È scindibile il cumulo tra pene per reati anche ostativi all’esecuzione domiciliare ex art. 1, comma 3, L. n. 199/2010?

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Cass. pen., sez. I, 23/04/2025 (ud. 23/04/2025, dep. 24/07/2025), n. 27290 (Pres. Siani, Rel. Valiante)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se può essere scisso il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all’applicazione della misura dell’esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 che, come è noto, dispone quanto segue: “Nei casi di cui all’articolo 656, comma 1, del codice di procedura penale, quando la pena detentiva da eseguire non e’ superiore a diciotto mesi, il pubblico ministero, salvo che debba emettere il decreto di sospensione di cui al comma 5 del citato articolo 656 del codice di procedura penale e salvo che ricorrano i casi previsti nel comma 9, lettera a), del medesimo articolo, sospende l’esecuzione dell’ordine di carcerazione e trasmette gli atti senza ritardo al magistrato di sorveglianza affinché’ disponga che la pena venga eseguita presso il domicilio. La richiesta e’ corredata di un verbale di accertamento dell’idoneità del domicilio, nonché’, se il condannato e’ sottoposto a un programma di recupero o intende sottoporsi ad esso, della documentazione di cui all’articolo 94, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni”.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro rigettava un reclamo proposto avverso un provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza della medesima città aveva dichiarato l’inammissibilità di un’istanza formulata ai sensi della legge n. 199/2010, volta ad ottenere l’esecuzione presso il domicilio della pena detentiva da espiare di quattro anni, due mesi e sette giorni di reclusione in relazione anche a una condanna per violazione della normativa in materia di armi e per danneggiamento aggravato, entrambi aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all’applicazione della misura dell’esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l’applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata (Sez. 1, n. 11362 del 29/1/2021; Sez. 1, n. 25046 del 13/1/2012).

I risvolti applicativi

Il cumulo tra pene per reati, anche solo in parte ostativi, non può essere scisso per applicare l’esecuzione domiciliare ex art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199, neppure se la pena per il reato ostativo è stata già espiata.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 27290 Anno 2025

Presidente: SIANI VINCENZO

Relatore: VALIANTE PAOLO

Data Udienza: 23/04/2025

Data Deposito: 24/07/2025

PRIMA SEZIONE PENALE

VINCENZO SIANI Sent. n. sez. 1436/2025

CC – 23/04/2025

R.G.N. 7920/2025

– Relatore –

ha pronunciato la seguente

sul ricorso proposto da:

avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro del 23/1/2025 letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

1.Con ordinanza del 23.1.2025, il Tribunale di Sorveglianza di Catanzaro ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Catanzaro ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza proposta da F. V. ai sensi della legge n. 199/2010, volta ad ottenere l’esecuzione presso il domicilio della pena detentiva da espiare di quattro anni, due mesi e sette giorni di reclusione in relazione anche a una condanna per violazione della normativa in materia di armi e per danneggiamento aggravato, entrambi aggravati ex art. 7 L. n. 203 del 1991.

Con il reclamo, V. ha evidenziato che, nel caso di cumulo avente ad oggetto reati ostativi, si debba procedere allo scioglimento nel caso in cui sia stata espiata la parte di pena relativa ai predetti reati.

Il Tribunale di Sorveglianza ha invece ritenuto che non sia operabile lo scioglimento del cumulo, perché, in presenza di titoli ostativi, prevale l’unitarietà della esecuzione.

2.Avverso la predetta ordinanza, ha proposto ricorso il difensore del condannato, articolando tre motivi.

2.1 Con il primo motivo, deduce violazione di legge in relazione agli artt. 4-bis O.P. e 1 L. n. 199 del 2010.

L’ordinanza impugnata ha violato il principio, affermato anche dalla giurisprudenza costituzionale, secondo cui nel caso di cumulo di pene inflitte per diversi reati, solo alcuni dei quali ostativi alla fruizione dei benefici penitenziari, occorre procedere allo scioglimento del cumulo, venendo meno l’impedimento qualora l’interessato abbia espiato la parte di pena relativa ai predetti reati.

2.2 Con il secondo motivo, deduce vizio di motivazione con riferimento alla mancata presa in esame della documentazione prodotta dalla difesa, attestante l’avvenuta espiazione della pena relativa ai reati ostativi, in particolare della relazione di sintesi del 12.12.2023 e dell’istanza di declassificazione del 25.6.2023.

2.3 Con il terzo motivo, deduce vizio di motivazione del provvedimento impugnato, in quanto non spiega le ragioni per cui nel caso di specie non sarebbe applicabile lo scioglimento del cumulo, limitandosi a richiamare precedenti giurisprudenziali non pertinenti.

3 Con requisitoria scritta trasmessa il 9.4.2025, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso – che in tutti e tre i motivi in cui si articola pone sostanzialmente la medesima questione della scissione del cumulo tra pene inflitte per reati, dei quali alcuni siano ostativi all’applicazione della misura dell’esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge n. 199 del 2020 – è manifestamente infondato.

Il ricorrente, cioè, si limita a riproporre – sia pure sotto più profili diversi – una questione già specificamente disattesa dal provvedimento impugnato e, peraltro, fin qui costantemente decisa dalla Corte di cassazione in senso opposto a quello sostenuto, senza addurre motivi nuovi o diversi (cfr. Sez. 2, n. 17281 dell’8/1/2019, omissis, Rv. 276916 – 01).

E’ stato affermato, infatti, che il cumulo formato tra pene inflitte per reati dei quali alcuni siano ostativi all’applicazione della misura dell’esecuzione della pena presso il proprio domicilio ai sensi dell’art. 1, comma 3, legge 26 novembre 2010, n. 199 non può essere scisso al fine di consentire, per la parte di pena imputata a reati diversi da quelli ostativi, l’applicazione della misura alternativa, anche nel caso in cui la pena per il reato ostativo sia stata già espiata (Sez. 1, n. 11362 del 29/1/2021, omissis, Rv. 280977 – 01; Sez. 1, n. 25046 del 13/1/2012, omissis, Rv. 253335 – 01).

La legge, invero, esclude l’applicabilità della detenzione presso il domicilio nei confronti di soggetti condannati per taluno dei delitti indicati dall’art. 4-bis Ord. Pen., e, quando è stata postala questione della sua applicazione al caso in cui, come quello di specie, sia in corso di esecuzione la pena, determinata con provvedimento di cumulo, relativa a più titoli esecutivi, uno dei quali per reati di cui all’art. 4-bis Ord. Pen., è stato affermato che non è operabile lo scioglimento del cumulo delle pene concorrenti quando la pena relativa al reato ostativo è stata già interamente espiata, perché prevale l’unitarietà della esecuzione, in presenza di titoli ostativi.

Come anche recentemente ribadito (Sez. 1, n. 37368 del 7/6/2024, omissis, non massimata; prima ancora, Sez. 1, n. 6138 dell’11/12/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 259469 – 01), la legge n. 199 del 2010 ha introdotto una speciale modalità di esecuzione della pena. L’accesso all’istituto, che prevede l’esecuzione della pena detentiva presso l’abitazione del condannato o altro luogo pubblico o privato di cura e che si caratterizza per la sua efficacia temporanea, è disciplinato, non in base ad un giudizio di meritevolezza del condannato, ma per il riscontro positivo di requisiti specifici, fissati anche in deroga ai criteri dettati dall’art. 47-ter Ord. Pen., tra i quali è previsto che il condannato non deve aver riportato condanne per reati ostativi, di cui all’art. 4-bis Ord. Pen. Tale normativa speciale, quindi, nel suo complesso, si applica solo se il detenuto non ha, all’interno del cumulo da eseguire, reati di cui all’art. 4-bis Ord. pen., operando, in caso contrario, una presunzione di maggiore pericolosità del condannato a prescindere dall’espiazione o meno della pena per il reato ostativo.

A fronte di tali consolidati principi di diritto, peraltro diffusamente richiamati dall’ordinanza impugnata, il ricorrente non è andato oltre la riproposizione della medesima questione già dichiarata infondata, in difetto di argomenti o fatti nuovi che potessero indurre a modificare la precedente decisione.

Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 23/04/2025

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