Cass. pen., sez. II, 12/11/2025 (ud. 12/11/2025, dep. 11/12/2025), n. 39978 (Pres. Beltrani, Rel. Saraco)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava da cosa può essere inferita la sussistenza del “fumus” del delitto di ricettazione in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione nel caso di sequestro.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Reggio Calabria parzialmente annullava un decreto di convalida di un sequestro emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Locri, limitatamente al vincolo apposto a due telefoni cellulari.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva vizio di motivazione omessa e/o generica e/o congetturale in punto di sussistenza del reato presupposto e in punto di sussistenza del fumus commissi delicti, in quanto ritenuto sulla base di un generico richiamo alle dichiarazioni rese dall’indagato, neppure richiamate nel provvedimento impugnato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva la doglianza suesposta infondata.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di sequestro «la sussistenza del “fumus” del delitto di ricettazione può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anche dalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa (fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, a fronte del rinvenimento, nell’abitazione dell’indagato, della somma, in contanti, di euro 23.050,00, si era esclusa la sussistenza del “fumus” del citato delitto sul rilievo che le modalità di conservazione non risultavano indicative dell’esistenza della volontà di “occultamento” della provvista e che non vi erano precedenti condanne dell’indagato che dimostrassero il suo coinvolgimento in contesti malavitosi, significativi della provenienza delittuosa di quanto rinvenuto)» (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024; nello stesso senso, Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024).
I risvolti applicativi
La sussistenza del “fumus” del delitto di ricettazione può essere inferita, nel caso di rinvenimento di preziosi o ingenti somme di denaro senza giustificazione della loro disponibilità, non solo dalla mancanza di redditi leciti o dalle modalità di occultamento, ma anche dalla presenza di ulteriori elementi che indichino inequivocabilmente la provenienza delittuosa dei beni.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 2 Num. 39978 Anno 2025
Presidente: BELTRANI SERGIO
Relatore: SARACO ANTONIO
Data Udienza: 12/11/2025
Data Deposito: 11/12/2025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Composta da
– Presidente –
IGNAZIO PARDO
GIUSEPPE COSCIONI
GIUSEPPE SGADARI
– Relatore –
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R. M. A. nato il … in …
avverso l’ordinanza in data 18/06/2025 del TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANTONIO SARACO;
sentita la requisitoria del Pubblico ministero, nella persona del Sostituto Procuratore generale VINCENZO SENATORE, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentita l’Avvocata R. C., che ha illustrato i motivi d’impugnazione e ne ha chiesto l’accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. M. A. R., per il tramite del proprio procuratore speciale, impugna l’ordinanza in data 18/06/2025 del Tribunale di Reggio Calabria, che ha parzialmente annullato il decreto di convalida del sequestro emesso dal pubblico ministero presso il Tribunale di Locri, limitatamente al vincolo apposto a due telefoni cellulari. Il sequestro probatorio veniva confermato, invece, in relazione alla somma di euro 465.430,00, in relazione al delitto di ricettazione.
Deduce:
1.1. “Violazione degli artt. 143, 178 lett. c), 191 c.p.p. e art. 6 CEDU – nullità assoluta e inutilizzabilità degli atti”.
Il ricorrente premette che l’indagato conosce soltanto la lingua inglese e senza che gli venisse mai nominato un interprete gli venivano sottoposti per la sottoscrizione i verbali redatti in lingua italiana.
Sulla base di tale rilievo, denuncia la nullità e l’inutilizzabilità di tali atti, per violazione del diritto di difesa.
1.2. “Violazione degli artt. 143, 178 lett. c), 354 e 356 cod. proc. pen. – Nullità del verbale di sequestro per mancata assistenza linguistica”.
Il motivo si collega a quello precedente e con esso si deduce che il verbale di sequestro redatto dalla Polizia di Stato è affetto da nullità assoluta insanabile, in quanto posto in essere in assenza dell’assistenza di un interprete, nonostante l’indagato non comprendesse la lingua italiana, con conseguente violazione del diritto di difesa.
Si precisa che in sede di fermo l’indagato, cittadino siriano, spiegava espressamente di non conoscere la lingua italiana, ma ciononostante gli operatori non nominavano un interprete e gli facevano sottoscrivere i verbali redatti in lingua italiana.
1.3. Violazione dell’art. 143 c.p.p. e dell’art. 6 CEDU.
Anche in questo caso si osserva che il verbale delle dichiarazioni rese agli operatori, utilizzato dal giudice come fondamento del sequestro, è stato redatto in lingua italiana e sottoscritto dall’indagato senza la presenza di un interprete nonostante lo stesso non comprendesse né parlasse la lingua italiana.
1.4. Vizio di motivazione in quanto il tribunale non prende in considerazione la mancata comprensione linguistica, l’assenza dell’interprete e l’invalidità dei verbali redatti in una lingua sconosciuta all’indagato.
In questo caso si denuncia il vizio di motivazione apparente in quanto il tribunale ha rigettato l’eccezione difensiva citando un’isolata sentenza delle sezioni semplici, superata dalla sentenza delle Sezioni Unite del 2024 (Sez. U, n. 15069 del 26/10/2023, dep. 2024, omissis, Rv. 286356 – 01) che ha chiarito che si configura una nullità assoluta insanabile l’omessa nomina di un interprete per un cittadino alloglotta.
1.5. Vizio di motivazione nella valutazione della dichiarazione resa dall’indagato.
Secondo il ricorrente il tribunale non ha valutato adeguatamente le dichiarazioni rese dall’indagato alle forze dell’ordine, in quanto andava considerato il contesto in cui esse venivano rese.
Vengono, dunque, descritto tale contesto, al fine di dimostrare l’inattendibilità delle dichiarazioni.
Si aggiunge che non sussistono elementi concreti per ritenere configurato il delitto di ricettazione, mancando l’indicazione del reato presupposto e considerato che la somma di denaro era proporzionata alle condizioni economiche dell’indagato.
1.6. Violazione del principio di proporzionalità.
Si assume che il sequestro del denaro in assenza di una prova della sua illiceità, configura una misura sproporzionata e ingiustificata che lede il diritto di proprietà.
Il ricorrente, inoltre, chiede alla Corte di cassazione di disporre un dissequestro parziale, non essendovi la necessità di sequestrare l’intera somma in assenza di un solido impianto probatorio.
Aggiunge che non viene indicato il reato presupposto.
1.7. Violazione dell’art. 125 cod. proc. pen., in relazione all’art. 321 cod. proc. pen., oltre che vizio di motivazione.
Sotto tale intitolazione si denuncia la mancanza di una effettiva valutazione in ordine alla sussistenza del fumus commissi delicti del reato presupposto, non essendo sufficiente il generico richiamo alle dichiarazioni rese dall’indagato.
1.8. Violazione di legge e vizio di motivazione per la mancanza dei requisiti richiesti per il sequestro preventivo.
Anche in questo caso si assume che il tribunale ha dato per scontata l’esistenza di un collegamento tra i fatti descritti e la fattispecie incriminatrice ipotizzata.
1.9. Violazione del diritto di difesa per l’omesso scrutinio di una doglianza difensiva rilevante.
In questo caso si denuncia il vizio di omessa motivazione in quanto il tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti del sequestro facendo rinvio alle dichiarazioni rese dall’indagato, che però non risultano indicate né valutate nel provvedimento di convalida originario, che viene così integrato con il provvedimento impugnato.
1.10. Nullità per carenza assoluta di motivazione.
Si ribadisce che il tribunale ha ritenuto di confermare il decreto di convalida senza indicare quale sarebbe il reato presupposto, limitandosi a un generico riferimento al riciclaggio, senza alcuna specificazione sulla provenienza illecita.
1.11. Vizio di motivazione apparente, in quanto il tribunale ha confermato il sequestro facendo esclusivo riferimento alle dichiarazioni rese dall’indagato circa la provenienza delle somme sequestrate, ma tali dichiarazioni non sono riportate né richiamate nel decreto di convalida.
1.12. Violazione del diritto di difesa.
Si assume che il tribunale ha fondato la sussistenza del reato sulla base di una mera presunzione, priva di verifica concreta. Secondo il ricorrente «la carenza motivazionale sull’esistenza di un reato presupposto reale ha impedito alla difesa di articolare un’adeguata strategia difensiva, in violazione del diritto al contraddittorio e al giusto processo».
1.13. Con memoria pervenuta il 2 novembre 2025, la difesa ha replicato alla requisitoria scritta e ha esposto motivi aggiunti, con i quali vengono ulteriormente illustrate le censure contenute nel ricorso principale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
1.1. I primi quattro motivi di ricorso sono dedicati alla violazione dell’art. 143 cod. proc. pen..
A tale proposito il ricorrente osserva che la polizia giudiziaria non ha nominato un interprete all’indagato alloglotta e non ha tradotto in lingua a lui nota né i verbali che gli sono stati sottoposti per la firma, né il decreto di sequestro.
Bisogna anzitutto rilevare che davanti al tribunale del riesame l’eccezione relativa alla mancata traduzione degli atti è stata sollevata solo in relazione al decreto di sequestro e non anche in relazione ai verbali redatti dalla polizia giudiziaria, con la conseguenza che sotto tale profilo la questione non può essere sollevata per la prima volta davanti alla Corte di cassazione.
Ciò premesso, il tribunale ha rigettato l’eccezione difensiva richiamando il principio di diritto fissato da questa Corte con la sentenza n. 41961 del 30 marzo 2017 (Sez. 5, omissis, Rv. 271422 – 01), a mente del quale «in tema di diritto all’assistenza linguistica, la previsione di cui all’art. 143 cod. proc. pen., nella formulazione introdotta dal d.lgs. 4 marzo 2014, n. 32, non contempla il decreto di sequestro nel novero degli atti di cui l’autorità giudiziaria deve disporre la traduzione scritta in lingua comprensibile all’indagato alloglotta; pertanto, l’omessa traduzione del decreto di sequestro non determina alcuna conseguenza giuridica e non rileva sulla decorrenza del termine per proporre impugnazione al tribunale del riesame. Il ricorrente sostiene che tale principio di diritto è il frutto di una pronuncia isolata, contraddetta dalle sentenze n. 14564 del 2019 e n. 41736 del 2002, oltre che superata dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 15069 del 26/10/2023 (dep. 2024, omissis, Rv. 286356 – 01).
Con riguardo a tali pronunce, va osservato che i provvedimenti recanti il numero n. 14564 del 2019 e n. 41736 del 2002 non sono sentenze, ma ordinanze, entrambe pronunciate dalla settima sezione penale, con declaratoria d’inammissibilità dei ricorsi, il primo perché aspecifico avverso una sentenza pronunciata nei confronti di un’imputata italiana condannata per furto aggravato; il secondo perché presentato dall’imputato italiano personalmente.
Ne discende che la citazione di tali provvedimenti non ha alcuna attinenza con la questione sollevata dal ricorrente.
Anche il richiamo della sentenza delle Sezioni Unite risulta inconferente rispetto alla questione trattata, visto che essa si occupa della mancata traduzione all’indagato o imputato alloglotta dell’ordinanza applicativa della misura cautelare personale e non dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria in occasione del sequestro eseguito su loro iniziativa e del decreto di convalida del pubblico ministero.
In ordine a tali atti, invece, va ribadito il principio di diritto richiamato dal tribunale, in quanto espressione di un orientamento costante rispetto al quale non si registrano contrasti e che ritiene la tassatività dell’indicazione degli atti per i quali è obbligatoria la traduzione scritta a cura dell’autorità procedente, in relazione al disposto dell’art. 143, comma 2, cod. proc. pen., vale a dire l’informazione di garanzia, l’informazione sul diritto di difesa, i provvedimenti che dispongono misure cautelari personali, l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e i decreti che dispongono l’udienza preliminare e la citazione a giudizio, le sentenze e i decreti penali di condanna (Sez. 4, n. 20787 del 16/05/2024, omissis, non mass.; Sez. 4, n. 43487 del 03/11/2022, omissis, non mass.; Sez. 6, n. 1885 del 19/11/2020, dep. 2021, N., Rv. 280585; Sez. 5, n. 41961 del 30/03/2017, omissis, Rv. 271422. Più di recente, non massimate: Sez. 3, n. 10405 del 19/02/2025, omissis; Sez. 3, n.36358 del 19/0472021, omissis).
La previsione dell’art. 143, comma 3, cod. proc. pen. ammette l’individuazione di “altri” atti (o anche di parti di essi) che, pur non rientrando espressamente nell’elenco del comma 2, siano ritenuti – eventualmente su richiesta dell’imputato o del suo difensore, ma anche su iniziativa della stessa autorità procedente – essenziali alla conoscenza e alla comprensione delle accuse rivolte all’imputato. In ordine a questi atti è di volta in volta rimesso al giudice l’apprezzamento della necessità di traduzione, in quanto “ritenuti essenziali per consentire all’imputato di conoscere le accuse a suo carico”.
A tale proposito va evidenziato che dalle annotazioni redatte dagli operanti in occasione del sequestro a carico di R. emerge che a quest’ultimo veniva chiesta spiegazione della disponibilità del denaro in lingua inglese e che in questa lingua si svolgeva l’interlocuzione tra gli operanti e l’odierno ricorrente, in quanto uno dei poliziotti –secondo quanto annotato- «esercita ottime doti in lingua inglese».
Dal che discende che R. è stato messo nelle condizioni di comprendere tutte le attività che si stavano svolgendo a suo carico, oltre che avvisato della possibilità di avvalersi di un avvocato.
Alla luce di ciò, il motivo risulta infondato anche nella parte in cui si eccepisce la violazione del diritto di difesa risulta infondato, visto che il ricorrente si è limitato ad eccepire la mancata traduzione degli atti, senza evidenziare alcun concreto e reale pregiudizio patito in conseguenza di essa, visto che le operazioni si svolgevano nella sua piena consapevolezza, grazie all’interlocuzione in una lingua a lui nota con gli operanti della Questura di Reggio Calabria.
1.2. Il quinto motivo di ricorso è inammissibile perché solleva una questione non consentita.
Il ricorrente, infatti, si duole del vizio di motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dall’indagato in occasione del sequestro. Nella prospettiva difensiva tali dichiarazioni dovevano ritenersi inattendibili in ragione del contesto e delle circostanze presenti al momento in cui esse venivano raccolte.
Le argomentazioni difensive, per come confermato anche dall’intitolazione del motivo al “vizio di motivazione/illogicità nella valutazione della dichiarazione resa”, impongono la motivazione del provvedimento impugnato, essendo esclusivamente mirate a prospettare valutazioni in punto di fatto, non scrutinabili in sede di legittimità con un’impugnazione avverso un provvedimento pronunciato in materia cautelare reale.
Va ricordato, infatti, che «il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli errores in iudicando o in procedendo, sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice», (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, omissis o, Rv. 285608 – 01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, omissis, Rv. 269656).
1.3. Con il sesto motivo d’impugnazione il ricorrente sostiene che la misura adottata è sproporzionata e ingiustificata rispetto al fine perseguito e chiede alla Corte di cassazione di ridurne la portata, non essendo necessaria l’apposizione del vincolo sull’intera somma rinvenuta nel bagagliaio dell’autovettura dell’indagato, “in assenza di un impianto probatorio solido”.
A tale riguardo va preliminarmente rilevato che il tema della proporzione della misura rispetto ai fini probatori non risulta devoluta con l’istanza di riesame, così che non è proponibile per la prima volta in sede di legittimità.
Risulta comunque inammissibile la richiesta di dissequestro parziale rivolta al giudice della legittimità, cui è rimesso il compito di verificare la correttezza giuridica del provvedimento impugnato, mentre il compito di un’eventuale rivalutazione della consistenza del sequestro va rimessa con apposita istanza rivolta al pubblico ministero ovvero al giudice ai sensi dell’art. 323 cod. proc. pen., attenendo a profili di merito, che suppongono valutazioni in fatto precluse alla Corte di cassazione.
1.4. Con il settimo, l’ottavo, il decimo, l’undicesimo e il dodicesimo motivo d’impugnazione il ricorrente sviluppa argomentazioni con cui si deduce il vizio di motivazione omessa e/o generica e/o congetturale in punto di sussistenza del reato presupposto e in punto di sussistenza del fumus commissi delicti, in quanto ritenuto sulla base di un generico richiamo alle dichiarazioni rese dall’indagato, neppure richiamate nel provvedimento impugnato.
Il ricorrente sostiene, ancora, che la sussistenza del reato presupposto è il frutto di una mera presunzione operata dal collegio di merito.
Tali argomentazioni sono manifestamente infondate, in quanto smentite dalla presenza di una puntuale motivazione, con la quali i giudici hanno spiegato le ragioni per cui hanno ritenuto sussistente il requisito del fumus commissi delicti, fondata su elementi concreti, emergenti dagli atti messi a disposizione del tribunale, con la conseguente ininfluenza che di alcuni di essi non vi sia stato l’espresso richiamo nel decreto di convalida.
Con riguardo al requisito del fumus commissi delicti, va ricordato che in tema di sequestro «la sussistenza del “fumus” del delitto di ricettazione può essere inferita, in caso di rinvenimento di preziosi o di cospicue somme di denaro della cui disponibilità non sia fornita giustificazione, non solo dalla mancanza di redditi lecitamente prodotti o dalle particolari modalità di occultamento dei beni, ma anche dalla presenza di elementi ulteriori, significativi della loro sicura provenienza delittuosa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione con la quale, a fronte del rinvenimento, nell’abitazione dell’indagato, della somma, in contanti, di euro 23.050,00, si era esclusa la sussistenza del “fumus” del citato delitto sul rilievo che le modalità di conservazione non risultavano indicative dell’esistenza della volontà di “occultamento” della provvista e che non vi erano precedenti condanne dell’indagato che dimostrassero il suo coinvolgimento in contesti malavitosi, significativi della provenienza delittuosa di quanto rinvenuto)» (Sez. 2, n. 10344 del 13/12/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287719 – 01; nello stesso senso, Sez. 2, n. 28587 del 03/07/2024, omissis, Rv. 286727 – 01).
L’ordinanza impugnata ha fatto corretta applicazione di tale principio, avendo chiarito che la provenienza illecita del denaro si ricavava dalle stesse dichiarazioni rese dall’indagato, il quale riferiva di essere stato contattato da un soggetto a lui ignoto che – sostanzialmente- lo costringeva a effettuare il trasporto del denaro che gli veniva consegnato, il che lasciava trasparire la connotazione illecita della vicenda.
La motivazione del tribunale, dunque, risulta giuridicamente corretta e, in quanto tale, incensurabile in sede di legittimità sotto il profilo della sussistenza del requisito del fumus commissi delicti per profili attinenti alla motivazione, cui si rivolgono -in realtà- le censure in esame.
1.5. Con il nono motivo d’impugnazione il ricorrente denuncia il vizio di omessa motivazione per la mancata risposta alle doglianze difensive esibite in punto di sussistenza di fumus commissi delicti.
A parte la manifesta infondatezza dell’assunto, in quanto il tribunale -per come ora visto- ha puntualmente e correttamente motivato sulla sussistenza del requisito del fumus commissi delicti, il motivo è comunque inammissibile.
La doglianza relativa alla mancata risposta alle deduzioni difensive in relazione alle risultanze probatorie, infatti, si risolve in una valutazione di merito alternativa a quella del tribunale, che ha evidentemente ritenuto infondata la prospettazione difensiva. Si deve considerare, infatti, che il giudice di merito non ha l’obbligo di soffermarsi a dare conto di ogni singolo elemento eventualmente acquisito in atti, potendo egli invece limitarsi a porre in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultano gli elementi essenziali ai fini del decidere, purché tale valutazione risulti logicamente coerente (in tal senso cfr. Sez. 4, Sentenza n. 5396 del 15/11/2022 Ud., dep. il 2023, omissis, Rv. 284096 – 01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018 Ud., dep. 12/02/2019, omissis, Rv. 275500 – 01).
2. Sulla base di quanto sposto, il ricorso risulta complessivamente infondato, il che porta al suo rigetto e alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 12/11/2025







