Cass. pen., sez. II, 2/10/2024 (ud. 2/10/2024, dep. 13/11/2024), n. 41857 (Pres. Pellegrino, Rel. Calvisi)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come il giudice deve valutare il “fumus commissi delicti” nelle misure cautelari reali.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Fermo, sezione per il riesame, rigettava un’istanza di riesame proposta avverso un decreto di sequestro preventivo emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale della medesima città.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’imputato il quale deduceva violazione dell’art. 321 comma 1 cod. proc. pen., con riferimento all’art. 125 comma 3 cod. proc. pen., in relazione al decreto di sequestro preventivo, nonché carenza, contraddittorietà e apparenza della motivazione.
In particolare, il ricorrente sosteneva come nell’ordinanza impugnata non fosse stata descritta la condotta ascritta all’imputato, essendosi limitato, il Tribunale per il riesame, all’indicazione delle norme di legge che si assumevano violate, così che la motivazione risultava viziata in punto di sussistenza del requisito del fumus boni iuris.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato alla luce di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il “fumus commissi delicti“, presupposto del sequestro preventivo, non può limitarsi all’astratta verifica della sussumibílità del fatto in un’ipotesi di reato, ma è tenuto ad accertare l’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, indicativi della riconducibilità dell’evento alla condotta dell’indagato, pur se il compendio complessivo non deve necessariamente assurgere alla persuasività richiesta dall’art. 273 cod. proc. pen. per le misure cautelari personali (v. per tutte, Sez. 4, n. 20341 del 03/04/2024).
Difatti, per i giudici di piazza Cavour, nel caso di specie, il Tribunale per il riesame aveva dato conto in maniera puntuale degli elementi di fatto, aventi carattere indiziario e indicativi della riconducibilità al ricorrente della condotta contestata.
I risvolti applicativi
In tema di misure cautelari reali, il giudice, nel valutare il “fumus commissi delicti” per il sequestro preventivo, deve accertare l’esistenza di elementi concreti e indiziari che colleghino l’evento al comportamento dell’indagato, non essendo sufficiente un’analisi astratta del reato, dato che è necessario un esame di fatti specifici indicativi di una effettiva responsabilità dell’indagato, pur senza dover raggiungere il livello di persuasività richiesto per le misure cautelari personali.







