Cosa non può ignorare il giudice dell’esecuzione nel decidere sulla continuazione?

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Cass. pen., sez. I, 8/10/2025 (ud. 8/10/2025, dep. 23/10/2025), n. 34651 (Pres. Santalucia, Rel. Monaco)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa non può trascurare il giudice dell’esecuzione laddove costui sia investito di una richiesta volta all’applicazione dell’istituto della continuazione.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

La Corte di Appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, rigettava un’istanza proposta volta all’applicazione della a disciplina di cui all’art. 81 cod. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva in Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo cui il giudice dell’esecuzione, investito della richiesta per cui su chi invoca l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 81 cod. pen., non può trascurare la valutazione già compiuta nella sede cognitoria, o anche nella precedente sede esecutiva, ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame (Sez. 1, n. 21960 del 06/07/2020; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012; Sez. 1 n. 5235 del 25/11/2020).

I risvolti applicativi

Il giudice dell’esecuzione, chiamato a decidere sull’applicazione della continuazione ex art. 81 c.p., deve considerare le valutazioni già operate in sede cognitiva o esecutiva circa la sussistenza del vincolo tra i reati commessi nel medesimo arco temporale.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 34651 Anno 2025

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: MONACO MARCO MARIA

Data Udienza: 08/10/2025

Data Deposito: 23/10/2025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Composta da

– Presidente –

MICAELA SERENA CURAMI

RAFFAELLO MAGI

FRANCESCO ALIFFI

– Relatore –

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P. M. nato a … il …

avverso l’ordinanza emessa il 22/04/2025 dalla Corte di Appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;

lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Elisabetta Ceniccola per l’inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.La Corte di Appello di Roma, quale giudice dell’esecuzione, con ordinanza del 22 aprile 2025, ha rigettato l’istanza proposta nell’interesse di M.  P. di applicare la disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. tra i reati oggetto della sentenza pronunciata della Corte di Appello di Roma il 17 giugno 2024, irrevocabile il 14 febbraio 2025 (in riforma della sentenza del Tribunale di Tivoli dell’11 dicembre 2022) per il reato di ricettazione di un cavallo commesso il 19 giugno 2015 e quelli, relativi a truffe commesse con assegni tra il febbraio 2015 gennaio 1026, oggetto di tre distinte sentenze, emesse dalla Corte di appello di L’Aquila e di Roma, già considerati tra loro avvinti dal vincolo della continuazione con l’ordinanza del 22 febbraio 2023 emessa dalla Corte di appello di Roma in funzione di giudice dell’esecuzione.

2.Nello specifico il giudice dell’esecuzione ha ritenuto che il condannato non avesse allegate alcun elemento dal quale poter desumere che i fatti, la ricettazione di un cavallo e delle truffe commesse con l’uso di assegni, potessero essere parte di un medesimo disegno criminoso e che la genericità dell’istanza non potesse essere superata dalla sola contiguità temporale dei fatti.

3.Avverso il provvedimento ha proposto ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che l’istanza, per l’accoglimento della quale si era espresso anche il Procuratore generale in udienza, sarebbe stata valutata senza considerare la giurisprudenza di legittimità in materia per la quale il giudice dell’esecuzione è comunque tenuto a verificare la fondatezza o meno della richiesta e ciò soprattutto quando, come nel caso di specie, l’esistenza del medesimo disegno criminoso è già stata riconosciuta in relazione a fatti commessi in un arco temporale all’interno del quale si inserisce quello oggetto della domanda in esame.

4. In data 20 settembre è pervenuta una memoria nella quale l’avv. A. P. insite per l’accoglimento del ricorso evidenziando, nello specifico, che i fatti oggetto delle sentenze per le quali è stata già ritenuta la continuazione, oltre a essere contigui a quello per cui pende l’attuale richiesta, si riferiscono tutti a truffe e anche ricettazioni relative a capi di bestiame e che anche l’ultimo fatto, comunque commesso nel medesimo lasso di tempo, era originariamente contestato unitamente ad altro reato di truffa per acquistare capi di bestiame, dichiarato prescritto dal giudice di merito.

5. In data 22 settembre 2025 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Elisabetta Ceniccola chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. In un unico motivo di ricorso, poi ulteriormente illustrato con la memoria depositata, la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 81 cod. pen. con riferimento al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione tra il reato di ricettazione di un cavallo commesso nel mese di giugno 2015 e diverse ipotesi di reato di truffa e altro, commessi dal febbraio 2015 al gennaio 2016, tra i quali l’istituto ora invocato è stato applicato con un precedente provvedimento emesso in sede di esecuzione.

La doglianza è fondata.

Il provvedimento impugnato basa il diniego della richiesta esclusivamente sulla genericità dell’istanza, alla quale non sarebbero stati allegati elementi dai quali poter desumere la continuazione tra i fatti oggetto delle diverse sentenze.

La motivazione è carente.

2.1. La specifica ipotesi in cui l’istanza di applicare l’istituto della continuazione si riferisce a uno o più reati commessi all’interno di un arco temporale che è stato già considerato da altro giudice, sia della cognizione che dell’esecuzione, è da ritenersi peculiare.

In questa ipotesi, infatti, la circostanza che la richiesta abbia a oggetto un reato commesso in un periodo intermedio rispetto a quello intercorso tra fatti tra i quali il vincolo e la medesima origine progettuale sono già stati riconosciuti non può ritenersi neutra e deve, pertanto essere espressamente considerata ai fini della decisione.

Per questa ragione la giurisprudenza di legittimità si è espressa sul punto nel senso che il giudice dell’esecuzione che ritenga di negare la continuazione sia tenuto a rendere una motivazione particolarmente articolata e rigorosa nella quale deve dare specifico conto del percorso giustificativo per cui esclude il reato intermedio dall’identità progettuale già riconosciuta.

Con riferimento a tale specifica situazione, pertanto, si deve ribadire il principio recentemente stabilito da Sez. 1, n. 36941 del 28/06/2022, omissis, n.m., per cui il giudice dell’esecuzione investito della richiesta, pure tenuto conto del criterio generale per cui su chi invoca l’applicazione dell’istituto di cui all’art. 81 cod. pen. incombe un onere di allegazione (Sez. 3, n. 17738 del 14/12/2018, dep. 2019, omissis, Rv. 275451 – 01; Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D’Amico, Rv. 267580 – 01) e ferma restando la sua piena libertà di giudizio:

a. «non può trascurare la valutazione già compiuta nella sede cognitoria, o anche nella precedente sede esecutiva, ai fini della ritenuta sussistenza di detto vincolo tra reati commessi in un lasso di tempo al cui interno si collocano, in tutto o in parte, quelli oggetto della domanda sottoposta al suo esame;

b. «è tenuto a motivare la decisione di disattendere la valutazione in prima analisi desumibile dall’assetto scaturente dal precedente provvedimento afferente agli altri reati, in relazione al complessivo quadro delle risultanze fattuali e giuridiche emergenti dai titoli dedotti nel suo procedimento: sicché, se è vero che può prescindere dalla valutazione compiuta nel precedente provvedimento, è altrettanto certo che deve farlo attraverso la dimostrazione dell’esistenza di specifiche e significative ragioni in forza delle quali il fatto oggetto dell’istanza avente ad oggetto il reato ulteriore non può essere ricondotto al disegno delineato con riferimento agli altri (Sez. 1, n. 21960 del 06/07/2020, omissis, n. m.; Sez. 1, n. 54106 del 24/03/2017, omissis, Rv. 271903; Sez. 1, n. 4716 del 08/11/2013, dep. 2014, omissis, Rv. 258227; Sez. 1, n. 19358 del 22/02/2012, omissis, Rv. 252781; Sez. 1 n. 5235 del 25/11/2020, dep. 2021, omissis, non mass.)».

2.2. Nel caso di specie il giudice dell’esecuzione non si è conformato ai principi indicati.

Lo stesso, infatti, ha omesso di dare conto di avere valutato e di essersi confrontato con il fatto che il reato cui si riferisce l’attuale richiesta è stato commesso nel giugno 2015, in una data, cioè, che è compresa all’interno dell’arco temporale — quello che intercorre tra il febbraio 2015 e il gennaio 2016 — in cui sono stati commessi gli altri reati, tra i quali è già stato riconosciuto il vincolo della continuazione.

Ciò anche considerato che nel provvedimento non vi è alcun riferimento ai fatti contestati e a come questi sono stati in concreto accertati nei provvedimenti indicati dall’istante, da ritenersi comunque acquisiti ai sensi dell’art. 186 disp. att. cod. proc. pen.

2.3. Il vizio di motivazione rilevato impone l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata affinché la Corte di appello di Roma, attenendosi ai principi esposti e libera nell’esito, proceda a un nuovo giudizio sul punto.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello di Roma.

Così è deciso, 08/10/2025

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