Cass. pen., sez. I, 27/06/2024 (ud. 27/06/2024, dep. 17/10/2024), n. 38205 (Pres. Di Nicola, Rel. Cappuccio)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se è consentito dedurre in sede di esecuzione l’illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Urbino, quale giudice dell’esecuzione, rigettava una richiesta, avanzata dal locale Procuratore della Repubblica, di revoca della sospensione condizionale della pena di sei mesi di reclusione e 51 euro multa subordinata al versamento della somma di euro 200, a titolo risarcitorio, in favore della persona offesa.
Ciò posto, avverso siffatta decisione proponeva ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Urbino, deducendo violazione di legge per avere il giudice dell’esecuzione esercitato un potere che non gli spetta, a ciò ostando l’intangibilità del giudicato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena «può essere dedotta solo nel giudizio di cognizione, per mezzo della impugnazione della sentenza viziata, ma non anche in sede di esecuzione, ostando in tale ultimo caso l’intangibilità del giudicato» (Sez. 1, n. 17662 del 22/01/2014).
I risvolti applicativi
L’illegittimità della subordinazione della sospensione condizionale della pena può essere contestata solo nel giudizio di cognizione tramite impugnazione della sentenza viziata, e non in sede di esecuzione, poiché il giudicato è intangibile.





