Cosa deve dimostrare il ricorrente che deduca il travisamento della prova o l’omessa valutazione di elementi specifici?

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Cass. pen., sez. I, 8/05/2026 (ud. 8/05/2026, dep. 16/09/2026), n. 33656 (Pres. Casa, Rel. Filocamo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa debba sostenere il ricorrente che deduca il travisamento della prova o l’omessa valutazione di specifici elementi.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Magistrato di sorveglianza di Catania aggravava talune prescrizioni inerenti a un affidamento in prova al servizio sociale già concesso a un detenuto, imponendogli di rimanere nella propria abitazione dalle ore 18.00 sino alle 08.00, perché era stato trovato in compagnia di due pregiudicati in violazione del relativo divieto di frequentazione.

Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva l’insussistenza della violazione contestata.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il ricorrente che deduca il travisamento della prova o l’omessa valutazione di specifici elementi deve indicarne compiutamente il contenuto e consentirne l’immediata verifica da parte del giudice di legittimità, a pena di inammissibilità del motivo (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010).

I risvolti applicativi

Il motivo di ricorso per travisamento della prova o omessa valutazione di specifici elementi è inammissibile qualora il ricorrente non ne individui puntualmente il contenuto e non fornisca gli elementi necessari a consentirne l’immediata verifica in sede di legittimità.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 33656 Anno 2026

Presidente: CASA FILIPPO

Relatore: FILOCAMO FULVIO

Data Udienza: 08/05/2026

Data Deposito: 16/09/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

P. V. nato a … il …

avverso il decreto del 15/01/2026 del GIUD. SORVEGLIANZA di Catania

udita la relazione svolta dal Consigliere Fulvio Filocamo;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ALESSANDRO CIMMINO

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza sopra indicata il Magistrato di sorveglianza di Catania aggravava le prescrizioni inerenti all’affidamento in prova al servizio sociale già concesso a V. P., imponendogli di rimanere nella propria abitazione dalle ore 18.00 sino alle 08.00, perché era stato trovato in compagnia di due

pregiudicati in violazione del relativo divieto di frequentazione.

2. Ricorre per cassazione, così riqualificato l’originario reclamo da parte del Tribunale, V. P., con rituale ministero difensivo, affidandosi ad un unico motivo.

2.1. Con tale motivo, il ricorrente denuncia l’insussistenza della violazione contestata, affermando che uno dei pregiudicati sarebbe il genero, mentre l’altro sarebbe, invece, incensurato.

3. Il Procuratore generale, intervenuto con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo una dichiarazione d’inammissibilità del ricorso per genericità e difetto di autosufficienza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato.

2. Il ricorso si appalesa inammissibile per manifesta genericità del motivo dedotti, non confrontandosi in modo puntuale con le argomentazioni poste a fondamento dell’ordinanza impugnata e risolvendosi nella mera riproposizione di rilievi fattuali già esaminati dal giudice di merito.

2.1. Secondo il consolidato orientamento della Corte di cassazione, sono inammissibili i motivi che si limitino ad affermare l’erroneità della decisione senza indicare specificamente le ragioni per le quali la motivazione sarebbe affetta dai dedotti vizi di legittimità (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Rv. 268822). Il ricorrente, inoltre, sollecita una non consentita rivalutazione del materiale probatorio, prospettando una diversa lettura delle emergenze processuali in ordine ai rapporti intercorrenti tra D. P. D., il ricorrente e la figlia di quest’ultimo, nonché alla posizione di G. M., doglianze che attengono esclusivamente al merito e risultano pertanto estranee al perimetro del giudizio di legittimità (tra le molte, Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Rv. 265482; Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944).

2.2. Le censure risultano altresì formulate in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, poiché il ricorrente richiama circostanze che assumerebbero carattere decisivo senza allegare o riprodurre gli atti processuali dai quali tali circostanze emergerebbero, né indicarne specificamente la collocazione nel fascicolo, così impedendo alla Corte il necessario controllo sulla decisività delle deduzioni prospettate. È infatti principio costantemente affermato che il ricorrente che deduca il travisamento della prova o l’omessa valutazione di specifici elementi deve indicarne compiutamente il contenuto e consentirne l’immediata verifica da parte del giudice di legittimità, a pena di inammissibilità del motivo (Sez. 2, n. 20677 del 11/04/2017, Rv. 270071; Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Rv. 246552).

3. Dalle considerazioni testé esposte deriva l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 08/05/2026

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