A chi compete decidere quando in appello la pena rideterminata comporta la concessione della sospensione condizionale?

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Cass. pen., sez. I, 17/10/2025 (ud. 17/10/2025, dep. 23/10/2025), n. 34654 (Pres. De Marzo, Rel. Monaco)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava a chi spetta decidere nel caso in cui la rideterminazione della pena in appello abbia condotto alla concessione della sospensione condizionale.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Firenze, quale giudice dell’esecuzione, accoglieva una richiesta dell’Ufficio della Procura, revocando la sospensione condizionale della pena concessa ad un imputato con una sentenza emessa dalla Corte di Appello di Firenze in parziale riforma della diversa pronuncia sul punto.

Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva in Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione di legge in relazione all’art. 665, commi 2 e 3, e 666 cod. proc. pen., evidenziando che il provvedimento sarebbe stato adottato da giudice funzionalmente incompetente in quanto, diversamente da quanto ritenuto nel provvedimento impugnato, la competenza a decidere in merito alla richiesta era della Corte territoriale, e non del Tribunale, dovendosi considerare a tal proposito che la sentenza di primo grado era stata riformata proprio sul punto e che avverso la decisione di secondo grado era stato anche proposto ricorso per Cassazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «nel caso in cui la rideterminazione della pena in appello abbia condotto alla concessione della sospensione condizionale, la competenza in executivis appartiene, ai sensi dell’art. 665, comma 2, cod. proc. pen.[1], al giudice di primo grado, poiché la valutazione operata dal giudice di appello ai sensi dell’art. 163 cod. pen.[2] si sostanzia in un mero giudizio prognostico favorevole sulla condotta del reo successiva al giudizio e non in una variazione sostanziale della decisione di primo grado» (Sez. 1, n. 34030 del 01/10/2020; Sez. 1, n. 36260 del 08/07/2004).

I risvolti applicativi

Quando la rideterminazione della pena in appello comporta la concessione della sospensione condizionale, la competenza in executivis spetta al giudice di primo grado (art. 665, co. 2 c.p.p.), poiché la valutazione prognostica del giudice di appello ai sensi dell’art. 163 c.p. riguarda solo la condotta futura del reo e non modifica sostanzialmente la decisione di primo grado.

[1]Ai sensi del quale: “Quando è stato proposto appello, se il provvedimento è stato confermato o riformato soltanto in relazione alla pena, alle misure di sicurezza o alle disposizioni civili, è competente il giudice di primo grado; altrimenti è competente il giudice di appello”.

[2]Secondo cui: “Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all’arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, ragguagliata a norma dell’articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa. Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell’articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, il giudice può ordinare che l’esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria ragguagliandola a norma dell’articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno”.

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