Cass. pen., sez. IV, 15/10/2025 (ud. 15/10/2025, dep. 6/11/2025), n. 36274 (Pres. Bellini, Rel. Lauro)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile il ricorso per Cassazione contro una sentenza di patteggiamento per errata o mancata applicazione di sanzioni amministrative.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze applicava all’imputato la pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione, nonché la pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni 3.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva vizio di omessa motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso ritenevano il ricorso suesposto da doversi rigettare, ma non da reputarsi inammissibile, e ciò sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è ammissibile il ricorso per Cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea, ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019).
I risvolti applicativi
È ammissibile il ricorso per Cassazione contro la sentenza di patteggiamento che contesti l’errata o l’omessa applicazione di sanzioni amministrative.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 4 Num. 36274 Anno 2025
Presidente: BELLINI UGO
Relatore: LAURO DAVIDE
Data Udienza: 15/10/2025
Data Deposito: 06/11/2025
QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da
UGO BELLINI – Presidente – Sent. n. sez. 905/2025
FRANCESCO LUIGI BRANDA CC – 15/10/2025
ANNA LUISA ANGELA RICCI R.G.N. 7955/2025
MARINA CIRESE
DAVIDE LAURO – Relatore –
ha pronunciato la seguente
sul ricorso proposto da:
B. L., nato a … il …,
avverso la sentenza del 19 dicembre 2024 del Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Davide Lauro;
letta la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
1. Con sentenza emessa in data 19 dicembre 2024, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Firenze ha applicato a L. B. la pena, condizionalmente sospesa, di mesi 8 di reclusione, nonché la pena accessoria della sospensione della patente di guida per anni 3.
La pena è stata applicata per il reato di cui all’art. 589- cod. pen.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione L. B., a mezzo del proprio difensore, lamentando in sintesi, ai sensi dell’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., quanto segue.
2.1. Con un unico motivo deduce il vizio di omessa motivazione: il Tribunale, si osserva, ha immotivatamente applicato la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida nella misura di anni 3, peraltro in misura di gran lunga superiore al minimo edittale, richiamando soltanto la gravità della condotta inosservante.
3. Il giudizio di cassazione si è svolto con trattazione scritta, e le parti hanno formulato, per iscritto, le conclusioni come in epigrafe indicate.
1. Il ricorso è infondato.
1.1. Il ricorrente lamenta che la sanzione della sospensione della patente di guida è stata immotivatamente fissata nella misura di anni 3.
1.2. Allo scrutinio del motivo è utile premettere che le sanzioni amministrative accessorie hanno proprie caratteristiche che le distinguono dalla pena e, proprio in ragione di tale natura, si collocano al di fuori della sfera di operatività dell’accordo recepito nella sentenza di applicazione della pena, tanto che il giudice deve applicarle in via autonoma, indipendentemente dalla volontà delle parti (Sez. 4, n. 6296 del 14/01/2025, omissis, non mass.; Sez. 4, n. 44339 del 12/11/2024, omissis; Sez. 4, n. 18942 del 27/03/2019, omissis, Rv. 275435 – 01); pertanto, non possono formare oggetto dell’accordo, e le relative clausole devono ritenersi come non apposte (Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, omissis, Rv. 279635 — 01).
Il principio è stato ribadito da questa Sezione anche a seguito della modifica dell’art. 444, comma 1, cod. proc. pen., introdotta dall’art. 25, comma 1, lett. a), n. 1), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, che ha previsto la possibilità di richiedere al giudice di non applicare le pene accessorie o di applicarle per una durata determinata (cfr., in relazione al nuovo testo dell’art. 444 cod. proc. pen., Sez. 4, n. 3414 del 10/01/2024, omissis, non mass.; Sez. 4, n. 48556 del 14/11/2023, omissis, Rv. 285426 – 01).
Pertanto, poiché tuttora la clausola che determina il contenuto e la durata delle sanzioni amministrative accessorie deve ritenersi come non apposta, non essendo la loro applicazione nella disponibilità delle parti, risulta ammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., nei confronti della sentenza di “patteggiamento” con cui si censuri l’erronea, ovvero l’omessa applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U, n. 21369 del 26/09/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 279349 – 01).
1.3. Venendo, invece, al modo in cui può dirsi soddisfatto l’onere motivazionale che ricade sul giudice, costituisce il principio secondo cui quando la sanzione amministrativa accessoria viene stabilita in misura che si discosta sensibilmente dal minimo edittale, e anzi supera la media della forbice edittale, il giudice è tenuto a dare adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a tale determinazione.
Se nessuna motivazione è necessaria per giustificare l’applicazione del minimo, nell’ipotesi di sanzione determinata entro il medio edittale, il richiamo ai criteri previsti dall’art. 218, comma 2, cod. strada, costituisce congrua giustificazione dell’uso della discrezionalità, perché si colloca in una fascia valutativa – fra il minimo ed il medio edittale appunto – all’interno della quale il legislatore stesso prevede la sanzione come corrispondente alla gravità media della violazione e del pericolo futuro.
In tali casi l’obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell’adeguatezza o della congruità della sanzione (cfr., Sez. 4, n. 5425 del 21/12/2022, dep. 2023, omissis in motivazione; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, omissis, Rv. 252738 – 01; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, omissis, Rv. 237470 – 01; Sez. 4, n. 18368 del 28/04/2021, omissis, in motivazione, e Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, omissis, Rv. 210395 – 01, che fanno riferimento all’applicazione della sanzione in misura modesta e comunque inferiore alla media; Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, omissis, Rv. 259211 – 01, che fa riferimento all’ipotesi del mancato superamento della media edittale e all’insussistenza di specifici elementi di meritevolezza dell’imputato).
Diversamente, quando ci si discosta da quella medietà – e tanto più ci si discosta – è necessario spiegare per quale motivo i parametri che si analizzano inducono ad applicare una sanzione superiore, perché il superamento di quella soglia implica una valutazione della gravità che supera la ‘media’ e il giudice deve spiegarne le ragioni (Sez. 4, n. 37628 del 30/09/2021, omissis, in motivazione; Sez. F, n. 24023 del 20/08/2020, omissis, in motivazione).
1.4. Di tali principi la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione, evidenziando la gravità delle violazioni cautelari e le conseguenze lesive che ne sono derivate (p. 3).
Si tratta di motivazione sufficiente, oltre che coerente con il principio per cui il giudice, nella individuazione della durata della sanzione, deve dare conto di aver impiegato i criteri di cui all’art. 218, comma 2, cod. strada, compiendo una valutazione in relazione all’entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pericolo che l’ulteriore circolazione potrebbe cagionare.
Motivazione che, quindi, pone in diretta correlazione i parametri di cui all’art. 218 cod. strada alla commisurazione giudiziale della sanzione.
2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2025







