Cass. pen., sez. III, 7/10/2025 (ud. 7/10/2025, dep. 6/11/2025), n. 36075 (Pres. Di Nicola, Rel. Corbetta)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia nulla la discussione svolta in un’udienza fissata solo per la calendarizzazione senza il difensore di fiducia.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Torino confermava una decisione emessa dal Tribunale di Asti e appellata dall’imputato, la quale aveva condannato costui alla pena ritenuta di giustizia per il delitto ex artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. n. 74 del 2000.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso ritenevano il motivo suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era formulato il principio di diritto secondo il quale integra una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la discussione avvenuta in un’udienza prevista per la sola calendarizzazione del processo, in assenza del difensore di fiducia.
I risvolti applicativi
Costituisce una causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), c.p.p., la discussione svolta in un’udienza fissata solo per la calendarizzazione senza il difensore di fiducia.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 3 Num. 36075 Anno 2025
Presidente: DI NICOLA VITO
Relatore: CORBETTA STEFANO
Data Udienza: 07/10/2025
Data Deposito: 06/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da
C. M., nato a … il …
avverso la sentenza del 03/03/2025 della Corte di appello di Torino
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Raffaele Gargiulo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
udito il difensore, avv. G. B. N., che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha confermato la decisione emessa dal Tribunale di Asti e appellata dall’imputato, la quale aveva condannato A. B. alla pena ritenuta di giustizia per il delitto ex artt. 110 cod. pen., 5 d.lgs. n. 74 del 2000 relativamente agli anni di imposta 2016 e 2017.
2. Avverso l’indicata sentenza, l’imputato, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che deducono:
2.1. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Rappresenta il difensore che, all’udienza del 27 febbraio 2023, il giudice, rilevata la propria incompetenza, rinviava il processo per la sola calendarizzazione al 9 ottobre 2023, dando atto a verbale che “non si procederà alla discussione”; il difensore, pertanto, decideva di non comparire all’udienza, in cui, per contro, il processo veniva deciso – come di seguito appreso dal difensore, che aveva contattato la cancelleria del Tribunale – ciò che integra una lesione dei diritti di difesa;
2.2. la violazione dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. con riferimento all’affermazione della penale responsabilità, non avendo la Corte di appello dato risposto al motivo, con cui si contestava l’effettiva esistenza – e quindi l’effettiva operatività – della società che avrebbe omesso la presentazione delle dichiarazioni fiscali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato con riguardo al primo motivo, con assorbimento del secondo.
2. Come risulta dai relativi verbali, all’udienza del 23 febbraio 2023, il giudice, G.o.p. avv. M. A.a – in sostituzione della dott.ssa B. B., in applicazione alla Corte di appello di Torino – così disponeva: “rileva come il reato contestato non sia di propria competenza e, pertanto, detto fascicolo rimane assegnato alla dott.ssa B. e si procede al rinvio avanti alla medesima per la sola calendarizzazione del processo (pertanto non si procederà a discussione) al 9.10.2023, ore 9.20”.
All’udienza del 9 ottobre 2023, celebrato davanti al giudice dott.ssa E. C., il difensore di fiducia, avv. G. N. del foro di Roma, fusostituito ex art. 97, comma 4, dall’avv. B. C. A.; dopo aver dato
atto del mutamento della persona fisica del giudice, previa conferma dell’ordinanza istruttoria già pronunciata dal Tribunale e dichiarata la chiusura dell’istruttoria, si procedette alla discussione, terminata la quale il giudice si ritirò per deliberare, dando poi lettura del dispositivo.
3. Ciò posto, si osserva che l’art. 477, comma 1, cod. proc. pen., come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha espressamente previsto il calendario delle udienze.
Come risulta dalla Relazione illustrativa al “Decreto legislativo recante attuale della legge 27 settembre 2021 n. 134 recante delega al Governo per l’efficienze del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari” (p. 141), con la riformulazione dell’art. 477, comma 1, cod. proc. pen., che recepisce le prescrizioni della legge delega (art. 1, comma 11, lett. a), si introduce la figura “del calendario delle udienze dibattimentali e della discussione”, che è adottato dal giudice “sulla base dell’ascolto e del contemperamento delle esigenze delle parti ed è finalizzata a garantire celerità e concentrazione, nell’ottica della ragionevole durata del processo”.
Una volta adottato, il calendario non è più un atto “neutro”, ma uno strumento organizzativo (cfr. Sez. 5, n. 4591 del 04/12/2023, dep. 2024, T., Rv. 286015 – 01), il quale, come precisa la Relazione, “produce l’effetto di ‘prenotare’ per quel processo le udienze che vengono in quel momento stabilite,
con l’indicazione dell’attività che dovrà essere svolta”.
In altri termini, il calendario – fatte salve modifiche, che evidentemente, se non disposte in udienza, devono essere tempestivamente comunicate – ha un effetto vincolante per tutte le parti del processo con riferimento sia alla data dell’udienza, sia all’attività che in essa deve svolgersi.
4. Si osserva che la violazione dell’art. 477, comma 1, cod. proc. pen. non è presidiata da sanzioni di natura processuale.
4.1. Nondimeno, il mancato rispetto del calendario di udienza con la programmazione delle attività da svolgere può ricondursi nel perimetro applicativo dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., laddove sia ravvisabile un’ipotesi di violazione dei diritti di assistenza dell’imputato.
Emblematico, in tal senso, è proprio il caso in esame: il giudice aveva disposto il rinvio dell’udienza al 9 ottobre 2023 “per la sola calendarizzazione del processo”, con la precisazione “pertanto non si procederà a discussione”; viceversa, in quell’udienza non solo è stata rinnovata l’istruttoria dibattimentale, ma si è proceduto alla discussione e alla decisione in assenza del difensore di fiducia.
4.2. Orbene, non coglie nel segno il ragionamento della Corte di merito, secondo cui l’imputato è stato comunque difeso da un difensore nominato d’ufficio ai sensi dell’art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
Nella vicenda qui al vaglio, si è in presenza di una violazione del principio di lealtà processuale, che deve improntare la condotta di tutti i soggetti del procedimento (cfr. Sez. U, n. 36258 del 24/05/2012, P.g., Rv. 253152 – 01), ivi compreso il giudice; il difensore di fiducia, il quale evidentemente e ragionevolmente confidava nel rispetto delle determinazioni assunte dal giudice ai sensi dell’art. 477, comma 1, cod. pen., non ha perciò potuto svolgere la propria attività nell’udienza in cui, in spregio a quanto precedentemente stabilito, è stato discusso e deciso il processo.
L’imputato, pertanto, è stato conculcato dal diritto di essere assistito dal difensore di fiducia a causa della violazione del principio di lealtà processuale, ciò che integra una nullità riconducibile nella previsione di cui all’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
4.3. Un’interpretazione del genere, del resto, è conforme al dettato dell’art. 6, par. 3, lett. c) CEDU, che garantisce a «ogni accusato il diritto di difendersi con l’assistenza di un difensore di sua scelta (…)»; si tratta di una norma internazionale generalmente riconosciuta in materia di diritti umani che permette di assicurare all’accusato una difesa effettiva e che rappresenta uno degli aspetti
che connotano l’equità del processo, come sancito dall’ad 6, par. 1, CEDU.
5. Conclusivamente, deve perciò affermarsi che integra una nullità di ordine generale, a regime intermedio, ai sensi dell’art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., la discussione avvenuta in un’udienza prevista per la sola calendarizzazione del processo, in assenza del difensore di fiducia.
6. Tornando al caso qui al vaglio, si deve rilevare che la nullità, verificasi nel giudizio di primo grado, è stata tempestivamente eccepita dal difensore con l’appello, sicché essa travolge sia la sentenza di primo grado, che quella impugnata, le quali devono perciò essere annullate senza rinvio, con trasmissione atti al Tribunale di Asti per l’ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Asti, per l’ulteriore corso.
Così deciso il 07/10/2025.







