È ammissibile il riesame contro un decreto di sequestro preventivo non ancora eseguito?

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Cass. pen., sez. II, 12/11/2025 (ud. 12/11/2025, dep. 11/12/2025), n. 39975 (Pres. Beltrani, Rel. Pardo)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di ricorso cautelare reale, sia ammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale della Libertà di Lecce dichiarava inammissibile per difetto di interesse un’istanza di riesame di un decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di ricorso cautelare reale, è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione (Sez. 2, n. 14526 del 07/03/2025).

I risvolti applicativi

In tema di ricorso cautelare reale, è inammissibile l’istanza di riesame contro il decreto di sequestro preventivo non ancora eseguito, poiché manca un interesse concreto e attuale a proporre impugnazione in assenza di esecuzione del provvedimento.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 39975 Anno 2025

Presidente: BELTRANI SERGIO

Relatore: PARDO IGNAZIO

Data Udienza: 12/11/2025

Data Deposito: 11/12/2025

 SENTENZA

sul ricorso proposto da:

S. I. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 26/06/2025 del TRIBUNALE di LECCE

udita la relazione svolta dal Consigliere IGNAZIO PARDO;

lette le conclusioni del PG VINCENZO SENATORE che ha chiesto l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale della Libertà di Lecce, con ordinanza pronunciata de plano in data 26 giugno 2025, dichiarava inammissibile per difetto di interesse l’istanza di riesame del decreto di sequestro preventivo emesso dal G.i.p. dello stesso Tribunale il 28-5-2025 nei confronti di S. I.; riteneva il giudice del riesame che l’omessa esecuzione del sequestro privasse la parte istante di qualsiasi concreto interesse alla proposizione del mezzo di impugnazione.

2. Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell’indagata, Avv. F. V., deducendo, con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen.:

– violazione degli artt. 127 comma 1 e 324 comma 6 cod. proc. pen. per avere il Tribunale del riesame di Lecce emesso il provvedimento de plano in assenza del necessario contraddittorio preventivamente instaurato; lamentava, al proposito, che l’omessa citazione delle parti aveva impedito alla difesa di fornire prova dell’avvenuta esecuzione del sequestro in data 5 giugno 2025 così che, il provvedimento assunto, doveva ritenersi viziato ed emesso in violazione dei principi stabiliti dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 51515 del 2018; inoltre, si rappresentava come l’adozione del provvedimento di inammissibilità era dipesa dalla omessa trasmissione di atti relativi al procedimento che non poteva pregiudicare l’indagata;

– violazione di legge con riferimento agli artt. 322 e 591 cod. proc. pen. avendo errato il tribunale del riesame nella valutazione di inesistenza dell’interesse comprovato dalla avvenuta esecuzione del sequestro in data 5 giugno 2025 pur indicato nella istanza di riesame depositata in forma scritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato e deve, pertanto, essere accolto; ed invero agli atti del fascicolo, che questa Corte è legittimata ad esaminare nel caso di eccezione processuali, è acquisito il verbale di perquisizione e sequestro di materiale documentale ed informatico redatto dalla Guardia di Finanza il 5 giugno 2025 nei confronti della S. I. che non appare essere stato esaminato dal giudice del riesame il quale provvedeva de plano senza fissare l’udienza nel contraddittorio delle parti.

Correttamente, pertanto, il ricorso lamenta che l’adozione del provvedimento in assenza di qualsiasi contraddittorio ha precluso alla difesa la possibilità di fornire prova dell’avvenuta esecuzione del sequestro e dolersi delle ragioni della illegittimità del provvedimento cautelare reale genetico.

In tema di interesse ad impugnare si è affermato come in tema di impugnazioni, il riconoscimento del diritto al gravame è subordinato alla presenza di un interesse immediato, concreto ed attuale a rimuovere una situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale di cui si contesta la correttezza e a conseguire un’utilità, ossia una decisione dalla quale derivi per il ricorrente un risultato più vantaggioso (Sez. 5, n. 2747 del 06/10/2021, dep. 2022, Pmt, Rv. 282542 – 01). Successivamente, in tema di ricorso cautelare reale, si è affermato come è inammissibile la richiesta di riesame avverso il decreto di sequestro preventivo che non sia stato ancora eseguito, in quanto, in tale situazione, non è ravvisabile un interesse concreto ed attuale a proporre impugnazione. (Sez. 2, n. 14526 del 07/03/2025, omissis, Rv. 287823 – 01).

L’applicazione del suddetto principio comporta affermare che in caso di riesame di sequestro preventivo l’avvenuta esecuzione del sequestro esclude il difetto di interesse poiché attraverso il mezzo di impugnazione la parte che ha subito il vincolo ablativo è titolare di un preciso interesse ad ottenere la liberazione del bene e la sua restituzione.

Nel caso di specie, pertanto, ha errato il giudice del riesame nel provvedere de plano a fronte di un presupposto quale la mancata esecuzione del sequestro che risultava invece smentito dagli atti e, comunque, doveva essere valutato nel contraddittorio delle parti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Lecce competente ai sensi dell’art. 322 cod. proc. pen. per l’ulteriore corso.

Roma, 12 novembre 2025

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