Cass. pen., sez. II, 22/10/2025 (ud. 22/10/2025, dep. 13/11/2025), n. 37118 (Pres. Agostinacchio, Rel. Borio)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli confermava una pronuncia emessa dal Tribunale della medesima città che aveva dichiarato l’imputato responsabile del delitto di cui agli artt. 633 e 639-bis cod. pen. con conseguente condanna alla pena di mesi due di reclusione.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge con riferimento all’art. 157 cod. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato, pur ritenendolo scrutinabile alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale è ammissibile il ricorso per Cassazione con il quale si deduce l’intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo
consentito ai sensi dell’art. 606, comma primo, lett. b), cod. proc. pen. (SU. n. 12602 del 17/12/2015).
I risvolti applicativi
È ammissibile il ricorso per Cassazione che deduce la prescrizione maturata prima della sentenza impugnata e non dichiarata dal giudice di merito, trattandosi di motivo consentito ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.[1].
[1]Ai sensi del quale: “Il ricorso per cassazione può essere proposto per i seguenti motivi: (…) b) inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell’applicazione della legge penale (…)”.







