Cass. pen., sez. I, 28/06/2024 (ud. 28/06/2024, dep. 7/11/2024), n. 41125 (Pres. Di Nicola, Rel. Toscani)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell’esecuzione in presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Catania dichiarava inammissibile un’istanza volta alla concessione della misura alternativa alla detenzione della semilibertà, ai sensi dell’art. 50 I. n. 354 del 26 luglio 1975 (Ord. pen.).
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante, deducendo la violazione dell’art. 50 Ord. pen., nonché il correlato vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento della prova.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato alla stregua di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, alla presenza di un provvedimento di unificazione di pene concorrenti, è legittimo lo scioglimento del cumulo nel corso dell’esecuzione quando occorre procedere al giudizio sull’ammissibilità della domanda di concessione di un beneficio penitenziario che trovi ostacolo nella presenza nel cumulo di uno o più titoli di reato inclusi nel novero di quelli elencati nell’art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354 (Ord. pen.), sempre che il condannato abbia espiato la parte di pena relativa ai delitti ostativi (Sez. 1, n. 13041 dell’11/12/2020; Sez. 1, n. 2285 del 03/12/2013).
I risvolti applicativi
È legittimo lo scioglimento del cumulo delle pene durante l’esecuzione quando si deve giudicare l’ammissibilità di una domanda di beneficio penitenziario, se il cumulo include reati ostativi secondo l’art. 4-bis legge 26 luglio 1975 n. 354, purché il condannato abbia già scontato la parte di pena relativa a tali reati.