Cass. pen., sez. II, 23/06/2026 (ud. 23/06/2026, dep. 9/07/2026), n. 25782 (Pres. Pellegrino, Rel. Agostinacchio)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia impugnabile con ricorso per Cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Palermo confermava una sentenza emessa dal Tribunale della medesima città, con la quale l’imputato era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, perché ritenuto responsabile del contestato reato di truffa.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione circa la provvisionale immediatamente esecutiva.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo cui non è impugnabile con ricorso per Cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019).
I risvolti applicativi
La statuizione penale sulla concessione e quantificazione della provvisionale non è impugnabile con ricorso per Cassazione, in quanto costituisce una decisione discrezionale, meramente delibativa, priva di attitudine al giudicato e destinata a essere assorbita dalla successiva liquidazione integrale del danno.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2
Num. 25782
Anno 2026
Presidente: PELLEGRINO ANDREA
Relatore: AGOSTINACCHIO LUIGI
Data Udienza: 23/06/2026
Data Deposito: 09/07/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
M. R. nato a … il …
avverso la sentenza 02/12/2025 della Corte di appello di Palermo
Esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Luigi Agostinacchio;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Alessandro Cimmino, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
preso atto delle conclusioni scritte e della nota spese dell’avv. L. S., difensore della parte civile, pervenute il 22 giugno 2026.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza emessa il 2 dicembre 2025 la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di Palermo pronunciata in data 11 gennaio 2024, con la quale l’imputato R. M. era stato condannato alla pena di mesi cinque di reclusione ed euro 150,00 di multa, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, perché ritenuto responsabile del contestato reato di truffa (presentatosi come broker assicurativo, con artefici e raggiri si era procurato un ingiusto profitto, costituito dalla somma consegnatagli a titolo di pagamento del premio, con rilascio di una falsa polizza, apparentemente emessa dalla A. I. C. L.).
2. Avverso la sentenza di appello propone ricorso per cassazione l’imputato tramite il difensore di fiducia sulla base di quattro motivi con i quali eccepisce:
-violazione di legge e vizio di motivazione circa la ritenuta tempestività della querela, presentata il 25 novembre 2019, sull’erroneo presupposto che la vittima fosse venuta a conoscenza del reato nel settembre 2019, risultando, invece, che già con la notifica del verbale di contestazione ex art. 193 C. d. S., avvenuta in data 8 maggio 2019, aveva appreso della falsità del certificato assicurativo, circostanza, quest’ultima, contraddittoriamente utilizzata per riscontrare l’elemento materiale della truffa;
-violazione di legge e vizio di motivazione in ordine agli elementi costitutivi del reato, con particolare riferimento alla omessa motivazione sulla prova del pagamento del premio (nell’atto di appello era stata evidenziato come in atti non vi fosse alcuna quietanza o altro documento attestanti il versamento della somma di euro 520,00); violazione dell’art. 192, comma 3, cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle dichiarazioni della persona offesa, costituitasi parte civile, e, perciò, da sottoporre ad una verifica rigorosa circa la sua attendibilità, riscontrata, invece, unicamente dalla inesistenza di una polizza assicurativa, fatto compatibile con una pluralità di ricostruzioni alternative; violazione di legge relativamente alla nozione di artifizi e raggiri (art. 640 cod. pen.), non avendo la sentenza impugnata indicato la condotta delittuosa concretantesi in una simulazione o dissimulazione tale da alterare la percezione della realtà da parte della vittima e da incidere causalmente sulla formazione della sua volontà negoziale;
-violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 131-bis cod. pen. essendo stata esclusa la causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto sulla base di una erronea nozione del pregiudizio arrecato, esteso fino a comprendere circostanze estranee al reato (la circolazione del veicolo senza copertura assicurativa);
-violazione di legge e vizio di motivazione (art. 539, comma 2, cod. proc. pen.) circa la provvisionale immediatamente esecutiva, liquidata in misura superiore (euro 1.500) rispetto al danno provato (euro 260,00, pari al premio assicurativo semestrale).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi generici, reiterativi di censure già sottoposte al vaglio del giudice di appello e definite in termini adeguati, con argomentazioni con le quali il ricorrente non si confronta.
2. I primi due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente, essendo attinenti tutti ad una valutazione di merito della fattispecie, non consentita in sede di legittimità.
Vanno richiamati a riguardo i seguenti principi di diritto: in tema di ricorso per cassazione, la manifesta illogicità della motivazione, prevista dall’art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., presuppone che la ricostruzione proposta dal ricorrente e contrastante con il procedimento argomentativo recepito nella sentenza impugnata sia inconfutabile e non rappresenti soltanto un’ipotesi alternativa a quella ritenuta in sentenza (Sez. 3, n. 38491 del 20/06/2024, omissis, Rv. 287050-02); inoltre, è inammissibile il motivo con cui si deduca la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), stesso codice, per censurare l’omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti o acquisibili, in quanto i limiti all’ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui alla lettera c) della medesima disposizione, nella parte in cui consente di dolersi dell’inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, omissis, Rv. 280027-04).
3. Nel caso di specie, il ricorrente ha richiamato, al fine di confutare la ricostruzione in fatto della condotta effettuata dai giudici di merito, la possibilità di ricostruzioni alternative (motivo 2.2.), lamentando la violazione dell’art. 192 cod. proc. pen. in ordine alla valutazione delle prove e, in particolare, alle dichiarazioni della persona offesa (secondo motivo).
Con argomentazioni immuni da vizi logici e coerenti con le acquisizioni processuali, la sentenza impugnata ha confermato le valutazioni del Tribunale, evidenziando:
-la tempestività della querela, per la conoscenza da parte della vittima della condotta truffaldina solo a seguito degli accertamenti effettuati e dell’ammissione del M. di non aver effettuato la copertura assicurativa, nell’irrilevanza a tal fine della notifica nel maggio 2019 del verbale di contestazione della mancata copertura assicurativa, evento che poteva addebitarsi anche ad un disguido della società assicuratrice, alla quale, infatti, la parte civile B. si rivolse (primo motivo di ricorso);
-gli artifici ed i raggiri costituiti dall’ingannevole rappresentazione della conclusione di un contratto assicurativo al solo fine di ricavarne l’ingiusto profitto costituito dal pagamento di una somma corrispondente al premio, alla stregua delle dichiarazioni della persona offesa, ritenuta attendibile, non solo per la linearità e coerenza del narrato, ma anche per il riscontro costituito dalla falsità del certificato di assicurazione del veicolo, risultato privo della relativa copertura ad un controllo di polizia.
4. La motivazione circa il diniego della causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto (terzo motivo di ricorso) è adeguata, atteso il riferimento non soltanto al danno economico (somma superiore a 520 euro) ma anche all’esposizione della persona offesa ai rischi conseguenti alla circolazione stradale del veicolo, in assenza di valida assicurazione per la responsabilità civile, circostanza quest’ultima direttamente riconducibile alle conseguenze della condotta delittuosa e, quindi, alla valutazione del fatto.
5. Infine, non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale (quarto motivo), trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall’effettiva liquidazione dell’integrale risarcimento (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, omissis, Rv. 277773-02).
6. Alla dichiarazione d’inammissibilità segue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma ritenuta equa di euro tremila a titolo di sanzione pecuniaria.
Va rigettata, infine, la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile, in mancanza di effettiva esplicazione di un’attività diretta a contrastare la pretesa dell’imputato per la tutela dei propri interessi di natura risarcitoria (Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, omissis, non mass. sul punto; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01); la difesa, con nota scritta pervenuta il 22 giugno 2026, si è limitata a precisare le conclusioni, insistendo per la conferma della sentenza impugnata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Rigetta la richiesta di liquidazione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile B. G..
Così deciso in Roma il 23 giugno 2026






