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Dichiarazione o elezione di domicilio per la notificazione del decreto di citazione in appello dopo la sentenza impugnata: quando deve avvenire?

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Cass. pen., sez. II, 09/05/2024 (ud. 09/05/2024, dep. 23/05/2024), n. 20515 (Pres. Pellegrino, Rel. Alma)

Indice

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando va rilasciata la dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello dopo la pronuncia della sentenza impugnanda.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Milano dichiarava inammissibile un appello presentato dalla difesa di un imputato avverso una sentenza di condanna emessa nei confronti di questi dal Giudice per l’udienza preliminare presso il Tribunale di Monza rilevando che, unitamente all’atto di appello, non risultava essere stato depositato l’atto di dichiarazione o di elezione di domicilio, atto neppure indicato nell’intestazione dell’atto di impugnazione.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione, deducendo violazione dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e) in relazione all’art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen..

In particolare, come ravvisato dal ricorrente, secondo la più recente giurisprudenza di legittimità, la dichiarazione od elezione di domicilio, richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, va rilasciata dopo la pronuncia impugnata solamente nel caso in cui, nel grado precedente, si sia proceduto nei confronti dell’imputato in sua assenza, mentre, nel caso in esame, l’imputato era presente al momento della celebrazione del giudizio abbreviato, tenuto conto altresì del fatto che lo stato di detenzione del condannato, per la causa di cui vi era il processo, imponeva che la notificazione del decreto di citazione andasse comunque effettuata presso il luogo di detenzione dello stesso.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il motivo suesposto fondato alla stregua del seguente orientamento nomofilattico: La dichiarazione o l’elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello va rilasciata, ai sensi dell’art. 581, comma 1-quater, cod. proc. pen. dopo la pronuncia della sentenza impugnanda soltanto nel caso in cui, nel grado precedente, nei confronti dell’imputato si sia proceduto in absentia; la sanzione d’inammissibilità testualmente prevista in caso di inosservanza della predetta disposizione dall’art. 581, comma 1-quater non è applicabile analogicamente alla diversa situazione, prevista dall’art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen., di imputato non processato, nel grado precedente, in absentia, poiché la contraria interpretazione sfavorevole ostacolerebbe indebitamente l’accesso ad un giudizio d’impugnazione, in violazione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti» (Fattispecie nella quale era stato dichiarato inammissibile l’appello dell’imputato non processato in primo grado in absentia, in difetto di dichiarazione/elezione di domicilio rilasciata dopo la pronuncia della sentenza impugnanda) (Sez. 2, n. 8014 del 11/01/2024).

I risvolti applicativi

La richiesta di dichiarare o eleggere un domicilio per notificare il decreto di citazione in un processo d’appello deve essere fatta solo dopo che è stata emessa la sentenza oggetto dell’appello e solo se, nel processo precedente, l’imputato è stato giudicato in sua assenza.

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