È possibile ricorrere per Cassazione avverso la sentenza di concordato in appello per dedurre l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata prima della pronuncia?

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Cass. pen., sez. VI, 10/09/2025 (ud. 10/09/2025, dep. 30/10/2025), n. 35432 (Pres. Costanzo, Rel. Paternò Raddusa)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello, sia proponibile il ricorso per Cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Reggio Calabria, in forza di un concordato assunto ex art 599-bis cod. proc. pen., riduceva all’imputato la pena detentiva irrogatagli dal Tribunale di Locri per due episodi di detenzione e cessione di sostanza stupefacente, entrambi qualificati ai sensi del comma 5 dell’art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, sostituendola con la detenzione domiciliare per anni uno e mesi tre.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato, il quale lamentava l’intervenuta estinzione per prescrizione dei reati in contestazione in epoca antecedente la sentenza gravata, trattandosi di una estinzione che, a suo avviso, la Corte avrebbe dovuto comunque rilevare, malgrado il concordato raggiunto dalle parti.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nei confronti della sentenza resa all’esito di concordato in appello, è proponibile il ricorso per Cassazione con cui si deduca l’omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione maturata anteriormente alla pronuncia di tale sentenza (Sez. U, n. 19415 del 27/10/2022) dal momento che l’accordo delle parti non implica rinuncia alla prescrizione di uno dei reati in continuazione, né essa’ può essere desunta dall’inclusione, nel calcolo della pena ex art. 81 cod. pen, della quota di sanzione per il reato prescritto, posto che, ai sensi dell’art.157, comma 7, cod. proc. pen., la rinuncia deve avere forma espressa, che non ammette equipollenti (Sez. 5 n. 6991 del 13/11/2023).

I risvolti applicativi

Avverso una sentenza di appello pronunciata in esito a concordato ex art. 599-bis c.p.p., è proponibile il ricorso per Cassazione per l’omissione dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione intervenuta anteriormente alla pronuncia.

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