Cass. pen., sez. IV, 18/02/2025 (ud. 18/02/2025, dep. 26/02/2025), n. 7766 (Pres. Ferranti, Rel. Ferranti)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa deve valutare il giudice, in materia di riparazione per ingiusta detenzione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Napoli rigettava una domanda avanzata a titolo di riparazione per l’ingiusta detenzione.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore dell’istante in cui era dedotta, con un unico motivo, la violazione dell’art. 314 cod. proc. pen. per l’omessa valutazione di tutti gli elementi probatori disponibili per escludere la sussistenza della colpa grave.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, erano richiamati i seguenti orientamenti nomofilattici: 1) il giudice della riparazione, per stabilire se chi l’ha patita vi abbia dato o abbia concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante – e secondo un iter logico motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito – non se tale condotta integri gli estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell’autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale (Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016); 2) per decidere se l’imputato abbia dato causa per dolo o colpa grave alla misura cautelare, deve essere valutato il comportamento dell’interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016).
Difatti, per la Corte di legittimità, i giudici di secondo grado partenopei avevano fatto una corretta applicazione di codesti principi.
I risvolti applicativi
Il giudice della riparazione deve valutare tutti gli elementi probatori disponibili per stabilire se chi ha patito l’ingiusta detenzione vi abbia dato causa con dolo o colpa grave, fermo restando che siffatta valutazione deve essere fatta ex ante e autonomamente rispetto al processo di merito, non per accertare se vi sia reato, ma per verificare se il comportamento dell’interessato abbia contribuito a creare l’illusione di un illecito penale.
In particolare, deve essere esaminato il comportamento dell’imputato alla luce degli indizi su cui si è basata la misura cautelare, purché gli indizi non siano stati dichiarati inutilizzabili o esclusi nel giudizio di assoluzione.







