È sufficiente, ai fini degli effetti giuridici dalla cessazione della permanenza anche in sede esecutiva, il mero riferimento alla data della sentenza di primo grado?

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Cass. pen., sez. I, 5/11/2025 (ud. 5/11/2025, dep. 31/12/2025), n. 41901 (Pres. De Marzo, Rel. Calaselice)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, possa bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Assise di Appello di Napoli, in funzione di Giudice dell’esecuzione, rideterminava la data di cessazione della permanenza della condotta del reato di cui al capo A1, giudicato con la sentenza emessa dalla Corte territoriale partenopea, di riforma di una decisione adottata dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale del medesimo capoluogo della Campania, indicando la condotta di partecipazione al sodalizio come cessata in un dato periodo, fatta coincidere con la data della sentenza di primo grado, specificando altresì l’entità della relativa pena irrogata per il reato più grave di cui al capo A1, nonché per quelli di cui ai capi A e Q, al fine di consentire l’eventuale formazione di cumuli parziali.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore che, con un unico motivo, deduceva l’erronea applicazione dell’art. 665 cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale quando dalla data di cessazione della permanenza debba farsi derivare, anche in sede esecutiva, un qualsiasi effetto giuridico, “non può bastare il puro e semplice riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma occorre verificare … ove si sia trattato di contestazione aperta, se il Giudice di merito abbia o meno ritenuto, esplicitamente o implicitamente, provata la permanenza della condotta illecita oltre la data dell’accertamento” ed, eventualmente, se tale permanenza risulti effettivamente accertata fino alla sentenza (tra le altre Sez. 1, n.774 del 14.12.2004; nello stesso senso, Sez. 1, n. 46583 del 17/11/2005).

I risvolti applicativi

Ai fini degli effetti giuridici derivanti dalla cessazione della permanenza, anche in sede esecutiva, non è sufficiente il mero riferimento alla data della sentenza di primo grado, ma è necessario verificare se, in caso di contestazione aperta, il giudice di merito abbia ritenuto, anche implicitamente, la prosecuzione della condotta illecita oltre la data dell’accertamento e, in caso affermativo, se tale prosecuzione risulti effettivamente accertata fino alla sentenza.

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