Gli accertamenti tecnici ex artt. 359 e 360 c.p.p. possono essere delegati alla polizia giudiziaria?

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Cass. pen., sez. II, 2/07/2025 (ud. 2/07/2025, dep. 2/10/2025), n. 32546 (Pres. Imperiali, Rel. Calvisi)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359[1] e 360 cod. proc. pen.[2] possono essere delegati alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 370 cod. proc. pen.[3].

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, confermava un’ordinanza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, con la quale era stato disposto il sequestro preventivo di una ingente somma in relazione al reato di cui all’art. 640-ter cod. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione degli artt. 125, 191, 240, 321, 359 e 360 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. possono essere delegati alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 41124 del 07/09/2023).

I risvolti applicativi

Gli accertamenti tecnici ex artt. 359 e 360 c.p.p. possono essere delegati alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 370 c.p.p..

[1]Ai sensi del quale: “1. Il pubblico ministero, quando procede ad accertamenti, rilievi segnaletici, descrittivi o fotografici e ad ogni altra operazione tecnica per cui sono necessarie specifiche competenze, può nominare e avvalersi di consulenti, che non possono rifiutare la loro opera. 2. Il consulente può essere autorizzato dal pubblico ministero ad assistere a singoli atti di indagine”.

[2]Secondo cui: “1. Quando gli accertamenti previsti dall’articolo 359 riguardano persone, cose o luoghi il cui stato è soggetto a modificazione, il pubblico ministero avvisa, senza ritardo, la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato e i difensori del giorno, dell’ora e del luogo fissati per il conferimento dell’incarico e della facoltà di nominare consulenti tecnici. 2. Si applicano le disposizioni dell’articolo 364 comma 2. 3. I difensori nonché i consulenti tecnici eventualmente nominati hanno diritto di assistere al conferimento dell’incarico, di partecipare agli accertamenti e di formulare osservazioni e riserve. 3-bis. Il pubblico ministero può autorizzare la persona sottoposta alle indagini, la persona offesa dal reato, i difensori e i consulenti tecnici eventualmente nominati, che ne facciano richiesta, a partecipare a distanza al conferimento dell’incarico o agli accertamenti. 4. Qualora, prima del conferimento dell’incarico, la persona sottoposta alle indagini formuli riserva di promuovere incidente probatorio, il pubblico ministero dispone che non si proceda agli accertamenti salvo che questi, se differiti, non possano più essere utilmente compiuti. 4-bis. La riserva di cui al comma 4 perde efficacia e non può essere ulteriormente formulata se la richiesta di incidente probatorio non è proposta entro il termine di dieci giorni dalla formulazione della riserva stessa. 5. Fuori del caso di inefficacia della riserva di incidente probatorio previsto dal comma 4-bis, se il pubblico ministero, malgrado l’espressa riserva formulata dalla persona sottoposta alle indagini e pur non sussistendo le condizioni indicate nell’ultima parte del comma 4, ha ugualmente disposto di procedere agli accertamenti, i relativi risultati non possono essere utilizzati nel dibattimento”.

[3]Alla stregua del quale: “1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attività di indagine. Può avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attività di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di libertà, con l’assistenza necessaria del difensore. 1-bis. Quando la persona sottoposta alle indagini e il difensore vi consentono, il pubblico ministero può disporre che l’interrogatorio della persona sottoposta alle indagini si svolga a distanza. Allo stesso modo, il pubblico ministero provvede nei casi in cui il compimento dell’interrogatorio è delegato alla polizia giudiziaria ai sensi del comma 1. 2. Quando procede a norma del comma 1, la polizia giudiziaria osserva le disposizioni degli articoli 364, 365 e 373 e, nel caso di cui al comma 1-bis, le disposizioni dell’articolo 133-ter in quanto compatibili. 2-bis. Se si tratta del delitto previsto dall’articolo 575 del codice penale, nella forma tentata, o di uno dei delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5, 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice, la polizia giudiziaria procede senza ritardo al compimento degli atti delegati dal pubblico ministero. 2-ter. Nei casi di cui al comma 2-bis, la polizia giudiziaria pone senza ritardo a disposizione del pubblico ministero la documentazione dell’attività nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 357. 3. Per singoli atti da assumere nella circoscrizione di altro tribunale, qualora non ritenga di procedere personalmente e, nei casi di interrogatorio, di provvedere ai sensi del comma 1-bis, il pubblico ministero, può delegare, secondo la rispettiva competenza per materia, il pubblico ministero presso il tribunale [o la pretura] del luogo. 4. Quando ricorrono ragioni di urgenza o altri gravi motivi, il pubblico ministero delegato a norma del comma 3 ha facoltà di procedere di propria iniziativa anche agli atti che a seguito dello svolgimento di quelli specificamente delegati appaiono necessari ai fini delle indagini”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 32546 Anno 2025

Presidente: IMPERIALI LUCIANO

Relatore: CALVISI MICHELE

Data Udienza: 02/07/2025

Data Deposito: 02/10/2025

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. D. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 11/04/2025 del TRIBUNALE di LECCE, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari;

udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale VINCENZO SENATORE, che ha chiesto emettersi declaratoria di inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza resa in data 11 aprile 2025 il Tribunale di Lecce, Sezione per il riesame dei provvedimenti cautelari, confermava l’ordinanza emessa il 12 marzo 2025 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce con la quale era stato disposto nei confronti di A. D. il sequestro preventivo della somma di euro 167.498,00 in relazione al reato di cui all’art. 640-ter cod. pen., contestato in relazione all’inserimento all’interno di due apparecchi per videogiochi di una seconda scheda destinata a dirottare abusivamente un certo numero di puntate al fine di eludere la tassazione sulle vincite.

2. Avverso l’ordinanza proponeva ricorso per cassazione l’A., per il tramite del proprio difensore, chiedendone l’annullamento e articolando due motivi di doglianza.

3. Con il primo motivo deduceva violazione degli artt. 125, 191, 240, 321, 359 e 360 cod. proc. pen.

Assumeva che gli accertamenti svolti sugli apparecchi per videogiochi al fine di individuare le puntate sottratte alla tassazione sulle vincite, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, avevano il carattere della irreperibilità e pertanto non erano utilizzabili ai fini della valutazione della sussistenza del fumus commissi delicti, in quanto svolti senza la presenza dell’indagato; che il documento informatico era connotato da un’intrinseca fragilità e che nella specie gli operanti avevano avuto la necessità di “forzare” l’ingresso al sistema informatico, ciò che aveva comportato un margine significativo di rischio rispetto all’integrità del sistema medesimo.

Deduceva che in relazione al carattere di ripetibilità o meno degli accertamenti informatici svolti il Tribunale non aveva reso adeguata motivazione, e ciò con particolare riferimento all’indicazione specifica dei detti accertamenti.

Assumeva, inoltre, che, anche a voler sostenere la ripetibilità degli accertamenti svolti, il Pubblico Ministero avrebbe dovuto procedere nelle forme di cui all’art. 359 cod. proc. pen. con la nomina di un consulente tecnico, laddove invece aveva delegato le operazioni alla polizia giudiziaria e a personale dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli

4. Con il secondo motivo deduceva violazione dell’art. 240, comma 2, cod. pen.

Rassegnava che il Tribunale aveva considerato il sequestro preventivo effettuato come funzionale alla confisca diretta, laddove la natura fungibile del denaro non poteva giustificare la qualificazione de plano della natura diretta della confisca, essendo necessario valutare la sussistenza del nesso di pertinenzialità del denaro rispetto al reato.

Deduceva che, pur nella sussistenza di una presunzione di derivazione illecita delle somme in sequestro, doveva essere ammessa la prova contraria da parte della difesa, prova che nella specie era stata fornita mediante la produzione di documentazione attestante che il denaro rinvenuto nella cassaforte di pertinenza dell’A. era entrato a far parte del patrimonio dello stesso in epoca successiva alla commissione del reato e per via lecita.

Concludeva sul punto affermando che il sequestro doveva essere considerato come finalizzato alla confisca per equivalente, così che il giudice della cautela avrebbe dovuto esaminare la richiesta dell’A. di convertire il sequestro del denaro contante nel sequestro dell’immobile di sua proprietà.

5. In data 24 giugno 2025 la difesa della ricorrente depositava conclusioni scritte con le quali replicava alla requisitoria del Procuratore Generale e insisteva nella richiesta di accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è inammissibile in quanto non consentito.

Ed invero, pur avendo il ricorrente dedotto in rubrica il vizio di violazione di legge, con le argomentazioni dedotte a sostegno della doglianza la difesa ha lamentato l’esistenza di una motivazione non adeguata in relazione alla ritenuta irripetibilità degli accertamenti informatici svolti, vizio di motivazione che, a mente dell’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., non è consentito.

Quanto all’assunto difensivo secondo il quale nel caso di specie il Pubblico Ministero avrebbe dovuto procedere nelle forme di cui all’art. 359 cod. proc. pen. con la nomina di un consulente tecnico, laddove invece, non correttamente, aveva delegato le operazioni alla polizia giudiziaria e a personale

dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli, osserva la Corte che gli accertamenti tecnici di cui agli artt. 359 e 360 cod. proc. pen. ben possono essere delegati alla polizia giudiziaria, ai sensi dell’art. 370 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 41124 del 07/09/2023, omissis, Rv. 285299 – 01).

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Secondo il consolidato orientamento del Giudice di legittimità, espresso di recente dalla Corte nella composizione più autorevole, la confisca del denaro costituente profitto o prezzo del reato, comunque

rinvenuto nel patrimonio dell’autore della condotta, e che rappresenti l’effettivo accrescimento patrimoniale monetario conseguito, va sempre qualificata come diretta, e non per equivalente, in considerazione della natura fungibile del bene, con la conseguenza che non è ostativa alla sua adozione l’allegazione o la prova dell’origine lecita della specifica somma di denaro oggetto di apprensione (Sez. U, n. 42415 del 27/05/2021, C., Rv. 282037 – 01).

La Corte, nella medesima composizione, ha anche chiarito, con pronuncia successiva, che la confisca di somme di danaro ha natura diretta soltanto in presenza della prova della derivazione causale del bene rispetto al reato, mentre, qualora tale nesso di pertinenzialità non sussista, la stessa deve essere

considerata come confisca per equivalente, non potendosi far discendere la qualificazione dell’ablazione dalla natura del bene che ne costituisce l’oggetto (in tal senso Sez. U, n. 13783 del 26/09/2024, omissis, Rv. 287756 – 02; in motivazione, la Corte ha affermato che il medesimo principio opera in caso di sequestro finalizzato alla confisca, per il quale l’obbligo motivazionale del

giudice va modulato in relazione allo sviluppo della fase procedimentale e agli elementi acquisiti).

Facendo corretta applicazione dei suddetti principi, il Tribunale ha osservato che nella specie la difesa non aveva dimostrato che la somma rinvenuta all’interno della cassaforte fosse il frutto di attività lecita svolta dall’A., osservando che era rimasta a livello di mera asserzione l’affermazione del ricorrente secondo la quale il denaro in sequestro sarebbe stato di provenienza lecita. (“denaro contante custodito dall’indagato in una cassaforte, di cui ovviamente è impossibile tracciarne la provenienza o accertare quando sia pervenuto nel patrimonio dell’indagato”; v. pag. 5 del provvedimento impugnato),

3. Alla stregua di tali rilievi il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Il ricorrente deve, pertanto, essere condannato, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento.

In virtù delle statuizioni della sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza “versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità”, deve, altresì, disporsi che il ricorrente versi la

somma, determinata in via equitativa, di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

(parte mancante)

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