Cass. pen., sez. VI, 13/11/2024 (ud. 13/11/2024, dep. 3/04/2025), n. 13093 (Pres. Di Stefano, Rel. Riccio)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava a cosa si rapporta la prognosi di pericolosità in tema di misure cautelari riguardanti il reato di associazione finalizzata al narcotraffico.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Catania, adito in sede di appello cautelare dal Pubblico Ministero presso il medesimo
Tribunale avverso un’ordinanza reiettiva della cautela pronunciata dal Giudice delle indagini preliminari della stessa città, applicava la custodia cautelare in carcere ad una persona indagata per il reato di partecipazione e ad un’associazione dedita al narcotraffico di cocaina e marijuana (capo 1) e per reati fine di cui all’art. 73 d.P.R., commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge in relazione all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen., nonché carenza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Gli Ermellini ritenevano il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Corte di legittimità ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato il seguente orientamento nomofilattico: in tema di misure cautelari riguardanti, nello specifico, il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all’operatività della stessa o alla data ultima dei reati-fine, ma ha ad oggetto anche la possibile commissione di reati costituenti espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inserimento nei circuiti criminali che caratterizzano l’associazione di appartenenza. Essa postula, pertanto, una valutazione complessiva, nell’ambito della quale il tempo trascorso è solo uno degli elementi rilevanti, sicché la mera rescissione del vincolo – che qui viene solo enunciata dalla difesa – non è di per sé idonea a far ritenere superata la presunzione relativa di attualità delle esigenze cautelari di cui all’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 16357 del 12/01/2021).
I risvolti applicativi
In tema di misure cautelari per il reato di associazione finalizzata al narcotraffico, la prognosi di pericolosità considera non solo l’operatività dell’associazione e la data degli ultimi reati, ma anche la possibile commissione di reati simili in quanto atti a rappresentare il grado di inserimento nei circuiti criminali.
Pertanto, la valutazione complessiva include il tempo trascorso, ma la semplice cessazione del vincolo non esclude automaticamente la presunzione di attualità delle esigenze cautelari.





