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E’ illegittima la decisione con cui è respinta la richiesta di estinzione del reato per decorrenza del termine previsto dall’art. 445, co. 2, del codice di procedura penale?

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Cass. pen., sez. I, 02/02/2024 (ud. 02/02/2024, dep. 21/03/2024), n. 11949 (Pres. Rocchi, Rel. Aprile)

(Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 445, co. 2)

Indice

La questione giuridica

La principale questione giuridica, affrontata dalla Cassazione nel caso di specie, riguardava se sia illegittima la decisione con cui viene respinta la richiesta di estinzione del reato per decorrenza del termine previsto dall’art. 445, co. 2, del codice di procedura penale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha affrontato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell’esecuzione, dichiarava non luogo a provvedere, così confermando un’ordinanza adottata in merito ad un’istanza volta a richiedere la fissazione dell’udienza camerale per decidere su una opposizione presentata avverso un’ordinanza con la quale era stata respinta una richiesta di estinzione ex art. 445 cod. proc. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante che chiedeva l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 127, 178, 179, 667 e 666 cod. proc. pen., perché l’opposizione era stata decisa senza fissare l’udienza camerale in contraddittorio e perché gli atti del procedimento esecutivo non erano mai stati notificati al difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Suprema Corte reputava il ricorso summenzionato fondato.

In particolare, gli Ermellini – dopo avere fatto presente che l’estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione (ex multis Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016), e ciò non di meno sussiste l’interesse del condannato a ottenere la relativa declaratoria – osservavano come si sia da tempo chiarito che «è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetti la richiesta di estinzione del reato, formulata per la decorrenza del termine di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in quanto spetta al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., accertare e dichiarare l’estinzione del reato qualora sussistano i presupposti previsti dal suddetto art. 445, comma 2, cod. proc. pen., azionando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell’ambito dei poteri previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (v. Corte cost. sent. n. 107 del 1998)» (Sez. 1, n. 32801 del 07/07/2005; Sez. 1, n. 49987 del 24/11/2009).

Orbene, chiarito ciò, per la Corte di legittimità, la decisione di non procedere alla fissazione della trattazione dell’opposizione in udienza camerale era stata contraria alla legge processuale.

L’omessa fissazione dell’udienza camerale da parte del giudice dell’esecuzione, difatti, deve considerarsi una causa di nullità del provvedimento successivamente emesso dal momento che il contraddittorio deve essere assicurato, a tutte le parti, nella opportuna sede processuale nella quale esso è previsto, poiché afferisce alla discussione delle questioni di fatto e di diritto che derivano dall’opposizione proposta avverso il provvedimento emesso atteso che, opinare diversamente, porrebbe nel nulla la garanzia del contraddittorio che il codice di rito assegna alla udienza camerale conseguente all’opposizione.

Del resto, «l’opposizione in sede d’esecuzione non ha in sé natura d’impugnazione, poiché essa consiste in un’istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo d’introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile» (in motivazione: Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001), sicché è essenziale che il contraddittorio sia garantito in detta specifica fase processuale.

L’ordinanza impugnata era, dunque, annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione perché provvedesse a fissare l’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. nel corso della quale, nel contraddittorio tra le parti, sarebbe stata esaminata l’opposizione avverso il provvedimento emesso ex art. 674 cod. proc. pen.

I risvolti applicativi

E’ illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetti la richiesta di estinzione del reato formulata perché decorso il termine di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen. che, come è noto, stabilisce quanto segue: “Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l’imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 11949 Anno 2024

Presidente: ROCCHI GIACOMO

Relatore: APRILE STEFANO

Data Udienza: 02/02/2024

Data Deposito: 21/03/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. R. (…) nato in …, alias: … nata in … il …

avverso l’ordinanza del 14/09/2023 del TRIBUNALE di PARMA

udita la relazione svolta dal Consigliere STEFANO APRILE;

lette le conclusioni del PG Luigi ORSI che ha concluso per l’annullamento con rinvio;

dato avviso al difensore;

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento impugnato emesso in data in data 14 settembre 2023, il Tribunale di Parma, in funzione di giudice dell’esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere, così confermando l’ordinanza in data 6 settembre 2023, sull’istanza di P. S. (alias: A. R.) – … – volta a richiedere la fissazione dell’udienza camerale per decidere sull’opposizione, dal medesimo presentata in data 9 settembre 2023, avverso l’ordinanza in data 6 settembre 2023 con la quale era stata respinta la richiesta di estinzione ex art. 445 cod. proc. pen. del reato giudicato con sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Parma in data 19 aprile 2018.

2. Ricorre P. S., a mezzo del difensore avv. M. M., che chiede l’annullamento del provvedimento impugnato, denunciando la violazione della legge processuale, in riferimento agli artt. 127, 178, 179, 667 e 666 cod. proc. pen., perché l’opposizione è stata decisa senza fissare l’udienza camerale in contraddittorio e perché gli atti del procedimento esecutivo non sono mai stati notificati al difensore.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Premesso che l’estinzione del reato oggetto di una sentenza di patteggiamento, in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., opera ipso iure e non richiede una formale pronuncia da parte del giudice dell’esecuzione (ex multis Sez. 3, n. 19954 del 21/09/2016 – dep. 2017, omissis, Rv. 269765), ciò non di meno sussiste l’interesse del condannato a ottenere la relativa declaratoria.

Si è da tempo chiarito che «è illegittimo il provvedimento con cui il Tribunale, in funzione di giudice dell’esecuzione, rigetti la richiesta di estinzione del reato, formulata per la decorrenza del termine di cui all’art. 445, comma 2, cod. proc. pen., in quanto spetta al giudice dell’esecuzione, ai sensi dell’art. 676 cod. proc. pen., accertare e dichiarare l’estinzione del reato qualora sussistano i presupposti previsti dal suddetto art. 445, comma 2, cod. proc. pen., azionando, a tal fine, tutti gli accertamenti necessari nell’ambito dei poteri previsti dall’art. 666, comma 5, cod. proc. pen. (v. Corte cost. sent. n. 107 del 1998)» (Sez. 1, n. 32801 del 07/07/2005, omissis, Rv. 232301; Sez. 1, n. 49987 del 24/11/2009, omissis, Rv. 245968).

3. Nel caso in esame, il condannato si è rivolto al giudice dell’esecuzione per ottenere la declaratoria di estinzione del reato giudicato con la sentenza di applicazione della pena pronunciata dal Tribunale di Parma in data 19 aprile 2018.

Correttamente, il giudice dell’esecuzione ha proceduto ad esaminare la richiesta e a provvedere de plano con provvedimento in data 6 settembre 2023 a norma dell’articolo 676 cod. proc. pen.

Il condannato ha, poi, proposto tramite dichiarazione resa alla matricola del luogo di detenzione in data 9 settembre 2023 protocollo n. 5049, rituale opposizione, chiedendo la fissazione dell’udienza camerale e nominando un difensore di fiducia.

Il giudice dell’esecuzione, con successivo provvedimento in data 14 settembre 2023, ha confermato l’ordinanza in data 6 settembre 2023, senza fissare l’udienza camerale.

4. La decisione di non procedere alla fissazione della trattazione dell’opposizione in udienza camerale è contraria alla legge processuale.

L’omessa fissazione dell’udienza camerale da parte del giudice dell’esecuzione deve considerarsi una causa di nullità del provvedimento successivamente emesso.

Il contraddittorio deve essere assicurato, a tutte le parti, nella opportuna sede processuale nella quale esso è previsto, poiché afferisce alla discussione delle questioni di fatto e di diritto che derivano dall’opposizione proposta avverso il provvedimento emesso.

Opinare diversamente porrebbe nel nulla la garanzia del contraddittorio che il codice di rito assegna alla udienza camerale conseguente all’opposizione.

4.1. Del resto, «l’opposizione in sede d’esecuzione non ha in sé natura d’impugnazione, poiché essa consiste in un’istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo d’introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile» (in motivazione: Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001 – dep. 2002, omissis, Rv. 220577), sicché è essenziale che il contraddittorio sia garantito in detta specifica fase processuale.

5. L’ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell’esecuzione perché provveda a fissare l’udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. nel corso della quale, nel contraddittorio tra le parti, sarà esaminata l’opposizione avverso il provvedimento emesso ex art. 674 cod. proc. pen.

Il provvedimento va annullato con rinvio poiché «in tema di ricorso per cassazione, deve disporsi l’annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio» (Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, omissis, Rv. 279397).

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Parma.

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