È abnorme l’ordine di imputazione coatta verso soggetti o reati diversi da quelli indicati nella richiesta di archiviazione?

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Cass. pen., sez. II, 18/11/2025 (ud. 18/11/2025, dep. 22/01/2026), n. 2656 (Pres. Verga, Rel. Recchione)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se sia abnorme l’ordine di imputazione coatta verso soggetti o reati diversi da quelli indicati nella richiesta di archiviazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano disponeva l’archiviazione per un caso di fraudolento danneggiamento dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria persona.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui costituisce un atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del Giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione (la Cassazione ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen.) (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018; Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019).

I risvolti applicativi

L’ordine d’imputazione coatta è atto abnorme se rivolto a persona non indagata o per reati diversi da quelli indicati nella richiesta di archiviazione; in tali casi, il GIP deve limitarsi a ordinare l’iscrizione nel registro di cui all’art. 335 c.p.p., come chiarito dalla Cassazione.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 2 Num. 2656 Anno 2026

Presidente: VERGA GIOVANNA

Relatore: RECCHIONE SANDRA

Data Udienza: 18/11/2025

Data Deposito: 22/01/2026

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta da

– Presidente –

MARCO MARIA ALMA

SANDRA RECCHIONE R.G.N. 27946/2025

FRANCESCA SBRANA

SENTENZA

sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano avverso l’ordinanza del 13/06/2024 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano, con la quale è stata disposta l’archiviazione nei confronti del procedimento iscritto per il reato previsto dall’art. 642 cod. pen. nei confronti di M. P., nato a … il ….

Udita la relazione svolta dal Consigliere Sandra Recchione;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Gaspare Sturzo che ha chiesto l’annullamento “con rinvio” del provvedimento impugnato.

Il difensore di P. M., Avv. O. A. rilevava che non aveva ricevuto alcuna notifica ai sensi dell’art. 584 cod. proc.pen e chiedeva pertanto di non celebrare l’udienza e disporre la notifica omessa.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Giudice per le indagini preliminari di Milano, al quale era stata richiesta l’archiviazione del procedimento iscritto nei confronti di P. M. per il reato previsto dall’art. 642 cod. pen.; (a) disponeva la archiviazione richiesta, (b) riteneva sussistenti gli elementi per iscrivere tale F. A., fino ad allora non indagato, (c) ordinava l’imputazione coatta nei confronti del F. per il reato previsto dall’art. 642 cod. pen. per il quale era stata disposta l’archiviazione nei confronti del M..

2. Contro tale provvedimento ricorreva per Cassazione il Procuratore della Repubblica di Milano a mezzo del suo sostituto, che deduceva l’abnormità dell’atto nella parte in cui ordinava l’iscrizione di un nuovo indagato e la contestuale imputazione coatta nei suoi confronti. Il provvedimento sarebbe viziato da carenza di potere in concreto in quanto integrerebbe un’ingerenza del giudice nei poteri assegnati al pubblico ministero, oltre che una violazione dei diritti di difesa della persona iscritta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.In via preliminare il Collegio osserva che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa del M., l’inosservanza dell’obbligo di notificare alle parti private l’impugnazione del pubblico ministero, prescritto dall’art. 584 cod. proc. pen., non produce l’inammissibilità della stessa impugnazione, né la nullità del processo del grado successivo, determinando esclusivamente la mancata decorrenza del termine per l’impugnazione incidentale della parte privata, ove consentita (Sez. 6, n. 6246 del 11/01/2024, A., Rv. 286082 – 01; Sez. 3, n. 14443 del 11/11/1999, omissis, Rv. 215111 – 01).

Il Collegio osserva, altresì, che non risulta oggetto di contestazione da parte del Pubblico ministero ricorrente la decisione di archiviazione del procedimento iscritto a carico del M..

2.Il ricorso è fondato.

2.1. In via preliminare, deve essere delimitata l’area di operatività dell’’“abnormità”.

Si tratta di un vizio non codificato, che la giurisprudenza di legittimità ha riconosciuto e definito per colpire provvedimenti endoprocedimentali per i quali non è previsto alcuno strumento di impugnazione, che, tuttavia, si presentano radicalmente viziati.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che si considera abnorme (a) sia il provvedimento che, per la sua singolarità, non sia inquadrabile nell’ambito dell’ordinamento processuale, (b) sia quello che, pur essendo, in astratto, manifestazione di legittimo potere, si esplichi «al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite».

Le Sezioni unite, ripercorrendo il lungo percorso di approfondimento giurisprudenziale relativo all’abnormità, hanno ribadito che questa può riguardare tanto il profilo “strutturale”, allorché, per la sua singolarità, si ponga fuori dal sistema organico della legge processuale, quanto il profilo “funzionale”, quando, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e la impossibilità di proseguirlo (così: Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, omissis, Rv. 283552, § 4.2.che a sua volta richiama le altre pronunce e, segnatamente, Sez. U, n. 17 del 10/12/1997, dep. 1998, omissis, Rv. 209603; Sez. U, n. 26 del 24/11/1999, dep. 2000, omissis, Rv. 21.5094; Sez. U, n. 33 del 22/11/2000, omissis, Rv. 217244; Sez. U, n. 19289 del 25/02/2004, omissis, Rv. 227355; Sez. U, n. 22909 del 31/05/2005, omissis, in motivazione; Sez. U, n. 34536 del 11/07/2001, omissis, Rv. 219587, Sez. U, n. 11 del 09/07/1997, omissis, Rv. 208221).

Nel dettaglio, si è affermato che l’abnormità è riconoscibile sia nel caso in cui si registra uno sviamento della funzione giurisdizionale, «che si colloca al di là del perimetro entro il quale è riconosciuta dall’ordinamento», sia nel caso di atto che, per quanto normativamente disciplinato, si manifesti come «strutturalmente eccentrico», in quanto utilizzato «al di fuori dell’area che ne individua la funzione e la ragion d’essere».

Con specifico riguardo alle regressioni illegittime (area privilegiata di manifestazione dell’abnormità), si è chiarito che l’abnormità non sussiste quando l’illegittimità dell’atto, che genera la regressione, sia correggibile attraverso il successivo esercizio di attività propulsive consentite e legittime.

In sintesi, il percorso ermeneutico di inquadramento dell’abnormità ha chiarito: (a) che l’abnormità “funzionale” si rileva nei casi di stasi inemendabile del procedimento, identificabili, questi ultimi, anche in quelli in cui «il provvedimento giudiziario imponga al pubblico ministero un adempimento che concretizzi un atto nullo, rilevabile nel corso futuro del procedimento o del processo» (Sez. U, n. 37502 del 28/04/2022, omissis, § 4.4., che richiama le conclusioni di Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, omissis, Rv. 243590 – 01); (b)che l’abnormità “strutturale”si rinvieneneicasi di esercizio da parte del giudice «di un potere non attribuitogli dall’ordinamento (carenza di potere in astratto), ovvero di deviazione del provvedimento giudiziale rispetto allo scopo di modello legale, nel senso di esercizio di un potere previsto dall’ordinamento, ma in una situazione legale radicalmente diversa da quella configurata dalla legge, cioè completamente al di fuori dei casi consentiti, perché al di là di oltre ogni ragionevole limite (carenza di potere in concreto)» (Sez. U, n. 25957 del 26/03/2009, omissis, Rv. 243590 – 01, § 10).

2.2. In linea con tali coordinate ermeneutiche la Cassazione ha affermato che costituisce un atto abnorme, in quanto esorbita dai poteri del Giudice per le indagini preliminari, sia l’ordine d’imputazione coatta emesso nei confronti di persona non indagata, sia quello emesso nei confronti dell’indagato per reati diversi da quelli per i quali il pubblico ministero aveva richiesto l’archiviazione. La Cassazione ha precisato che, nelle suddette ipotesi, il giudice per le indagini preliminari deve limitarsi ad ordinare le relative iscrizioni nel registro di cui all’art. 335 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 4319 del 28/11/2013, dep. 2014, L., Rv. 257786 – 01; Sez. 4, n. 1217 del 10/10/2018, dep. 2019, M., Rv. 274907 – 01; Sez. 5, n. 36160 del 04/04/2019, omissis, Rv. 277429 – 01).

2.3. Nel caso in esame il Giudice per le indagini preliminari, esercitando un potere allo stesso con conferito, non si limitava ad ordinare l’iscrizione di un nuovo indagato, con decisione legittima, ma contestualmente ordinava di elevare nei suoi confronti l’imputazione, con decisione che si risolveva nell’esercizio di poteri non conferiti, in quanto il Giudice si sostituiva al pubblico ministero nella valutazione della idoneità degli elementi di prova raccolti nei confronti del nuovo indagato a sostenere la scelta di avviare la fase processuale ed ordinando “contestualmente” di elevare l’imputazione.

Deve pertanto essere rilevata l’abnormità del provvedimento impugnata nella parte in cui ha ordinato l’imputazione coatta del nuovo iscritto A. F. sicché il provvedimento impugnato deve essere annullato senza rinvio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento impugnato limitatamente all’ordine di formulazione dell’imputazione nei confronti di F. A..

Così è deciso, 18/11/2025

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