Cass. pen., sez. VI, 12/03/2026 (ud. 12/03/2026, dep. 14/05/2026), n. 17482 (Pres. Capozzi, Rel. Licci)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, nel caso di l’annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, sia necessaria la declaratoria, in dispositivo, delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
La Corte di Appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, assolveva l’imputato dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen., confermando nel resto la condanna già disposta in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 56-629 e 416-bis.1 cod. pen..
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’accusato.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso, nel ritenere il ricorso suesposto infondato, richiamava in via preliminare quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, nel caso di annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di Cassazione, non è necessaria la declaratoria, in dispositivo, delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen.[1], perché tale declaratoria ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare, in base alla lettura e all’interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024).
I risvolti applicativi
Posto che, in caso di annullamento parziale con rinvio, non è necessaria la declaratoria nel dispositivo delle parti della sentenza divenute irrevocabili ex art. 624, comma 2, c.p.p., avendo tale pronuncia natura meramente dichiarativa e non costitutiva, da ciò consegue che, anche in mancanza di essa, la Corte di Cassazione può individuare le statuizioni passate in giudicato mediante interpretazione della precedente sentenza rescindente.
[1]Ai sensi del quale: “La corte di cassazione, quando occorre, dichiara nel dispositivo quali parti della sentenza diventano irrevocabili. L’omissione di tale dichiarazione è riparata dalla corte stessa in camera di consiglio con ordinanza che deve trascriversi in margine o in fine della sentenza e di ogni copia di essa posteriormente rilasciata. L’ordinanza può essere pronunciata di ufficio ovvero su domanda del giudice competente per il rinvio, del pubblico ministero presso il medesimo giudice o della parte privata interessata. La domanda si propone senza formalità”.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 6 Num. 17482 Anno 2026
Presidente: CAPOZZI ANGELO
Relatore: LICCI ROBERTA
Data Udienza: 12/03/2026
Data Deposito: 14/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
R. A. nato a … il …
avverso la sentenza del 12/06/2025 della Corte di appello di Catanzaro
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Roberta Licci;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Sciarretta, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Catanzaro, decidendo in sede di rinvio, assolveva A. R. dal reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. (capo 1) e confermava condanna già disposta in primo grado per il reato di cui agli artt. 110, 56-629 e 416-bis.1 cod. pen.
2. Avverso la sentenza sopra indicata ha proposto ricorso per cassazione A. R., con atto sottoscritto dal suo difensore, articolando due motivi di ricorso, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
2.1. Con il primo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen., ritenuta sussistente dal giudice di primo grado con motivazione assolutamente apodittica e basata su mere congetture.
2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione in ordine all’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche, negate dal giudice di merito in mancanza di qualsivoglia valutazione circa l’effettiva sussistenza in concreto del rischio di recidivanza e senza tenere in debito conto il positivo comportamento processuale dell’imputato.
3. Disposta la trattazione del procedimento nelle forme della procedura camerale, in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e le parti civili hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile in quanto proposto fuori dai casi consentiti ai sensi dell’art. 628, comma 2, cod. proc. pen. riguardando i motivi di ricorso punti già decisi dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente.
2. Preliminarmente va rammentato che l’annullamento parziale con rinvio disposto dalla Corte di cassazione determina la formazione del giudicato sui capi e sui punti della sentenza non annullati, dovendosi intendere per “punto” qualsiasi statuizione avente un’autonomia giuridico-concettuale, non consistente in un mero passaggio argomentativo, la cui individuazione spetta, in concreto, al giudice di legittimità in sede rescindente, che delinea il discrimine fra ciò che è oggetto di annullamento e ciò che non lo è (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870-03). Né è, d’altro canto, necessaria la declaratoria, in dispositivo, delle parti della sentenza impugnata divenute irrevocabili ex art. 624, comma 2, cod. proc. pen., perché tale declaratoria “ha efficacia meramente dichiarativa e non costitutiva, sicché, ove tale dichiarazione sia stata omessa, è comunque consentito alla Corte, adita con ricorso avverso la sentenza del giudice di rinvio, individuare, in base alla lettura e all’interpretazione della sua precedente sentenza, le parti passate in giudicato. (Sez. 3, n. 30805 del 15/01/2024, Rv. 286870-04).
3. Tanto premesso, va rilevato che, nel caso di specie, l’annullamento parziale disposto con sentenza di questa Corte n. 28361/2024, all’esito della quale è intervenuta, in sede di giudizio di rinvio, la sentenza impugnata con l’odierno ricorso, ha riguardato esclusivamente l’affermazione di responsabilità per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen., da cui l’odierno ricorrente è stato assolto con la pronuncia in esame.
I motivi di ricorso, incentrati sulla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 contestata in relazione al delitto di estorsione e la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non solo riguardano capi e punti della decisione privi di qualsivoglia connessione sostanziale con l’oggetto
dell’annullamento, ma sono reiterativi di motivi già espressamente dichiarati inammissibili dalla Corte di cassazione con la pronuncia rescindente.
Basti, sul punto, richiamare quanto affermato al paragrafo 7.3. della pronuncia rescindente laddove la Corte, richiamando in apertura, espressamente, il motivo concernente la responsabilità per il reato estorsivo, vaglia congiuntamente anche la censura relativa alla sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e, subito dopo, quella relativa alle circostanze attenuanti generiche, dichiarando manifestamente infondati i relativi motivi per difetto di specificità estrinseca.
Rileva, in particolare, la Corte che la censura relativa alla circostanza aggravante di cui all’art. 416-6/5.1 cod. pen. «non si confronta con il diffuso e puntuale costrutto argomentativo che sorregge la decisione di conferma della responsabilità per il conato estorsivo contestato al capo 2, come aggravato dal metodo mafioso. La Corte territoriale ha, sul punto, precisamente individuato tutti gli elementi fondanti la responsabilità, in concorso, del ricorrente -avendo A. R. preso parte attiva ed efficace, nell’accompagnare G. M. presso le persone offese e nel presenziare alla esplicita domanda estorsiva (la consegna della busta) rivolta alle vittime dal concorrente- al conato estorsivo commissionato da M. T., che ha poi riferito al fratello G. G. di averlo fatto ioci causa, senza serietà d’intenti. La serietà inequivoca dell’intento estorsivo fu, viceversa, certamente per tale colta dalle vittime, scrive la Corte, che proprio in ragione della serietà della domanda si rivolsero al vertice della sodalità familista (G. G. I.) per cercare una mediazione. Si realizzò pertanto certamente l’effetto intimidatorio (Sez. 2, n. 39424 del 09/09/2019, Rv. 277222), per la obiettiva idoneità della minaccia verbale e comportamentale (Sez. 5, n. 44903 del 13/09/2017, Rv. 271062). Di tale domanda minatoria risponde,
argomenta ancora logicamente la Corte territoriale, certamente anche A. R., presente alla domanda per accrescerne l’effetto intimidatorio (Sez. 2, n. 47598 del 19/06/2016, 268284), come tale, si ripete, interpretata con certezza dalle vittime, che, individuata con prontezza la fonte mediata (vertice della cosca di … sul territorio comunale) della richiesta, a questi si rivolsero per la consueta mediazione. Il che rende evidente contezza, soprattutto per la manifestazione modale della domanda estorsiva, della sussistenza dell’aggravante ad effetto speciale (metodo mafioso) contestata e ritenuta (giur. cit.), che sanziona più gravemente la condotta di . chi si manifesta mafioso nei modi, pur senza esserlo.
Per la compatibilità ontologica tra essere mafioso nel commettere un reato (art. 628, comma terzo, n. 3, richiamato dall’art. 629, comma secondo, cod. pen.) e manifestare soltanto ex actis di esserlo, anche al fine di rendere più efficace la minaccia, si richiama la più recente giurisprudenza di questa Sezione (Sez. 2, n. 20320 del 15/5/2024, Rv. 286426; Sez. 2, n. 21616 del 18/4/2024, Rv. 286433; Sez. 2, n. 15429 del 8/3/2024, Rv. 286280), che ha ribadito un principio risalente alla nota decisione delle Sezioni unite di questa Corte (sent. n. 10, del 28/03/2001, Rv. 218378), recentemente messo in discussione da una pronuncia, apparentemente dissonante, della prima Sezione (sent. n. 39836 del 19/04/2023, Rv. 285059), che sembra richiedere, rispetto all’essere, un quid pluris, nella manifestazione modale dell’agire, al fine di integrare l’aggravante in esame. Nella fattispecie oggetto di ricorso tale distinguo neppure riveste particolare rilevanza, avendo gli attori chiaramente manifestato, ripete la Corte territoriale, nei modi e nelle forme, un metodo di delinquere senza troppo contare sulla loro, peraltro equivoca (v. infra), appartenenza mafiosa.».
Quanto alla doglianza relativa alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, la pronuncia rescindente rimarca che la Corte territoriale aveva «convincentemente argomentato, sulla base dell’analisi delle condotte contestate, il rigetto del motivo di gravame svolto in punto di negazione delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo di ricorso, sul punto, reitera i medesimi argomenti di gravame senza tuttavia confrontarsi adeguatamente con la motivazione impugnata. Il motivo è pertanto inammissibile, per difetto di specificità estrinseca.».
I motivi proposti con l’odierno ricorso, concernenti punti già decisi dalla pronuncia rescindente, sono dunque inammissibili.
5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, tenuto conto della sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, consegue, a norma dell’art. 616 cod. proc. pen., oltre all’onere del pagamento delle spese del procedimento anche quello del versamento in favore della Cassa delle ammende della somma equitativamente fissata in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso, il 12/03/2026





