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Detenzione per altra causa come legittimo impedimento

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Cass. pen., sez. I, 30/04/2024 (ud. 30/04/2024, dep. 06/06/2024), n. 22965 (Pres. Di Nicola, Rel. Toriello)

Indice

La questione giuridica

La principale questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Ancona confermava una sentenza emessa dal Tribunale di Ancona che aveva condannato l’imputato per il reato di evasione alla pena di mesi tre e giorni sedici di reclusione.

Ciò posto, avverso questa decisione il difensore ricorreva per Cassazione e, tra i motivi ivi addotti, costui deduceva violazione di legge in relazione agli artt. 178, 179, 185, 420-bis e 420-ter cod. proc. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

La Corte di legittimità riteneva il ricorso suesposto fondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la detenzione dell’imputato per altra causa, sopravvenuta nel corso del processo e comunicata solo in udienza, integra un’ipotesi di legittimo impedimento a comparire e preclude la celebrazione del giudizio in contumacia, anche quando risulti che l’imputato medesimo avrebbe potuto informare il giudice del sopravvenuto stato di detenzione in tempo utile per la traduzione, in quanto non è configurabile a suo carico, a differenza di quanto accade per il difensore, alcun onere di tempestiva comunicazione dell’impedimento (Sez. U, n. 37483 del 26/09/2006).

Tra l’altro, come evidenziato nella pronuncia qui in commento, tale approdo ermeneutico è stato di recente ribadito, con riferimento alla misura degli arresti domiciliari per altra causa, affermando che anche tale restrizione dell’imputato, documentata o, comunque, comunicata al giudice procedente, in qualunque tempo, integra un impedimento legittimo a comparire che impone il rinvio del procedimento ad una nuova udienza e la traduzione dell’imputato stesso (Sez. U, n. 7635 del 30/09/2021).

Pertanto, dalla (rilevata) mancata partecipazione dell’imputato, legittimamente impedito, all’udienza nella quale era stato definito il processo, se ne faceva conseguire la nullità della sentenza impugnata.

La sentenza era dunque annullata con rinvio alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.

I risvolti applicativi

La detenzione dell’imputato per un’altra causa, sopraggiunta durante il processo e comunicata solo in udienza, costituisce un legittimo impedimento alla comparizione anche se l’imputato avrebbe potuto informare il giudice tempestivamente dal momento che, a differenza del difensore, l’imputato non ha l’obbligo di comunicare prontamente l’impedimento.

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