Cass. pen., sez. IV, 9/04/2026 (ud. 9/04/2026, dep. 9/07/2026), n. 25810 (Pres. Dovere, Rel. Lorenzetti)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se una somma di danaro, qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti, possa essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di Tribunale del riesame, rigettava una richiesta di riesame, confermando un sequestro probatorio eseguito nei confronti dai Carabinieri e convalidato dal Pubblico Ministro.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e segnatamente degli artt. 13 e 14 cost. e dell’art. 352, comma 2, cod. proc. pen. nonché degli artt. 125, comma 3, 352, comma 4, e 355, commi 1 e 2, cod. proc. pen., nonché nullità del decreto di convalida di perquisizione e sequestro.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «una somma di danaro, qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti, ai sensi dell’art. 253 cod. proc. pen., non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie, in quanto la prova del reato non discende dalla “res” sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento» (Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009).
I risvolti applicativi
In tema di traffico di stupefacenti, il denaro qualificato come corpo del reato non è suscettibile di sequestro probatorio ex art. 253 c.p.p.[1], poiché la prova del reato deriva dagli accertamenti investigativi sul suo rinvenimento e non dalla res in sé e per sé considerata.
[1]Ai sensi del quale: “1. L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti. 2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo. 3. Al sequestro procede personalmente l’autorità giudiziaria ovvero un ufficiale di polizia giudiziaria delegato con lo stesso decreto. 4. Copia del decreto di sequestro è consegnata all’interessato, se presente”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4
Num. 25810
Anno 2026
Presidente: DOVERE SALVATORE
Relatore: LORENZETTI LUCA
Data Udienza: 09/04/2026
Data Deposito: 09/07/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
L. E., nato a … i il …
avverso l’ordinanza del 02/12/2025 del Tribunale del riesame di Lecce
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCA LORENZETTI;
Letta la requisitoria scritta depositata dal Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca COSTANTINI, che ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Lecce, in funzione di Tribunale del riesame, con l’ordinanza del 2 dicembre 2025 in epigrafe, ha rigettato la richiesta di riesame e ha confermato il sequestro probatorio eseguito nei confronti di E. L. dai Carabinieri della Compagnia di Gallipoli in data 21 ottobre 2025 e convalidato dal Pubblico Ministro con decreto in data 21 ottobre 2025.
2. La mattina del 21 ottobre 2025, i Carabinieri della Compagnia di Gallipoli, dovendo dare esecuzione ad una ordinanza di applicazione di misure cautelari personali emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lecce, procedevano a perquisizione personale e domiciliare nei confronti di E. L., che dava esito positivo in quanto rinvenivano, all’interno della cucina, n. 23 dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina aventi il peso complessivo di grammi 10, e, nella camera da letto, la somma di 12.100 euro in banconote di vario taglio, che venivano sottoposti a sequestro.
3. Il Pubblico Ministero con decreto in data 21 ottobre 2025 convalidava la perquisizione e il sequestro qualificato come sequestro probatorio, osservando che «quanto è stato oggetto di sequestro è corpo di reato e/o, comunque, cosa pertinente al reato, in particolare trattasi di cose/beni la cui detenzione è illecita e/o il cui mantenimento in sequestro è indispensabile per la prosecuzione delle indagini ed in particolare occorrerà effettuare accertamenti tecnici per verificare natura e quantità della sostanza in sequestro nonché accertamenti per verificare la provenienza e la genuinità delle banconote in sequestro».
4. Il Tribunale del riesame di Lecce rigettava il riesame osservando che la circostanza di fatto attinente alla detenzione in casa di n. 23 dosi di cocaina costituiva indice significativo di prosecuzione dell’attività illecita consistita in innumerevoli cessioni di cocaina accertata nel periodo da aprile a settembre 2021 ed attualizzava le esigenze cautelari, come osservato dal Tribunale del riesame nell’ordinanza confermativa della misura cautelare personale (pag. 5 della ordinanza impugnata).
Il Tribunale del riesame di Lecce osservava, quindi, che «Nel caso di specie non può ipotizzarsi correlazione fra lo spaccio di cocaina del 2021 e la disponibilità della somma in contanti di 12 mila euro nell’ottobre 2025, tuttavia il contestuale rinvenimento nell’abitazione di 23 dosi di cocaina, avuto riguardo all’arresto in flagranza lo scorso settembre per detenzione di ulteriori 53 involucri della medesima sostanza stupefacente, oltre ad attualizzare le esigenze cautelari in ordine ai reati commessi dal L. 4 anni prima, induce ragionevolmente ad ipotizzare che l’indagato abbia proseguito in una lucrosa e continuativa attività illecita nel settore del commercio di droga che può avergli consentito di accumulare un importo liquido che normalmente, in base a regole di comune esperienze, non si custodisce in casa ove si tratti invece di provento della vendita di alimenti e bevande» (pagg. 6 e 7 della ordinanza impugnata).
Riteneva, pertanto, sufficientemente adeguata l’argomentazione addotta dal Pubblico Ministero, sia pur molto sinteticamente, sulle finalità probatorie, espressamente indicate nella necessità di verificare la provenienza delle banconote in sequestro.
5. Avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Lecce ha proposto ricorso per cassazione E. L., a mezzo dei suoi difensori di fiducia, affidato ad un unico articolato motivo di ricorso, con il quale lamenta violazione di legge e segnatamente degli artt. 13 e 14 cost. e dell’art. 352, comma 2, cod. proc. pen. nonché degli artt. 125, comma 3, 352, comma 4, e 355, commi 1 e 2, cod. proc. pen. nonché nullità del decreto di convalida di perquisizione e sequestro.
Sotto un primo profilo si duole della violazione degli artt. 13 e 14 cost. e dell’art. 352, comma 2, cod. proc. pen. per essere solo apparente la motivazione del verbale di perquisizione e sequestro e del decreto di convalida che fa riferimento ad «accertamenti per verificare la provenienza e la genuinità delle banconote in sequestro». Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui «anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro ai fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226711-01) e ha precisato che «a tale minimo onere motivazionale non può derogarsi neppure nel caso di sequestro probatorio che, come quello in oggetto, venga eseguito nel corso di una perquisizione ai sensi dell’art. 352, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 21736 del 12/02/2008, omissis, Rv. 240353-01).
Sotto un secondo profilo il ricorrente si duole della inutilità probatoria del vincolo cautelare sulla base di quanto ritenuto dal Tribunale secondo cui «A prescindere dall’attuale inclusione del decreto di sequestro negli atti del procedimento penale 9534/20, il Pubblico Ministero dovrà comunque, per giustificare il vincolo, svolgere indagini tese ad appurare se il L. abbia effettivamente spacciato negli ultimi tempi sostanza stupefacente in guisa da accantonare 12.100 euro in contanti oppure se abbia avuto la disponibilità di quell’importo, in relazione a condotte di autoriciclaggio, in misura sproporzionata rispetto al proprio reddito. Ove tali approfondimenti investigativi risultassero positivi il temporaneo vincolo probatorio potrà essere convertito in sequestro preventivo a fini di confisca sia nell’una che nell’altra ipotesi. […] È chiaro che in difetto di specifiche indagini o in caso di esito negativo il denaro dovrà essere restituito perché, in entrambi i casi, risulterebbero cessate le esigenze probatorie che avevano inizialmente giustificato il vincolo». Sostiene che non si comprende in quale procedimento dovrebbe emettersi il sequestro preventivo di cui parla il Tribunale, in quanto, non potendo “ipotizzarsi correlazione fra lo spaccio di cocaina del 2021 e la disponibilità della somma in contanti di 12.100 euro nell’ottobre 2025”, neanche il sequestro preventivo troverebbe ragione di esistere in questo procedimento.
Sotto altro profilo il ricorrente lamenta che il Tribunale del riesame, in mancanza di una originaria, valida indicazione delle ragioni giustificative del vincolo, non avrebbe potuto integrare il titolo cautelare, non potendo sostituirsi al Pubblico Ministro nella individuazione della ragione probatoria del titolo stesso. Richiama giurisprudenza di legittimità secondo cui «qualora il pubblico ministero non abbia indicato, nel decreto di sequestro a fini di prova, le ragioni che, in funzione dell’accertamento dei fatti storici enunciati, siano idonee a giustificare in concreto l’applicazione della misura e abbia persistito nell’inerzia pure nel contraddittorio del procedimento di riesame, il giudice di quest’ultimo non è legittimato a disegnare, di propria iniziativa, il perimetro delle specifiche finalità del sequestro, così integrando il titolo cautelare mediante un’arbitraria opera di supplenza delle scelte discrezionali che, pur doverose da parte dell’organo dell’accusa, siano state da questo radicalmente e illegittimamente pretermesse» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226712-01; Sez. 4, n. 54827 del 19/09/2017, omissis, Rv. 271579-01; Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, omissis, Rv. 260241-01 ed altre conformi).
6. Il Procuratore generale, in persona del Sostituto Francesca Costantini, ha depositato requisitoria scritta e ha concluso chiedendo l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il primo profilo di doglianza dell’unico motivo di ricorso è fondato e assorbente.
2. Occorre premettere che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio può essere proposto solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere, sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo“, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, omissis, Rv. 239692 – 01; Sez. U., n. 25933 del 29/05/2008, omissis, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023 – 01, omissis, Rv. 285608 – 01).
In tema di impugnazione di misure cautelari reali, la Suprema Corte ha precisato che rientrano nella nozione di violazione di legge, per la quale soltanto può essere proposto ricorso per cassazione ex art. 325, comma 1, cod. proc. pen., anche l’assoluta mancanza di motivazione e la motivazione apparente, sicché il tribunale del riesame, a fronte di specifiche censure mosse dal ricorrente in ordine al “fumus commissi delicti“, è tenuto, nei limiti del giudizio cautelare, a fornire adeguata motivazione circa l’infondatezza, l’indifferenza o la superfluità degli argomenti opposti con il ricorso, incorrendo, in caso contrario, nella denunciata “violazione di legge”, cui consegue l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza (Sez. 2, n. 37100 del 07/07/2023, omissis, Rv. 285189 – 01).
Va ricordato, infine, che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, in tema di ricorso per cassazione, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., venendo in rilievo l’inosservanza dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen., che, in ossequio a quanto prescritto dall’art. 111, comma sesto, Cost., prevede che le sentenze e le ordinanze debbano essere motivate a pena di nullità (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, omissis, Rv. 224611 – 01; Sez. 1, n. 11721 del 14/03/2025, Rv. 287771 – 01).
3. Secondo consolidata giurisprudenza di legittimità «anche per le cose che costituiscono corpo di reato il decreto di sequestro ai fini di prova deve essere sorretto, a pena di nullità, da idonea motivazione in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226711-01) e «a tale minimo onere motivazionale non può derogarsi neppure nel caso di sequestro probatorio che, come quello in oggetto, venga eseguito nel corso di una perquisizione ai sensi dell’art. 352, comma 2, cod. proc. pen.» (Sez. 6, n. 21736 del 12/02/2008, omissis, Rv. 240353-01).
4. Ciò premesso, il decreto in data 21 ottobre 2025 con cui il Pubblico Ministero ha convalidato il sequestro probatorio eseguito dalla p.g. ricollega il mantenimento in sequestro del denaro alla indispensabilità per la prosecuzione delle indagini e, in particolare, alla necessità di effettuare «accertamenti per verificare la provenienza e la genuinità delle banconote in sequestro». Ma il riferimento alla necessità di effettuare accertamenti tecnici sulle banconote sequestrate non può integrare la necessaria finalità probatoria in quanto non risulta valorizzata dal Tribunale del riesame, che, anzi, ritiene che «nel caso di specie non può ipotizzarsi correlazione fra lo spaccio di cocaina del 2021 e la disponibilità della somma in contanti di 12 mila euro nell’ottobre 2025» (pag. 6 della ordinanza impugnata).
Peraltro, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità «una somma di danaro, qualificata come corpo del reato di traffico di stupefacenti, ai sensi dell’art. 253 cod. proc. pen., non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie, in quanto la prova del reato non discende dalla “res” sequestrata, ma dagli atti di indagine circa il suo rinvenimento» (Sez. 6, n. 19771 del 09/04/2009, omissis, Rv. 243670-01); «una somma di denaro non può essere sottoposta a sequestro per esigenze probatorie in assenza di specifici elementi dai quali sia desumibile che la prova del reato discende non dal semplice accertamento dell’esistenza di un quantitativo di denaro che costituisce corpo del reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità, come ad esempio per le particolari caratteristiche delle monete o delle banconote» (Sez. 3, n. 22110 del 12/02/2015, omissis, Rv. 263661-01)». Più in generale si è affermato che il decreto di sequestro probatorio di cose costituenti corpo di reato deve essere necessariamente sorretto da idonea motivazione, integrabile esclusivamente dal pubblico ministero davanti al Tribunale del riesame, in ordine al presupposto della finalità perseguita, in concreto, per l’accertamento dei fatti, avuto riguardo ai limiti imposti all’intervento penale sul terreno delle libertà fondamentali e dei diritti dell’individuo costituzionalmente garantiti, quale è il diritto di proprietà; con la conseguenza che somme di denaro ritenute provento di reato non possono essere sequestrate in mancanza di indicazioni sulla finalità probatoria avuta di mira mediante l’apposizione del vincolo (Sez. 3, n. 37187 del 06/05/2014, omissis, Rv. 260241-01). Deve dunque ribadirsi che, in mancanza della deduzione di elementi specifici dai quali possa desumersi che la prova del reato discenda non dal semplice accertamento dell’esistenza di un quantitativo di denaro che costituisca corpo di reato, ma dal denaro stesso nella sua materialità (ad esempio, per particolari caratteristiche delle monete o banconote), il denaro costituente corpo del reato non può essere sottoposto a sequestro probatorio.
Il Tribunale del riesame, nell’ordinanza impugnata, da un lato, afferma che «il sequestro probatorio è legittimo in presenza di idonea motivazione sul nesso di derivazione o di pertinenza che intercorre fra il denaro e il reato in contestazione e sulle esigenze di ulteriori accertamenti nel corso delle indagini.»; dall’altro, ritiene che «nel caso di specie non può ipotizzarsi correlazione fra lo spaccio di cocaina del 2021 e la disponibilità della somma in contanti di 12 mila euro nell’ottobre 2025» e che «il Pubblico Ministero dovrà comunque, per giustificare il vincolo, svolgere indagini tese ad appurare se il L. abbia effettivamente spacciato negli ultimi tempi sostanza stupefacente in guisa da accantonare 12.100 euro in contanti oppure se abbia avuto la disponibilità di quell’importo, in relazione a condotte di autoriciclaggio, in misura sproporzionata rispetto al proprio reddito».
La motivazione del Tribunale del riesame sulla finalità probatoria perseguita dal vincolo è, quindi, del tutto assente o comunque meramente apparente.
Come sopra ricordato, la mancanza assoluta di motivazione e la motivazione meramente apparente integrano il vizio di violazione di legge deducibile ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
5. Il ricorso deve, quindi, essere accolto e l’ordinanza impugnata va, pertanto, annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 324, co. 5, c.p.p.
Così deciso il 09/04/2026






