È richiesta una motivazione specifica del riesame a fronte di un’eccezione generica di nullità per difetto di autonoma valutazione ex art. 292 c.p.p.?

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Cass. pen., sez. II, 25/03/2026 (ud. 25/03/2026, dep. 30/04/2026), n. 15876 (Pres. Alma, Rel. Sgadari)

Indice

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il Tribunale del riesame debba motivare analiticamente il rigetto dell’eccezione generica di nullità per difetto di autonoma valutazione ex art. 292 c.p.p..

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, confermava un decreto di sequestro preventivo, sia di tipo impeditivo, che finalizzato alla confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 240-bis cod. pen., emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, avente ad oggetto una somma di denaro trovata nella disponibilità del ricorrente, indagato per il reato di usura oggetto della contestazione provvisoria.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato la nullità del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in quanto carente di autonoma valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora, trattandosi di un provvedimento che costituisce una mera riproduzione del sequestro di urgenza operato dal Pubblico ministero.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate“, qualora la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall’art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita – in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell’ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse – il Tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019).

I risvolti applicativi

In tema di impugnazioni “de libertate”, ove la nullità dell’ordinanza cautelare per difetto di autonoma valutazione ex art. 292 c.p.p.[1] sia dedotta in modo generico, il Tribunale del riesame può rigettarla senza una motivazione analitica né l’indicazione puntuale dei passaggi dell’ordinanza che evidenziano tale valutazione.

[1]Ai sensi del quale: “1. Sulla richiesta del pubblico ministero il giudice provvede con ordinanza. 2. L’ordinanza che dispone la misura cautelare contiene, a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio: a) le generalità dell’imputato o quanto altro valga a identificarlo; b) la descrizione sommaria del fatto con l’indicazione delle norme di legge che si assumono violate; c) l’esposizione e l’autonoma valutazione delle specifiche esigenze cautelari e degli indizi che giustificano in concreto la misura disposta, con l’indicazione degli elementi di fatto da cui sono desunti e dei motivi per i quali essi assumono rilevanza, tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione del reato; c-bis) l’esposizione e l’autonoma valutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa, nonché, in caso di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, l’esposizione delle concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze di cui all’articolo 274 non possono essere soddisfatte con altre misure; d) la fissazione della data di scadenza della misura, in relazione alle indagini da compiere, allorché questa è disposta al fine di garantire l’esigenza cautelare di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 274; e) la data e la sottoscrizione del giudice. 2-bis. L’ordinanza contiene altresì la sottoscrizione dell’ausiliario che assiste il giudice, il sigillo dell’ufficio e, se possibile, l’indicazione del luogo in cui probabilmente si trova l’imputato. 2-ter. L’ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell’imputato, di cui all’articolo 358, nonché all’articolo 327-bis e, nel caso di cui all’articolo 291, comma 1-quater, una specifica valutazione degli elementi esposti dalla persona sottoposta alle indagini nel corso dell’interrogatorio. 2-quater. Quando è necessario per l’esposizione delle esigenze cautelari e degli indizi, delle comunicazioni e conversazioni intercettate sono riprodotti soltanto i brani essenzial, in ogni caso senza indicare i dati personali dei soggetti diversi dalle parti, salvo che ciò sia indispensabile per la compiuta esposizione degli elementi rilevanti. 3. L’incertezza circa il giudice che ha emesso il provvedimento ovvero circa la persona nei cui confronti la misura è disposta esime gli ufficiali e gli agenti incaricati dal darvi esecuzione. 3-bis. L’ordinanza è nulla se non è preceduta dall’interrogatorio nei casi previsti dall’articolo 291, comma 1-quater, nonché quando l’interrogatorio è nullo per violazione delle disposizioni di cui ai commi 1-septies e 1-octies del medesimo articolo”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 15876 Anno 2026

Presidente: ALMA MARCO MARIA

Relatore: SGADARI GIUSEPPE

Data Udienza: 25/03/2026

Data Deposito: 30/04/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P. A., nato a … il …

avverso l’ordinanza del 03/12/2025 del TRIBUNALE di SANTA MARIA CAPUA VETERE,

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore

generale GASPARE STURZO, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto di sequestro preventivo sia di tipo impeditivo che finalizzato alla confisca per sproporzione ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord il 4 novembre 2025, avente ad oggetto la somma di denaro di euro 21.770,00 trovata nella disponibilità del ricorrente, indagato per il reato di usura oggetto della contestazione provvisoria.

2. Ricorre per cassazione A. P., deducendo:

1) violazione di legge per non avere il Tribunale rilevato la nullità del decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari in quanto carente di autonoma valutazione del fumus commissi delicti e del periculum in mora, trattandosi di un provvedimento che costituisce una mera riproduzione del sequestro di urgenza operato dal Pubblico ministero;

2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del periculum in mora.

Sotto un primo profilo, inerente all’esigenza cautelare di tipo impeditivo, ai sensi dell’art.

321, comma 1, cod. proc. pen., il Tribunale non avrebbe adottato alcuna motivazione idonea

a rappresentare il necessario nesso di derivazione causale tra il libero possesso del danaro in sequestro da parte del ricorrente e la protrazione dell’attività criminosa, nonché la pertinenzialità del bene rispetto al reato quale mezzo indispensabile per la sua attuazione o protrazione, avendo, peraltro, il ricorrente giustificato la provenienza lecita del danaro, non collegabile all’attività usuraria. La misura sarebbe, in ogni caso, sproporzionata e non adeguata rispetto alla contestazione, secondo i canoni previsti dalla giurisprudenza, anche di tipo sovranazionale.

Sotto un secondo profilo, inerente alla esigenza ablativa collegata alla confiscabilità della somma di danaro ai sensi dell’art. 240-bis cod.pen., il ricorrente censura l’ordinanza del Tribunale per non avere ritenuto che egli avesse fornito idonee giustificazioni in ordine alla provenienza lecita del denaro, essendo egli gestore di un bar ed avendo documentato le entrate lecite provenienti da tale attività commerciale e da un finanziamento ottenuto pochi mesi prima del sequestro, idonee a rendere proporzionata la disponibilità di tale somma rispetto al reddito ed alla attività lavorativa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso, proposto con motivi complessivamente infondati, deve essere rigettato.

1. Quanto al primo motivo, se ne deve rilevare la genericità.

Deve essere ribadito il principio di diritto secondo cui, in tema di impugnazioni avverso i provvedimenti “de libertate”, qualora la nullità dell’ordinanza cautelare per omessa autonoma valutazione, da parte del giudice per le indagini preliminari, dei requisiti previsti dall’art. 292 cod. proc. pen. sia solo genericamente eccepita – in quanto carente di indicazioni relative ai passi dell’ordinanza che richiamano o ricalcano la richiesta cautelare o alle ragioni per cui la dedotta omissione avrebbe impedito apprezzamenti di segno contrario tali da condurre a conclusioni diverse – il tribunale del riesame, nel rigettare tale eccezione, non è tenuto a fornire una motivazione più articolata e ad indicare specificamente le pagine ed i passaggi del provvedimento impugnato in cui rinvenire detta autonoma valutazione. (Sez. 2, n. 42333 del 12/09/2019, omissis, Rv. 278001-01).

Il principio, anche se formulato a proposito di misure cautelari personali, si adatta al caso in esame, in quanto nel ricorso non vengono indicati quali elementi avrebbero dovuto essere valutati diversamente dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alla richiesta cautelare e per quali ragioni, tenuto conto del contenuto del provvedimento genetico.

2. Quanto al secondo motivo, deve premettersi che, secondo l’art. 325, comma 1, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione contro le ordinanze emesse in sede di riesame avverso il provvedimento impositivo di misura cautelare reale, è ammesso solo per violazione di legge e, dunque, come anche ripetutamente ribadito dalla giurisprudenza di legittimità condivisa dal Collegio, non per i vizi logici della motivazione di cui all’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen. (tra le tante, Sez.5, n. 35532 del 25/06/2010, omissis, Rv. 248129-01, conforme a Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226713-01).

La più autorevole giurisprudenza della Corte di Cassazione, condivisa dal Collegio, ritiene che in tale nozione vadano ricompresi sia gli errores in iudicando che gli errores in procedendo, ovvero quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n.25932 del 29/05/2008, omissis, Rv. 239692-01).

2.1. Nel caso in esame, in ordine alla esigenza cautelare di tipo impeditivo, il Tribunale ha sottolineato che al ricorrente, all’atto della perquisizione, erano stati ritrovati una serie di appunti con “annotazioni di cifre, dati e nominativi”, uno dei quali corrispondente a quello di un soggetto che aveva denunciato di essere stato vittima di usura ad opera dell’indagato e di avergli versato una somma pari a 16.200 euro, di poco inferiore a quella in sequestro.

Tali risultanze – con speciale riguardo alla presenza non di uno ma di più nominativi nella contabilità riportante il nome di un usurato – ha fatto ritenere al Tribunale esistente tanto il fumus commissi delicti che il pericolo legato alla libera disponibilità del bene, siccome idonea a protrarre l’attività criminosa, consistente, nella specie, proprio nell’utilizzo del contante per operare i prestiti ad usura.

La motivazione ha una intrinseca logicità che trae corpo dalle risultanze investigative ed è, per questo, tutt’altro che apparente.

2.2. Quanto al secondo aspetto – e sebbene la già rilevata presenza di una esigenza cautelare di tipo impeditivo renda sterile l’accertamento di altri requisiti legittimanti l’emissione o il mantenimento della misura reale – si osserva che il Tribunale ha fornito una adeguata motivazione quanto ai presupposti per la confisca allargata (dovendosi anche ricordare la possibilità astratta di confisca del bene anche ai sensi dell’art. 644, quarto comma, cod. pen.), ritenendo che la contabilità prodotta dalla difesa, come la circostanza dell’aver ottenuto un finanziamento, non fossero idonee a giustificare la proporzione tra i redditi, l’attività lavorativa del ricorrente ed il possesso del contante, avendo valutato limitate le risorse dell’attività di gestione del bar e non coerente il possesso di contante rispetto ad un finanziamento avvenuto non per contanti.

Di fronte a queste precisazioni, le censure del ricorrente afferiscono ad eventuali vizi motivazionali per illogicità contraddittorietà o insufficienza della motivazione che non possono essere dedotti in questa sede.

Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 25/03/2026

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