È ammissibile il ricorso per Cassazione volto solo a introdurre la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza?

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Cass. pen., sez. II, 11/11/2025 (ud. 11/11/2025, dep. 4/12/2025), n. 39179 (Pres. Agostinacchio, Rel. Sgadari)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile il ricorso per Cassazione volto solo a introdurre la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Trieste confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Pordenone, che aveva condannato l’imputato in relazione al reato di truffa.

Ciò posto, avverso codesta decisione il difensore dell’accusato ricorreva per Cassazione, chiedendo l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata tenuto conto che la persona offesa, in data successiva all’emissione della sentenza impugnata, aveva rimesso la querela in allora sporta nei confronti del ricorrente, corredata dall’accettazione di quest’ultimo.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso, verificata agli atti, con esito positivo, la circostanza dedotta, rilevava come sia

ammissibile il ricorso per Cassazione proposto al solo fine di introdurre nel processo la remissione della querela, ritualmente accettata, che sia intervenuta dopo la sentenza e prima della scadenza del termine per la presentazione dell’impugnazione (Sez. 4, n. 38156 del 05/07/2022), facendosene conseguire da ciò l’annullamento del provvedimento impugnato senza rinvio perché il reato, procedibile a querela di parte, era estinto per remissione della querela, con consequenziale revoca delle statuizioni civili e condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, così espressamente prevedendosi nell’atto di remissione.

I risvolti applicativi

È ammissibile il ricorso per Cassazione volto esclusivamente a far valere la remissione della querela intervenuta dopo la sentenza ma entro il termine per proporre impugnazione.

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