Come si determina il tempo trascorso dalla commissione del reato di bancarotta fraudolenta per le misure cautelari?

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Cass. pen., sez. V, 29/10/2024 (ud. 29/10/2024, dep. 28/11/2024), n. 43696 (Pres. Miccoli, Rel. Giordano)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come si determina il tempo trascorso dalla commissione del reato di bancarotta fraudolenta per le misure cautelari.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Salerno, sezione per il riesame, rigettando un appello proposto dal ricorrente, confermava la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di anni uno.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato che, tra i motivi ivi addotti, deduceva, con il sesto e il settimo motivo, violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

In particolare, secondo il ricorrente, il Tribunale del Riesame non aveva considerato una serie di circostanze deponenti in senso contrario tra i quali, la risalenza nel tempo dei fatti contestati.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Gli Ermellini ritenevano i motivi suesposti infondati.

Nel dettaglio, per i giudici di piazza Cavour, sebbene, in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all’epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell’indagato, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen.[1], collocandosi fuori della sua sfera volitiva (ex ceteris, Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019; Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014), tuttavia, nel caso in esame, l’ordinanza impugnata aveva evidenziato in maniera congrua le ragioni per le quali permanevano, rispetto alla misura inibitoria applicata, attuali esigenze di cautela.

I risvolti applicativi

In materia di misure cautelari, nel delitto di bancarotta fraudolenta, il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere calcolato in base alle condotte illecite, non alla dichiarazione di insolvenza, che, pur determinando il momento consumativo del reato, non è rilevante per valutare il comportamento dell’indagato ai fini delle predette misure.

[1]Ai sensi del quale: “1. Le misure cautelari sono disposte: a) quando sussistono specifiche ed inderogabili esigenze attinenti alle indagini relative ai fatti per i quali si procede, in relazione a situazioni di concreto ed attuale pericolo per l’acquisizione o la genuinità della prova, fondate su circostanze di fatto espressamente indicate nel provvedimento a pena di nullità rilevabile anche d’ufficio. Le situazioni di concreto ed attuale pericolo non possono essere individuate nel rifiuto della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato di rendere dichiarazioni né nella mancata ammissione degli addebiti; b) quando l’imputato si è dato alla fuga o sussiste concreto e attuale pericolo che egli si dia alla fuga, sempre che il giudice ritenga che possa essere irrogata una pena superiore a due anni di reclusione. Le situazioni di concreto e attuale pericolo non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede; c) quando, per specifiche modalità e circostanze del fatto e per la personalità della persona sottoposta alle indagini o dell’imputato, desunta da comportamenti o atti concreti o dai suoi precedenti penali, sussiste il concreto e attuale pericolo che questi commetta gravi delitti con uso di armi o di altri mezzi di violenza personale o diretti contro l’ordine costituzionale ovvero delitti di criminalità organizzata o della stessa specie di quello per cui si procede. Se il pericolo riguarda la commissione di delitti della stessa specie di quello per cui si procede, le misure di custodia cautelare sono disposte soltanto se trattasi di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni ovvero, in caso di custodia cautelare in carcere, di delitti per i quali è prevista la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni nonché per il delitto di finanziamento illecito dei partiti di cui all’articolo 7 della legge 2 maggio 1974, n. 195, e successive modificazioni. Le situazioni di concreto e attuale pericolo, anche in relazione alla personalità dell’imputato, non possono essere desunte esclusivamente dalla gravità del titolo di reato per cui si procede”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 5 Num. 43696 Anno 2024

Presidente: MICCOLI GRAZIA ROSA ANNA

Relatore: GIORDANO ROSARIA

Data Udienza: 29/10/2024

Data Deposito: 28/11/2024

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

A. C. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 20/06/2024 del TRIBUNALE del RIESAME DI SALERNO;

udita la relazione svolta dal Consigliere ROSARIA GIORDANO;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, CINZIA PARASPORO, che ha chiesto l’annullamento del provvedimento impugnato per carenza di motivazione sull’attualità delle esigenze cautelari.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Salerno, sezione per il riesame, rigettando l’appello proposto dal ricorrente, ha confermato la misura interdittiva del divieto temporaneo di esercitare attività imprenditoriali e uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di anni uno. Tale misura era stata emessa dal GIP del Tribunale di Salerno in virtù delle seguenti condotte, ascritte a G. A., in concorso con G. A. e C. A., di cui ai capi 1) e 3) dell’imputazione provvisoria:

– bancarotta per distrazione, per avere i predetti ceduto a prezzi di favore alle srl G. e G. (riconducibili ai medesimi) i due rami d’azienda (rispettivamente, di produzione di batterie elettriche e di ristorazione) della fallita (capo 1);

– bancarotta preferenziale, attuata mediante la corresponsione, senza titolo, da parte della fallita alla società collegata G., della somma di euro 240.000, somma che la G. aveva a propria volta versato all’istituto bancario Monte dei Paschi di Siena, creditore chirografario della fallita, in danno degli altri creditori, anche privilegiati, della stessa. 2. Avverso il richiamato provvedimento ricorre per cassazione C. A.,

mediante il difensore di fiducia prof. avv. A. D. C., articolando le proprie censure in sette motivi di impugnazione, di seguito ripercorsi entro i limiti richiesti dall’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo e il secondo motivo il ricorrente deduce violazione dell’art. 292, comma 2, lett. c)-bis e comma 2-ter, cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione in ordine alla mancata considerazione degli argomenti esposti dalla difesa nell’atto di gravame e nelle successive memorie.

La difesa dell’A. evidenzia, a riguardo, che già in sede di emissione della misura il GIP aveva omesso di considerare la documentazione depositata, attestante la piena legittimità del conferimento del ramo d’azienda della fallita nella società G. s.r.l., documentazione costituita, per un verso, dalla sentenza del Tribunale civile di rigetto della domanda proposta dall’Agenzia delle entrate di revoca del detto conferimento e, per un altro, dalla nota del dott. G. C. dalla quale emergeva che i pagamenti in relazione ai quali era stata ipotizzata la bancarotta preferenziale, erano stati, invece, pienamente legittimi, al punto che lo stesso Tribunale civile aveva rigettato l’azione revocatoria promossa dal curatore.

Lamenta che, nonostante le puntuali censure spiegate nell’appello al Tribunale del Riesame, anche questo aveva ignorato le relative doglianze, violando così il disposto dall’art. 292, comma 2, lett. c) bis, cod. proc. pen., nella misura in cui si era limitato ad osservare, nel provvedimento impugnato, che la revocatoria del conferimento era stata rigettata per ragioni che attenevano alla mancata prova dell’anteriorità delle pretese dell’Agenzia rispetto all’atto dispositivo di cui si era chiesta la revoca e che le osservazioni inerenti ai pagamenti preferenziali erano già state analizzate dal Gip nell’ordinanza genetica.

2.2. Con il terzo, il quarto e il quinto motivo, il ricorrente denuncia violazione di legge e difetto di motivazione in ordine al fumus dei fatti ascritti ai capi provvisori della rubrica.

In proposito, sottolinea che il delitto di bancarotta patrimoniale, contestato al capo 1), deve ritenersi escluso nella sua stessa oggettività da quanto sopra rilevato e, in particolare, a fronte del rigetto delle relative azioni revocatorie ad opera del Tribunale civile, poiché all’epoca del conferimento dei beni che ne costituivano l’oggetto la società non aveva alcun debito nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Rappresenta che, inoltre, a differenza di quanto assunto dall’ordinanza impugnata, nel procedimento civile era emerso che la G. era riconducibile ai medesimi soci della H..

Quanto alla condotta ascritta al capo 3) dell’imputazione, l’A. deduce che al più potrebbe trattarsi di una ipotesi di bancarotta preferenziale, rispetto alla quale non si era tenuto conto delle impugnazioni proposte rispetto alla pretesa erariale nel processo tributario.

Rileva, inoltre, che la somma era stata versata al Monte dei Paschi per evitare l’esecuzione immobiliare di quello che, al tempo, era l’unico creditore, atteso che era ancora pendente il giudizio tributario e la stessa Corte di cassazione aveva annullato, almeno parzialmente, la sentenza della Commissione regionale. Evidenzia, altresì, che sia esso ricorrente che gli altri indagati avevano versato al fallimento la somma di euro 230.000 a tacitazione delle pretese civilistiche, fatto anch’esso non considerato dai giudici penali.

2.3. Mediante il sesto e il settimo motivo l’A. assume violazione dell’art. 274 cod. proc. pen. e correlato vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza delle esigenze cautelari.

Lamenta, in proposito, che il Tribunale del Riesame non ha considerato una serie di circostanze deponenti in senso contrario, ovvero che: si tratta di fatti risalenti nel tempo (essendo le due cessioni intervenute, rispettivamente, nel 2014 e nel 2019); gli A. hanno transatto con il fallimento la causa di responsabilità civile che riguardava i medesimi fatti contestati nei capi di imputazione provvisoria; la revocatoria fallimentare nei confronti del Monte dei Paschi di Siena è stata rigettata dal Tribunale civile di Salerno.

Inoltre, dalla documentazione risulta che essi non hanno sottratto alcun documento fiscale, consentendo la ricostruzione del patrimonio, e collaborando con gli organi fallimentari sin dall’anno 2021, così rendendo evidente l’assenza di qualsivoglia pericolo di reiterazione del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo e il secondo motivo, suscettibili di valutazione unitaria, non sono fondati.

Invero, a differenza di quanto prospettato dal ricorrente, il Tribunale del Riesame ha argomentato congruamente sulle doglianze difensive.

In particolare, la pronuncia impugnata ha sottolineato che la piattaforma probatoria del Tribunale civile, che ha disatteso l’azione revocatoria promossa dall’Agenzia delle Entrate nei confronti dell’atto di conferimento alla G., era meno ampia di quella a disposizione del giudice penale, in quanto nel procedimento penale era emerso che, a seguito di alcune indagini della Guardia di finanza, l’Agenzia delle Entrate aveva emesso atti impositivi nei confronti della H. per l’importo di oltre undici milioni di euro, tra gli anni 2011 e 2014. E, pochi mesi dopo, erano seguite le cessioni in favore delle altre due società riconducibili agli stessi fratelli A. degli elementi attivi del patrimonio della fallita medesima.

Quanto alla nota tecnica del dottor C., il Tribunale del Riesame, ancora una volta con motivazione adeguata, ha sottolineato, come aveva già fatto il GIP, che essa si limitava a chiarire che le somme dissequestrate alla H. erano state utilizzate per pagare la Banca Monte dei Paschi di Siena attraverso una transazione con la cessionaria del credito Siena N., formalizzata con l’intervento di C. quale società adempiente. Documentazione che, congruamente, è stata considerata priva di rilievo difensivo dal provvedimento impugnato, poiché non giustifica la condotta di favorire il creditore che pure avrebbe altrimenti dato corso ad un’esecuzione forzata in danno di altri.

A fronte delle ripercorse e non manifestamente illogiche argomentazioni sottese alla decisione di merito, alcun sindacato può essere compiuto in questa sede di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, omissis, Rv. 207944 – 01).

2. Anche il terzo, il quarto e il quinto motivo del ricorso, da esaminarsi unitariamente stante la loro connessione – a prescindere dal fatto che sono ai limiti dell’inammissibilità nella misura in cui reiterano le doglianze difensive senza confrontarsi con le ampie motivazioni del provvedimento impugnato – non sono fondati.

In proposito, va ricordato che allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte di cassazione spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l’hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell’indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l’apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11 del 22/03/2000, omissis, Rv. 215828 – 01).

Quanto al capo 1), la decisione impugnata (pag. da 16 a 20) ha ampiamente

argomentato circa la ricorrenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente desunti dalle seguenti circostanze: sin dalla data del 6 agosto 2013 l’Agenzia delle Entrate aveva presentato alla Procura della Repubblica una denuncia nei confronti della fallita poiché essa aveva un debito erariale di quasi sette milioni di euro rimasto insoluto nonostante la notifica delle cartelle di pagamento e i piani di rientro concordati, cui non aveva dato seguito; il 2 aprile 2014, pochi mesi dopo tale denuncia, la H., già destinataria di un accertamento tributario per gli anni di imposta 2007, 2008 e 2009, per una serie di frodi carosello, come da processo verbale di constatazione del 2011 (integrato nel 2014), aveva ceduto alla G., avente la medesima compagine sociale, un ramo d’azienda del valore di oltre quattordici milioni di euro, secondo il valore di stima di euro 251.585,00; nella data del 16 dicembre

2019, la H. aveva ceduto alla G. s.r.l., che aveva la stessa compagine sociale della G., anche il ramo d’azienda con il quale esercitava attività di ristorazione, ancora una volta con conferimenti operati ad un valore inferiore a quello reale; tra il 2014 e il 2019, poi, i fratelli G. e G. A. avevano acquistato le quote della G. e della G., estromettendo la fallita, dal 2016 in liquidazione.

Da tali elementi, corroborati dalla consulenza disposta dal Pubblico Ministero, è emerso, secondo quanto evidenziato dal Tribunale del Riesame, un consapevole depauperamento della società per condurla alla decozione spogliandola degli assets patrimoniali in favore delle altre due società.

Con riferimento al delitto contestato al capo 3), ancora una volta la pronuncia impugnata ha congruamente evidenziato la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico dell’indagato, ritratti dall’effettuazione di un pagamento preferenziale alla Banca, ricostruito non irragionevolmente, anche alla luce di quanto emerso in relazione al capo 1), come volto ad evitare il pagamento dei debiti erariali.

D’altra parte, è opportuno ricordare, su un piano generale, il consolidato principio per il quale i gravi indizi di colpevolezza, necessari per l’applicazione di una misura cautelare personale, e la prova indiziaria, di cui all’art. 192, comma 2, cod. proc. pen., operano su piani diversi, essendo sufficiente, nel primo caso, l’esistenza di una qualificata probabilità di colpevolezza, indipendentemente dal tipo di prova acquisita, e occorrendo, invece, nel secondo caso, la prova critica, logica e indiretta del fatto, contrapposta a quella diretta acquisibile con i mezzi previsti dal codice di procedura penale (ex plurimis, Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, omissis, Rv. 284299 – 02; Sez. 4, n. 16158 del 08/04/2021, omissis, Rv. 281019 – 01).

3. Il sesto e il settimo motivo non sono parimenti fondati.

È ben vero che in relazione al delitto di bancarotta fraudolenta il tempo trascorso dalla commissione del fatto deve essere determinato avendo riguardo all’epoca in cui le condotte illecite sono state poste in essere e non al momento in cui è intervenuta la dichiarazione di giudiziale di insolvenza, la quale, anche se determina il momento consumativo del reato, non costituisce riferimento utile per vagliare il comportamento dell’indagato, ai sensi dell’art. 274 cod. proc. pen., collocandosi fuori della sua sfera volitiva (ex ceteris, Sez. 5, n. 50969 del 07/11/2019, omissis, Rv. 278046 – 01; Sez. 5, n. 9280 del 14/10/2014, dep. 2015, omissis, Rv. 263586 – 01).

Tuttavia nel caso in esame l’ordinanza impugnata ha evidenziato in maniera congrua le ragioni per le quali permangono, rispetto alla misura inibitoria applicata, attuali esigenze di cautela, osservando che gli A. sono ancora titolari dei beni che secondo la prospettazione accusatoria sono stati distratti alla fallita attraverso le società G. e G.  e potrebbero, in vista della conclusione dei giudizi con l’Agenzia delle Entrate, reiterare le condotte criminose ove gli stessi potessero esercitare un’attività commerciale o imprenditoriale.

4. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 ottobre 2024.

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