Cass. pen., sez. II, 8/07/2025 (ud. 8/07/2025, dep. 7/08/2025), n. 29336 (Pres. Beltrani, Rel. Coscioni)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordini, ai fini dell’eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Roma, rilevato che all’esito della compiuta istruttoria dibattimentale non si era potuto accertare da quale condotta delittuosa provenisse la somma rinvenuta nel possesso di una persona sottoposta a sequestro, e che non si era ritenuto di poter diversamente qualificare il contestato riciclaggio in ricettazione in assenza di un approfondimento in merito alla provenienza del denaro in sequestro, disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero per procedere agli approfondimenti e ad eventuali nuove formulazioni.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale eccepiva l’abnormità della stessa, in quanto il giudice aveva omesso di pronunciarsi sull’oggetto della cognizione specificatamente devoluto, ossia su una pronuncia sul fatto oggetto dell’imputazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale “è abnorme, sotto il profilo funzionale, il provvedimento con cui il giudice ordini, ai fini dell’eventuale contestazione di ulteriori ipotesi di reato, la trasmissione degli atti al pubblico ministero, ai sensi dell’art. 521, comma 2, cod. proc. pen.[1], senza pronunciarsi in ordine al fatto originariamente contestato. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l’ordinanza emessa dal tribunale che, in un procedimento per reati edilizi, aveva disposto la regressione del procedimento ritenendo non già la sussistenza di un fatto diverso, ma l’insussistenza dell’originaria ipotesi criminosa, per essere stati gli imputati in possesso delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere contestate)” (Sez. 3, n. 31835 del 04/05/2018: si veda anche Sez. 2. n. 15991 del 07/01/2016, in cui era stato contestato il reato di ricettazione di targhe automobilistiche provento di furto, ed era emerso in dibattimento che le stesse erano state apposte su un veicolo anch’esso di provenienza furtiva: la Corte ha ritenuto abnorme la riqualificazione dell’intera vicenda ai sensi dell’art. 648-bis cod. pen. e la restituzione degli atti al pubblico ministero, in assenza di una decisione sul delitto di ricettazione originariamente contestato).
I risvolti applicativi
È abnorme il provvedimento del giudice che, senza pronunciarsi sul fatto originario, ordina la trasmissione degli atti al PM per possibili ulteriori reati.
[1]Ai sensi del quale: “Il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero se accerta che il fatto è diverso da come descritto nel decreto che dispone il giudizio ovvero nella contestazione effettuata a norma degli articoli 516, 517 e 518 comma 2”, cod. proc. pen..






