Cass. pen., sez. I, 14/05/2026 (ud. 14/05/2026, dep. 12/08/2026), n. 31008 (Pres. Casa, Rel. Valiante)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quando ricorre il requisito delle disagiate condizioni economiche posto dall’art. 47, comma dodici, ord. pen. il quale, com’è noto, prevede quanto segue: “L’esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue. A tali fini è valutato anche lo svolgimento di un programma di giustizia riparativa e l’eventuale esito riparativo. Il tribunale di sorveglianza, qualora l’interessato si trovi in disagiate condizioni economiche e patrimoniali, può dichiarare estinta anche la pena pecuniaria che non sia stata già riscossa ovvero la pena sostitutiva nella quale sia stata convertita la pena pecuniaria non eseguita”.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Messina provvedeva su un’istanza di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria inflitta a un condannato con sentenza del G.i.p. del Tribunale della medesima città, istanza nella quale il condannato deduceva di versare in condizioni economiche disagiate, rigettandola.
Ciò posto, avverso questa ordinanza era poi stato proposto ricorso per Cassazione, riqualificato in opposizione e ritrasmesso al Tribunale di sorveglianza, il quale la reputava non meritevole di accoglimento.
Avverso tale decisione la difesa ricorreva per Cassazione la quale, con un unico motivo, deduceva inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47, comma 12, ord. pen., e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria conseguente all’esito positivo della prova al servizio sociale, il requisito delle disagiate condizioni economiche posto dall’art. 47, comma dodici, ord. pen. ricorre non soltanto a fronte di situazioni di totale impossidenza, ma tutte le volte in cui la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere seriamente non solo le esigenze vitali dell’affidato, ma anche l’equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale (Sez. 1, n. 7615 del 4/4/2018).
I risvolti applicativi
Ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria ex art. 47, comma 12, ord. pen., le disagiate condizioni economiche ricorrono non solo in caso di totale impossidenza, ma anche quando l’esecuzione coattiva della sanzione comprometta seriamente le esigenze vitali o l’equilibrio economico familiare dell’affidato, pregiudicandone il reinserimento sociale.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1
Num. 31008
Anno 2026
Presidente: CASA FILIPPO
Relatore: VALIANTE PAOLO
Data Udienza: 14/05/2026
Data Deposito: 12/08/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. N.A., nato a … il …
avverso l’ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Messina del 14/1/2026
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Paolo Valiante;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Patarnello, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 14.1.2026, il Tribunale di sorveglianza di Messina ha provveduto su un’istanza di declaratoria di estinzione della pena pecuniaria inflitta a N.A. S. con sentenza del G.i.p. del Tribunale di Messina del 15/4/2014, istanza nella quale il condannato deduceva di versare in condizioni economiche disagiate.
Tale istanza era stata già rigettata il 10.9.2025, essendo emerso che il condannato svolgesse attività lavorativa in Spagna ed essendo stato evidenziato che vi era la possibilità di rateizzazione del debito. Avverso quella ordinanza era poi stato proposto ricorso per cassazione, riqualificato in opposizione e ritrasmesso al Tribunale di sorveglianza.
L’ordinanza ha ritenuto che l’opposizione non fosse meritevole di accoglimento, in quanto non supportata da documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella su cui si è fondata la prima valutazione di rigetto.
In particolare, il condannato ha lamentato che la declaratoria può intervenire non solo nelle ipotesi di totale impossidenza, ma anche in quelle in cui il pagamento possa compromettere il bilancio domestico; ha prospettato, a tal proposito, che vive in un appartamento preso in locazione dalla compagna e che fa fronte solo in parte personalmente alle proprie esigenze di vita.
Tali asserzioni, tuttavia, sono state ritenute generiche e non supportate da documentazione, nulla essendo stato prodotto in ordine al reddito dell’istante e del nucleo familiare, né in ordine alla disponibilità dell’immobile. Di conseguenza, sebbene nell’opposizione si evidenzi l’onere del tribunale di valutare la documentazione prodotta dall’interessato, in realtà essa non è stata depositata in atti.
2. Avverso il predetto provvedimento, ha proposto ricorso il difensore di N.A. S., articolando un unico motivo, con il quale deduce inosservanza ed erronea applicazione dell’art. 47, comma 12, ord. pen., e vizio di motivazione.
L’art. 47, comma 12, ord. pen. attribuisce al tribunale di sorveglianza la competenza funzionale a provvedere sulla domanda di estinzione della pena pecuniaria nei confronti del condannato che si trovi in disagiate condizioni economiche. Tale ipotesi ricorre non solo in situazioni di totale impossidenza, ma tutte le volte in cui la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria possa compromettere seriamente l’equilibrio del bilancio domestico.
La motivazione dell’ordinanza impugnata è smentita dalla relazione della Guardia di Finanza del 5.9.2025, nella quale si riporta che è stato accertato che il ricorrente non abbia prodotto, né attualmente produca, redditi all’estero. Il Tribunale, pertanto, è incorso in un palese travisamento della prova documentale, attribuendo a tale relazione versata in atti un contenuto di significato antitetico a quello reale.
Inoltre, da una relazione dell’Agenzia delle Entrate del 9.4.2024 risultava che l’opponente non avesse percepito alcun reddito nel 2022 e non possedesse alcun bene mobile o immobile. Tuttavia, il Tribunale, sulla base della dichiarazione dei familiari di S., secondo cui il condannato si trovava in Spagna in cerca di lavoro, ha ritenuto che lo svolgimento di un’attività lavorativa costituisca un indice di percezione del reddito in capo all’istante, e, evocando la possibilità di rateizzazione del debito, ha fatto affidamento su redditi futuri e incerti, ma certamente inesistenti nell’attualità.
3. Con requisitoria scritta trasmessa il 15.4.2026, il Sostituto Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso, perché fonda la propria doglianza su un elemento documentale che non allega e che quindi non è verificabile.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. È da premettersi che, dal tenore del provvedimento opposto, risulta testualmente che i giudici di sorveglianza abbiano adottato la propria decisione prendendo a riferimento non una eventuale situazione di impossidenza del condannato, ma, più limitatamente, una situazione di pericolo di squilibrare il bilancio domestico per effetto del pagamento della pena pecuniaria.
Non è in discussione, pertanto, che sia stata fatta corretta applicazione del principio secondo cui, ai fini dell’estinzione della pena pecuniaria conseguente all’esito positivo della prova al servizio sociale, il requisito delle disagiate condizioni economiche posto dall’art. 47, comma dodici, ord. pen. ricorre non soltanto a fronte di situazioni di totale impossidenza, ma tutte le volte in cui la realizzazione coattiva della sanzione pecuniaria non ancora riscossa possa compromettere seriamente non solo le esigenze vitali dell’affidato, ma anche l’equilibrio del bilancio domestico, sì da minarne le stesse aspettative di reinserimento sociale (Sez. 1, n. 7615 del 4/4/2018, dep. 2019, La Rosa, Rv. 276397 – 01).
2. Ciò premesso, avendo il ricorso operato riferimenti vari ad atti istruttori che tuttavia non sono stati allegati, s’è reso necessario un esame del fascicolo, da cui è risultata innanzitutto una nota della Questura di Messina del 22.5.2025, che il ricorso non cita benché da essa siano stati tratti gli elementi sulla base dei quali principalmente il Tribunale di sorveglianza ha rigettato l’istanza di S..
Con tale nota, infatti, si comunica che il condannato viva a …, dove svolge regolare attività lavorativa.
Il ricorso richiama invece una nota della Guardia di Finanza di Taormina del 2.9.2025, menzionata anche nel provvedimento impugnato, con cui si comunica che alla banca dati della Guardia di Finanza non risulta che S., anagraficamente residente a …, abbia prodotto o produca redditi.
Agli atti è contenuta anche un’altra nota della Guardia di Finanza di … del 24.9.2025, con cui si fa presente l’incompatibilità con i tempi ristretti dell’udienza di una eventuale richiesta al Paese collaterale su redditi prodotti all’estero.
3. Così ricostruito il compendio documentale sulla base del quale ha deciso il Tribunale di sorveglianza, è da ritenersi che il ricorso non si confronti con l’ordinanza impugnata, che ha rigettato l’opposizione per non avere il condannato supportato la propria richiesta con documentazione diversa e ulteriore rispetto a quella su cui si era fondata la valutazione di rigetto opposta.
In particolare, il Tribunale registra che comunque l’opponente non ha prodotto documentazione sul reddito personale e familiare e sulla titolarità dell’immobile, annettendovi ragionevolmente una valenza negativa proprio perché S. aveva basato la sua opposizione sull’assenza di lavoro e sulla sua dipendenza, economica e domiciliare, dalla propria compagna.
Di conseguenza, si può ritenere che i giudici di sorveglianza abbiano apprezzato in modo congruo le informazioni pervenute o acquisite ai sensi dell’art. 666, comma 5, cod. proc. pen., espressamente richiamato dal successivo art. 678 cod. proc. pen., e abbiano adeguatamente formulato le proprie conclusioni sulla base della documentazione disponibile, proveniente dalle forze dell’ordine (Questura di Messina, Guardia di Finanza di Taormina) o dalla pubblica amministrazione (Agenzia delle entrate).
A fronte dell’esito sfavorevole della valutazione del Tribunale di sorveglianza, il condannato non ha adempiuto all’onere di depositare documentazione comprovante una diversa situazione economica e domiciliare, laddove invece l’autorità giudiziaria aveva esercitato il proprio potere di richiedere le informazioni e i documenti necessari ai fini della decisione.
4. Alla luce di quanto fin qui osservato, pertanto, il ricorso deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso il 14.5.2026






