Cass. pen., sez. II, 13/11/2025 (ud. 13/11/2025, dep. 5/02/2026), n. 4705 (Pres. Pellegrino, Rel. Colella)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di indebita utilizzazione di carta di credito, possa operare la scriminante del consenso dell’avente diritto.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Napoli Nord che, a sua volta, aveva condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusata il quale, con un unico motivo, deduceva la violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., che sarebbe escluso dall’esimente putativa del consenso dell’avente diritto ex artt. 50 e 59 cod. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza in capo alla ricorrente della provenienza furtiva della carta prepagata.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve essere esclusa l’operatività della scriminante del consenso dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 50 cod. pen.[1], atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall’art. 493-ter cod. pen.[2] non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato (Sez. 2, n. 18609 del 16/02/2021, ove in motivazione la Corte ha precisato che l’autorizzazione può assumere rilievo ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del reato solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo abbia agito nell’esclusivo interesse del titolare).
I risvolti applicativi
In tema di indebita utilizzazione di carta di credito, la scriminante del consenso dell’avente diritto ex art. 50 c.p. non opera, poiché il bene giuridico protetto dall’art. 493-ter c.p. comprende non solo il patrimonio del titolare, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, interesse collettivo indisponibile.
[1]Ai sensi del quale: “Non è punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, col consenso della persona che può validamente disporne”.
[2]Secondo cui: “Chiunque al fine di trarne profitto per sé o per altri, indebitamente utilizza, non essendone titolare, carte di credito o di pagamento, ovvero qualsiasi altro documento analogo che abiliti al prelievo di denaro contante o all’acquisto di beni o alla prestazione di servizi, o comunque ogni altro strumento di pagamento diverso dai contanti è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da 310 euro a 1.550 euro. Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto per sé o per altri, falsifica o altera gli strumenti o i documenti di cui al primo periodo, ovvero possiede, cede o acquisisce tali strumenti o documenti di provenienza illecita o comunque falsificati o alterati, nonché ordini di pagamento prodotti con essi. In caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell’articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al primo comma è ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, nonché del profitto o del prodotto, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero quando essa non è possibile, la confisca di beni, somme di denaro e altre utilità di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente a tale profitto o prodotto. Gli strumenti sequestrati ai fini della confisca di cui al secondo comma, nel corso delle operazioni di polizia giudiziaria, sono affidati dall’autorità giudiziaria agli organi di polizia che ne facciano richiesta”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 4705 Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: COLELLA SIMONETTA
Data Udienza: 13/11/2025
Data Deposito: 06/02/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
D. G. C., nata a … il …;
rappresentato ed assistito dall’avv. R. D. – di fiducia;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 02/04/2025;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
preso atto che non è stata richiesta dalle parti la trattazione orale del procedimento;
udita la relazione svolta dal consigliere Simonetta Colella;
letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto Procuratore generale, Gaspare Sturzo, che ha
chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 02/04/2024 n. 9475 la Corte di appello di Napoli, confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord emessa il 15/11/2023, che ha condannato l’imputata per il reato di cui all’art. 493-ter cod. pen. commesso in Napoli il 13/10/2018 per avere utilizzato, per effettuare acquisti presso delle stazioni di servizio, una carta prepagata provento di furto commesso dal concorrente C. Z. (che si impossessava di un borsello, sottraendolo a V. G., contenete, tra l’altro, la carta prepagata rilasciata dalla Banca Nazionale del Lavoro).
2. Avverso la predetta sentenza, propone ricorso per cassazione il difensore dell’imputata, affidandolo ad un formalmente unico articolato motivo, con il quale deduce violazione di legge ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dell’elemento soggettivo del reato di cui all’art. 493-ter cod. pen., che sarebbe escluso dall’esimente putativa del consenso dell’avente diritto ex artt. 50 e 59 cod. pen., e vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per travisamento della prova, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla consapevolezza in capo alla ricorrente della provenienza furtiva della carta prepagata.
2.1. In particolare, la difesa osserva che la ricorrente, a differenza di quanto sostenuto dalla Corte territoriale, non era consapevole della provenienza illecita della carta prepagata consegnatale dallo Z. (giudicato separatamente), il quale si era servito della donna per
effettuare acquisti in proprio favore.
2.2. La motivazione sarebbe contraddittoria e manifestamente illogica rispetto sia alla ricostruzione del fatto operata dal primo giudice sia agli elementi documentali presenti agli atti. E segnatamente, come affermato nella sentenza del Tribunale di Napoli Nord, dai “frames” delle registrazioni video è emerso che i due rifornimenti di carburante pagati con la carta oggetto di furto sono stati attuati da una persona di sesso maschile e, quindi, non dalla D. G., la quale ha effettuato due acquisti di merce in favore dello Z., con utilizzo della carta di provenienza illecita in questione, condotta che dovrebbe ritenersi scriminata dall’esimente putativa del consenso dell’avente diritto ex artt. 50 e 59 cod. pen. e realizzata senza dolo specifico, avendo ella agito su espressa richiesta dello Z., che l’attendeva in auto, e nell’erronea convinzione che questi fosse il legittimo possessore dello strumento di pagamento e quindi senza consapevolezza della illegittima provenienza dello stesso.
2.3. Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata sarebbe contraddittoria nella parte in cui afferma la consapevolezza in capo alla ricorrente della natura illecita della carta prepagata, contrariamente al primo giudice, il quale aveva ritenuto la fattispecie contestata alla stregua di un reato di pura condotta per integrare il quale è sufficiente il mero utilizzo di una carta di pagamento appartenente ad altri.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivo in parte non consentito e in parte manifestamente infondato.
2. Il profilo relativo all’impossibilità di configurare il reato in quanto ricorrerebbe l’esimente putativa del consenso dell’avente diritto ex artt. 50 e 59 cod. pen., non è consentito in quanto non risulta devoluto in appello ed è, comunque, manifestamente infondato. Ed infatti questa Corte ha precisato che, in tema di indebita utilizzazione di carta di credito, deve essere esclusa l’operatività della scriminante del consenso dell’avente diritto, ai sensi dell’art. 50 cod. pen., atteso che il bene giuridico tutelato dalla fattispecie disciplinata dall’art. 493-ter cod. pen. non è solo il patrimonio del titolare della carta, ma anche la sicurezza delle transazioni commerciali, che costituisce interesse collettivo indisponibile dal privato (Sez. 2, n. 18609 del 16/02/2021, omissis, Rv. 281286-01, ove in motivazione la Corte ha precisato che l’autorizzazione può assumere rilievo ai fini dell’esclusione dell’elemento soggettivo del reato solo nelle ipotesi in cui sia apprezzabile in modo manifesto che il terzo abbia agito nell’esclusivo interesse del titolare).
Peraltro, neppure si sarebbe potuto argomentare il difetto di colpevolezza per la presenza di una scriminate putativa (art. 59, quarto comma, cod. pen.) prospettata dalla difesa, atteso che un consenso prestato da chi non era titolare della carta, non potendo disporre del diritto su cui verteva, non è valido. Di conseguenza, l’erronea supposizione di un siffatto consenso, lungi dal tradursi in un errore (sulla situazione) di fatto, avrebbe configurato un errore di diritto, la cui irrilevanza è sancita dall’art. 5 cod. pen.
3. Per il resto, va detto – con argomento che vale rispetto a ciascuna delle doglianze poste – che le censure difensive, vuoi dedotte sotto il profilo della violazione di legge che del vizio di motivazione, tendono ad “attaccare” la valenza dimostrativa degli elementi di prova che il giudice del merito ha indicato a corredo dell’affermazione di colpevolezza, restando esclusa in questa sede la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, come anche l’autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, sempreché non sfocino inirragionevolezza (ex multis, Sez. 2, n. 31978 del 14/06/2006, omissis, Rv. 234910-01; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, omissis, Rv. 253099-01, nel senso che non è deducibile il travisamento del fatto; Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601-01). Né, al di là della formula utilizzata nei motivi di ricorso, si è al cospetto di travisamenti della prova che, come noto, consistono nell’utilizzazione di una prova inesistente o nell’utilizzazione di un risultato di prova incontrovertibilmente diverso, nella sua oggettività, da quello effettivo (Sez. 6, n. 33435 del 04/05/2006, omissis, Rv. 234364-01).
La ricorrente, in sostanza, si è limitata a reiterare il motivo di appello sull’insussistenza dell’elemento soggettivo del reato contestato in capo alla stessa, introducendo il tema della scriminante putativa non dedotto con i motivi di appello, ed ha genericamente censurato la ricostruzione del fatto con riferimento alle risultanze delle immagini di videosorveglianza – che riprendono una persona di sesso maschile quale autore dei rifornimenti di carburante – incorrendo nel vizio di aspecificità ed introducendo comunque un profilo ininfluente: la sentenza impugnata (p.3.), nel ribadire il tenore delle risultanze istruttorie – desunte sia dalle dichiarazioni dei testi di polizia giudiziaria, escussi in dibattimento sia dalle immagini di videosorveglianza acquisite, e dalle stesse dichiarazioni degli imputati – chiarisce, facendo anche rinvio alla sentenza di primo grado (p.12), che l’imputata ha riconosciuto, in sede di interrogatorio, di avere utilizzato la carta in questione (per effettuare gli acquisti all’interno degli autogrill situati presso i distributori), rendendo così superfluo lo stesso riconoscimento da parte della polizia giudiziaria; al contempo, la sentenza impugnata motiva in modo esaustivo e logico sulla consapevolezza dell’illiceità della provenienza della carta prepagata in capo alla ricorrente, dimostrata dalle stesse modalità del fatto, consistito nell’effettuare plurimi acquisti a distanza molto ravvicinata – di pochi minuti e nello stesso autogrill – per importi tali da non richiedere l’inserimento del PIN ed eseguiti poco tempo dopo l’impossessamento della carta stessa da parte di Z..
4. Alla declaratoria di inammissibilità dell’impugnazione segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2025







