Cass. pen., sez. I, 11/10/2024 (ud. 11/10/2024, dep. 12/12/2024), n. 45647 (Pres. De Marzo, Rel. Magi)
Indice
La questione giuridica
La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava chi è il giudice competente in caso di istanza di affidamento in prova al servizio sociale per il condannato a pena pecuniaria e detentiva.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Sorveglianza di Lecce dichiarava inammissibile una domanda tesa ad ottenere la sospensione della esecuzione della pena pecuniaria, ritenendo assente la propria competenza in merito.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante, deducendo erronea applicazione di legge.
In particolare, secondo il ricorrente, una volta intervenuta l’ammissione alla misura alternativa dell’affidamento in prova (come nel caso in esame), il Tribunale di Sorveglianza era competente ad emettere il provvedimento di sospensione della esecuzione della pena pecuniaria, ai sensi dell’art. 47 comma 12 ord. pen..
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il ricorso suesposto fondato sulla scorta di quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di esecuzione della pena pecuniaria irrogata congiuntamente alla pena detentiva, qualora il condannato abbia presentato istanza di affidamento in prova al servizio sociale, spetta al Tribunale di sorveglianza, e non al giudice dell’esecuzione, la competenza a decidere sull’istanza di sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria, trattandosi dell’anticipazione degli effetti della decisione di cui all’art. 47, comma dodici, ord. pen. (Sez. I n. 12775 del 2019).
I risvolti applicativi
In caso di pena pecuniaria e detentiva con istanza di affidamento in prova al servizio sociale, la competenza a decidere sulla sospensione dell’esecuzione della pena pecuniaria spetta al Tribunale di sorveglianza, non al giudice dell’esecuzione, poiché si tratta di un’anticipazione degli effetti della decisione prevista dall’art. 47, comma 12, dell’ordinamento penitenziario.







