Cass. pen., sez. VI, 30/09/2025 (ud. 30/09/2025, dep. 5/11/2025), n. 36052 (Pres. Di Stefano, Rel. Tripiccione)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava dove va depositato l’atto di nomina di un nuovo difensore di fiducia successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Catanzaro confermava la condanna di un imputato per i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 e 678 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione la difesa.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto inammissibile, richiamava inoltre quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, successivamente alla pronuncia della sentenza di primo grado, l’atto di nomina di un nuovo difensore di fiducia deve essere depositato presso la corte di appello, quale giudice procedente, atteso che la pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla proposizione dell’impugnazione ovvero dall’iscrizione del processo nel registro del giudice di secondo grado, determina la pendenza del procedimento in grado appello (cfr. Sez. U, n. 15933 del 24/11/2011; Sez. 3, n. 11622 del 23/10/2020).
I risvolti applicativi
Successivamente alla sentenza di primo grado, l’atto di nomina del nuovo difensore di fiducia deve essere depositato presso la Corte di Appello, quale giudice procedente, in quanto la pubblicazione della sentenza determina la pendenza del procedimento in grado di appello.







