Come si rileva in Cassazione l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza?

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Cass. pen., sez. V, 7/11/2024 (ud. 7/11/2024, dep. 30/01/2025), n. 3885 (Pres. Miccoli, Rel. Occhipinti)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come è rilevabile in Cassazione l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale del Riesame di Catania confermava un’ordinanza del G.I.P. del medesimo Tribunale che, dal canto suo, aveva applicato nei confronti di un indagato la misura della custodia cautelare in carcere.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano i giudici di piazza Cavour ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 cod. proc. pen.[1] è rilevabile in Cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge, o in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato: il controllo di legittimità non può riguardare né la ricostruzione dei fatti, né l’apprezzamento del giudice di merito circa l’attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure che si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal  Tribunale, pur investendo formalmente la motivazione (Sez. 2, n. 31553 del17/05/2017; Sez. 4, n. 18795 del 02/03/2017; Sez. 3, n. 20575 del 08/03/2016; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014; Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012; da ultimo v. Sez. 2, n. 7263 del 14/01/2020).

I risvolti applicativi

L’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza può essere rilevata in Cassazione solo se vi è violazione di norme di legge o mancanza/manifesta illogicità nella motivazione del provvedimento impugnato, fermo restando che il controllo di legittimità non può riguardare la ricostruzione dei fatti o l’apprezzamento delle prove, così come non sono ammesse censure che propongano una diversa valutazione delle circostanze.

[1]Ai sensi del quale: “1. Nessuno può essere sottoposto a misure cautelari se a suo carico non sussistono gravi indizi di colpevolezza. 1-bis. Nella valutazione dei gravi indizi di colpevolezza si applicano le disposizioni degli articoli 192, commi 3 e 4, 195, comma 7, 203 e 271, comma 1. 2. Nessuna misura può essere applicata se risulta che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione o di non punibilità o se sussiste una causa di estinzione del reato ovvero una causa di estinzione della pena che si ritiene possa essere irrogata”.

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