, rende palese come egli fosse stato pienamente partecipe al progetto criminoso, in ragione del quale i tre erano partiti dalla città di origine, Napoli, per commetterlo in trasferta. La sola presenza, infatti, era tale da rafforzare la possibilità di riuscita dello stesso […] I tre erano partiti dalla città di origine per recarsi al Nord per commettere le truffe secondo lo schema noto come “finto avvocato” e, quindi, vi stavano facendo ritorno disponendo, tutti, di parte dei proventi illeciti trasportati sotto il sedile posteriore dell’autovettura sulla quale viaggiavano al momento del controllo” (p. 3 sentenza impugnata).

1.3. La difesa ha, poi, del tutto genericamente richiamato la violazione dell’art. 6 par. 3 lett. a) e b), CEDU, senza denunciare una concreta lesione del principio del contraddittorio sulla nuova definizione giuridica del fatto ed affermando, contrariamente a quanto avvenuto, che non sarebbe mai stata prospettata in alcuna fase del giudizio la partecipazione del ricorrente alle truffe. Va comunque ricordato sul punto che il potere del giudice di merito di dare al fatto una diversa definizione giuridica, nella interpretazione dell’art. dell’art. 6, comma 3, lett. a) e b),della Convenzione EDU datane dalla Corte di Strasburgo, esige che l’imputato, una volta informato dell’accusa, sia messo in condizione di potere discutere su ogni profilo che investe i  fatti contestatigli e la qualificazione ad essi attribuita, trattandosi di una condizione fondamentale dell’equità del processo. Il giudice di merito, cui è riconosciuto dal diritto interno il potere di riqualificare i fatti per i quali l’imputato è chiamato a giudizio, pertanto, deve curare che il medesimo abbia avuto la possibilità di esercitare i diritti di difesa su questo specifico punto in  maniera concreta ed effettiva, verificando: a) se in concreto fosse sufficientemente prevedibile per il ricorrente che l’accusa inizialmente formulata nei suoi confronti fosse riqualificata; b) la fondatezza dei mezzi di difesa che il ricorrente avrebbe potuto invocare se avesse avuto la possibilità di discutere della nuova accusa formulata nei suoi confronti; c) quali siano state le ripercussioni della nuova accusa sulla determinazione della pena del ricorrente.

Recependo tali principi, la giurisprudenza di legittimità è da tempo consolidata nel senso che, qualora una diversa qualificazione giuridica del fatto venga effettuata in appello, senza che l’imputato abbia preventivamente avuto modo di interloquire sul punto, la garanzia del contraddittorio resta comunque assicurata dalla possibilità di contestare la diversa qualificazione mediante il ricorso per cassazione, specie quando la stessa non avvenga “a sorpresa”, bensì risulti come uno dei possibili epiloghi decisori del giudizio, secondo uno sviluppo interpretativo assolutamente prevedibile, sì che l’imputato abbia avuto la possibilità di interloquire in ordine al contenuto dell’imputazione, in assenza di una lesione dei diritti della difesa derivante dai profili di novità che da quel mutamento scaturiscono (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, omissis, Rv. 264438-01; Sez. 2, n. 23410 del 01/07/2020, omissis, Rv. 279772-01; Sez. 1, n. 49671 del 24/09/2019, omissis, Rv. 277859-01; Sez. 5, n. 11235 del 27/02/2019, G., Rv. 276125-01; Sez. 2, n. 39961 del 19/07/2018, omissis, Rv. 273922-01).

Orbene, nel caso di specie, come detto, la riqualificazione del fatto – peraltro, come detto, richiesta dal Procuratore generale, con conseguente sollecitazione del contraddittorio difensivo sulla questione – è avvenuta in secondo grado di giudizio, considerata la pacifica ricostruzione del fatto, e l’imputato è stato condannato per un reato (truffa) punito meno gravemente di quello originariamente contestato (ricettazione) e con irrogazione di una pena sensibilmente inferiore.

2. Il secondo motivo di ricorso, inerente all’affermazione della responsabilità del ricorrente a titolo di concorso nel reato di truffa aggravata, è aspecifico in quanto non sembra confrontarsi adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata e con la corretta applicazione della cornice ermeneutica in tema di truffa e di concorso di persone nel reato, laddove si è ritenuto che egli abbia materialmente e consapevolmente contribuito con i concorrenti alla realizzazione delle truffe oggetto dell’imputazione (v. p. 3 sentenza impugnata). Si rammenta che la concezione unitaria del concorso di più persone nel reato, recepita nell’art. 110 cod. pen., consente di ritenere che l’attività costitutiva della partecipazione può essere rappresentata da qualsiasi contributo, di carattere materiale o psichico, la cui prova può essere fornita anche in via logica o indiziaria, mediante elementi dotati di sicura attitudine rappresentativa che involgano sia il rapporto di causalità materiale tra condotta e evento che il sostrato psicologico dell’azione. Tanto in conformità all’unitarietà del “fatto collettivo” realizzato, “che si verifica quando le condotte dei concorrenti risultino, con giudizio di prognosi postuma, integrate in unico obiettivo, perseguito in varia e diversa misura dagli agenti” (cfr. Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, omissis, Rv. 284922-01, ove si afferma che, per la configurabilità del concorso di persone, è necessario e sufficiente che il concorrente abbia posto in essere un comportamento esteriore idoneo ad arrecare un contributo apprezzabile alla commissione del reato, mediante il rafforzamento del proposito criminoso o l’agevolazione dell’opera degli altri concorrenti e che il partecipe, per effetto della sua condotta, idonea a facilitarne l’esecuzione, abbia aumentato la

possibilità della produzione del reato).

Tali puntualizzazioni, secondo la ricostruzione dei giudici di merito, paiono correttamente applicate al caso in esame, con individuazione del contributo del R. nell’economia complessiva delle truffe realizzate mediante apposita spedizione al nord di tutti e tre i coimputati insieme per commettere i delitti secondo lo schema c.d. del “finto avvocato”, nell’ambito di un previo ordito concorsuale in cui ciascuno ha consapevolmente svolto la propria parte. E tanto a prescindere che il giudice di merito non è tenuto, ai fini dell’accertamento del concorso di persone nel reato, «a precisare il ruolo specifico svolto da ciascun concorrente nell’ambito dell’impresa criminosa, essendo sufficiente l’indicazione, con adeguata e logica motivazione, delle prove sulle quali ha fondato il libero convincimento dell’esistenza di un consapevole e volontario contributo, morale o materiale, dato dall’agente alla realizzazione del reato» (così Sez. 2, n. 48029 del 20/10/2016, omissis, Rv. 268177-01; v. anche Sez. 1, n. 12309 del 18/02/2020, omissis, Rv. 278628-01; Sez. 5, n. 48781 del 17/10/2023, S., Rv. 285775-01).

A fronte di detta ricostruzione, il motivo di ricorso finisce per reiterare le doglianze, già adeguatamente confutate dalla sentenza impugnata, incentrate sulla tesi difensiva del ruolo dell’odierno ricorrente quale addetto soltanto alla ricezione e/o occultamento dei beni di provenienza delittuosa (i gioielli provento delle truffe), senza individuare decisive lacune o manifeste illogicità nella trama argomentativa.

3. Quanto al terzo motivo di ricorso, incensurabile risulta il diniego delle circostanze attenuanti generiche, stante la compiuta e non manifestamente illogica motivazione resa sul punto dalla sentenza impugnata, la quale – a fronte, peraltro, di un motivo di appello generico – ha valorizzato indici decisivi di disvalore attinenti tanto alla gravità del reato che alla pericolosità sociale dell’imputato, quali il danno procurato alle persone offese e la vulnerabilità delle stesse, sorprese nelle loro abitazioni. Trattasi di motivazione aderente alle risultanze processuali priva di manifeste incongruenze che si sottrae alle censure difensive. Del resto, ai fini del diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall’interessato (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, omissis, Rv. 282693-01); nello stesso senso si è affermato che, al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall’art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all’entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all’uopo sufficiente (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, omissis, Rv. 279549-02).

Nel concedere le circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime, invero, un giudizio di fatto, la cui motivazione è, in quanto tale, insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, omissis, Rv. 271269-01).

Quanto poi alla rideterminazione del trattamento sanzionatorio, la difesa lamenta che sia stato operato un aumento a titolo di continuazione, senza calcolare e motivare in modo distinto l’aumento per la truffa commessa in B. (essendo stata ritenuta violazione più grave la truffa commessa in B.), in contrasto con i principii espressi dalla sentenza delle Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, omissis, Rv. 282269-01.

Evidenzia il Collegio che la sentenza “P.ha sì affermato che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena-base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite; ma ha anche puntualizzato, in parte motiva, che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e che il dovere di specifica motivazione del singolo aumento si attenua, soprattutto quando non sia possibile dubitare del rispetto del limite legale del triplo della pena base ex art. 81, comma primo, cod. pen. in considerazione della misura contenuta degli aumenti di pena irrogati e quando i reati posti in continuazione siano integrati da condotte criminose seriali ed omogenee, come nel caso di specie, trattandosi di due truffe con identiche modalità ed essendo stato applicato di un aumento del tutto contenuto. Sotto questo profilo, la censura appare pertanto infondata.

4. Per le esposte considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, 2 dicembre 2025

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