Il diritto alla riparazione sussiste anche se deriva dall’illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell’ordine di esecuzione?

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Cass. pen., sez. IV, 14/05/2025 (ud. 14/05/2025, dep. 25/08/2025), n. 29645 (Pres. Di Salvo, Rel. Arena)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il diritto alla riparazione si configura anche ove quest’ultima derivi dalla illegittimità, originaria o sopravvenuta dell’ordine di esecuzione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Reggio Calabria rigettava una richiesta di riparazione per ingiusta detenzione.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione la difesa la quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il diritto alla riparazione si configura anche ove quest’ultima derivi dalla illegittimità, originaria o sopravvenuta dell’ordine di esecuzione, sempre che la stessa non dipenda da un comportamento doloso o colposo del condannato (Sez. 4 n. 44978 del 04/11/2021; Sez. 4 n. 25092 del 25/5/2021).

I risvolti applicativi

Il diritto alla riparazione sussiste anche se deriva dall’illegittimità, originaria o sopravvenuta, dell’ordine di esecuzione, purché non sia causata da un comportamento doloso o colposo del condannato.

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