Cass. pen., sez. I, 26/09/2025 (ud. 26/09/2025, dep. 16/10/2025), n. 34023 (Pres. Santalucia, Rel. Toscani)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava cosa determina la rinuncia al ricorso per Cassazione validamente proposto.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze rigettava un’istanza di concessione della detenzione domiciliare speciale.
Ciò posto, avverso codesta decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione ed erronea applicazione dell’art.47-quinquies Ord. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto inammissibile posto che «la rinuncia al ricorso per cassazione validamente proposto, in quanto esercizio di un diritto potestativo dell’avente diritto, determina l’immediata estinzione del rapporto processuale, cui consegue l’immediato passaggio in giudicato della sentenza all’atto della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015).
I risvolti applicativi
La rinuncia al ricorso per Cassazione validamente proposto estingue immediatamente il processo, facendo passare in giudicato la sentenza al momento della dichiarazione di inammissibilità dell’impugnazione.





