Come deve procedere il giudice dell’esecuzione nella rideterminazione delle pene inflitte con distinte condanne per più reati unificati ex art. 81, comma 2, c.p.?

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Cass. pen., sez. I, 11/12/2025 (ud. 11/12/2025, dep. 19/12/2025), n. 40901 (Pres. Boni, Rel. Di Poscia)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come debba procedere il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen. (il quale, com’è noto, così dispone: “Alla stessa pena soggiace chi con più azioni od omissioni, esecutive di un medesimo disegno criminoso, commette anche in tempi diversi più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge”).

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica ed in funzione di giudice dell’esecuzione, accoglieva una domanda di riconoscimento della continuazione presentata ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen..

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione dell’art. 81 cod. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di reato continuato, il giudice dell’esecuzione che ridetermini le pene inflitte con distinte condanne, ciascuna delle quali pronunciata per una pluralità di reati unificati a norma dell’art. 81, comma secondo, cod. pen., deve scorporare i reati già riuniti dal giudice della cognizione, individuare quello più grave ed infine operare, sulla pena che è stata inflitta per quest’ultimo, autonomi aumenti per ciascun reato satellite, compresi quelli già riuniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo computo nel rispetto dei limiti fissati dall’art. 81 cod. pen. (Sez. 1, n. 17948 del 31/01/2024).

I risvolti applicativi

In materia di reato continuato, il giudice dell’esecuzione, nel rideterminare pene derivanti da distinte condanne ciascuna fondata su continuazione, deve scorporare i reati già unificati, individuare il più grave e applicare sulla relativa pena base autonomi aumenti per ciascun reato satellite, inclusi quelli già riuniti, nel rispetto dei limiti di cui all’art. 81 c.p..

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