Cass. pen., sez. II, 14/01/2026 (ud. 14/01/2026, dep. 12/02/2026), n. 5922 (Pres. Agostinacchio, Rel. Sgadari)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, debba anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Palermo, in esito a giudizio abbreviato, confermava una sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città che, dal canto suo, aveva condannato l’imputato alla pena di giustizia in relazione a due reati di rapina (tentata e consumata) commessi nei confronti di titolari di farmacie e al reato di porto abusivo di arma clandestina, costituita da una pistola giocattolo modificata (capi 1, 3 e 4 della imputazione).
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla determinazione dell’aumento di pena in continuazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l’aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite. (La Corte ha precisato che il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all’entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall’art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene). (Conf. Sez. U, n.7930/95, Rv.201549-01). (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021).
I risvolti applicativi
In tema di reato continuato, il giudice deve determinare la pena complessiva individuando il reato più grave, fissando la pena base e calcolando e motivando separatamente l’aumento per ciascun reato satellite.







