Quali sono i requisiti del ravvedimento per la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. I, 22/05/2026 (ud. 22/05/2026, dep. 30/07/2026), n. 29056 (Pres. Santalucia, Rel. Monaco)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali sono i requisiti del ravvedimento per la concessione dei benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di Sorveglianza di Roma rigettava una richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. e 16-nonies d.l. 8 del 1991, convertito in l. 82 del 1991.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 16-nonies d.l. 8 del 1991.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di benefici penitenziari concedibili ai collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento, previsto dall’art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, non è integrato dalla mera scelta collaborativa, né dalla sola assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, ma esige l’accertamento di ulteriori indici positivi, anche eterogenei, idonei a dimostrarne la sussistenza secondo un criterio di ragionevole probabilità (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005).

I risvolti applicativi

In tema di benefici penitenziari ai collaboratori di giustizia, il ravvedimento ex art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8/1991[1], non si esaurisce nella collaborazione o nell’assenza di collegamenti criminali, ma richiede l’accertamento di ulteriori indici positivi, anche eterogenei, idonei a dimostrarne la sussistenza secondo un criterio di ragionevole probabilità.

[1]Ai sensi del quale: “La proposta o il parere indicati nel comma 2 contengono inoltre la valutazione della condotta e della pericolosità sociale del condannato e precisano in specie se questi si è mai rifiutato di sottoporsi a interrogatorio o a esame o ad altro atto di indagine nel corso dei procedimenti penali in cui ha prestato la sua collaborazione. Precisano inoltre gli altri elementi rilevanti ai fini dell’accertamento del ravvedimento anche con riferimento alla attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva”.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 29056 Anno 2026

Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE

Relatore: MONACO MARCO MARIA

Data Udienza: 22/05/2026

Data Deposito: 30/07/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F. S. R. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 28/01/2026 del Tribunale di Sorveglianza di Roma

udita la relazione svolta dal Consigliere Marco Maria Monaco;

lette le conclusioni del Sost. Proc. Gen. Antonio Costantini per l’annullamento con rinvio del provvedimento impugnato;

letta la memoria con la quale l’avv. S. F. insiste per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Sorveglianza di Roma, con ordinanza in data 28/01/2026, ha rigettato la richiesta di applicazione della misura alternativa della detenzione domiciliare ex art. 47-ter ord. pen. e 16-nonies d.l. 8 del 1991, convertito in l. 82 del 1991 proposta da S. R. F..

2. Avverso il provvedimento ha presentato ricorso l’interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all’art. 16-nonies d.l. 8 del 1991. In un unico articolato motivo la difesa rileva che la decisione del Tribunale, fondata sulla gravità del reato cui si riferisce la pena residua da scontare e sull’assenza di condotte riparatorie, sarebbe errata e manifestamente illogica. La stessa, infatti, non si confronterebbe in modo e termini adeguati con il parere favorevole formulato dalla PNAA e sulla condotta tenuta nel corso del tempo dal ricorrente, la cui collaborazione è stata più volte ritenuta importante e che nel corso del tempo, anche quando gli sono state applicare misure alternative, ha tenuto un comportamento irreprensibile e ha evidenziato di avere avviato un serio percorso di ravvedimento e risocializzazione, peraltro pure attestati nella pronuncia con cui il Tribunale gli ha revocato la misura di sicurezza che gli era stata applicata. Pronuncia questa, peraltro, resa tenendo conto della pendenza del processo per il reato di omicidio la cui pena è ora in esecuzione. Tutto ciò, infine, soprattutto considerato che l’elemento posto a fondamento del diniego, la mancanza di una condotta riparatoria, non è tra i requisiti richiesti dalla norma e questo anche a prescindere dal fatto che il condannato ha svolto attività di volontariato e che

questa è comunque equiparabile a quella ritenuta carente.

3. In data 8 aprile 2026 sono pervenute in cancelleria le conclusioni scritte con le quali il Sost. Proc. Gen. Antonio Costantini chiede che il ricorso sia accolto e il provvedimento annullato con rinvio.

4. In data 29 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria la memoria di replica nella quale l’avv. Sante Foresta, ulteriormente illustrati e approfonditi gli argomenti esposti e allegata l’ordinanza con cui nelle more il Tribunale di sorveglianza ha disposto la sospensione dell’esecuzione del provvedimento

impugnato, insiste per l’accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Con l’unico motivo, ulteriormente illustrato con memoria, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 16-nonies d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito dalla legge 15 marzo 1991, n. 82. Censura l’ordinanza nella parte in cui ha attribuito rilievo assorbente alla gravità del reato cui si riferisce la pena residua e all’assenza di iniziative risarcitorie o riparatorie, omettendo di valutare il percorso personale, trattamentale e collaborativo del condannato.

La censura è fondata, nei limiti di seguito indicati

2.1. In tema di benefici penitenziari concedibili ai collaboratori di giustizia, il requisito del ravvedimento, previsto dall’art. 16-nonies, comma 3, d.l. n. 8 del 1991, non è integrato dalla mera scelta collaborativa, né dalla sola assenza di attuali collegamenti con la criminalità organizzata, ma esige l’accertamento di ulteriori indici positivi, anche eterogenei, idonei a dimostrarne la sussistenza

secondo un criterio di ragionevole probabilità (Sez. 1, n. 43256 del 22/05/2018, omissis, Rv. 274517-01; Sez. 1, n. 34283 del 12/07/2005, omissis, Rv. 232219-01).

Il relativo scrutinio non si identifica con la verifica del compiuto conseguimento della finalità rieducativa della pena, ma richiede un apprezzamento concreto della stabilità del distacco dal contesto criminale di provenienza e dell’evoluzione personologica del condannato (Sez. 5, n. 637 del 23/10/2024, dep. 2025, omissis, Rv. 287407-01).

In tale ambito, il principio di gradualità nell’accesso ai benefici non opera quale presupposto legale autonomo, ma costituisce criterio valutativo rimesso al prudente apprezzamento del giudice di sorveglianza. Il diniego può dunque fondarsi sulla necessità di ulteriore osservazione trattamentale o di progressivi esperimenti premiali, purché la relativa opzione sia giustificata da motivazione individualizzata, non stereotipata e coerente con il compendio conoscitivo disponibile (Sez. 1, n. 25972 del 12/06/2025, omissis, n.m.; Sez. 1, n. 22443 del 17/01/2019, omissis, Rv. 276213 – 01).

2.2. Nel caso di specie l’ordinanza impugnata non risulta conforme alle coordinate ermeneutiche indicate.

Il Tribunale ha posto a fondamento del rigetto la gravità del delitto di omicidio, la caratura criminale del ricorrente, la recente confluenza nel cumulo della relativa pena e la mancata allegazione di iniziative risarcitorie o riparatorie.

Si tratta di circostanze astrattamente pertinenti, atteso che anche l’atteggiamento rispetto alle conseguenze del reato può assumere rilievo sintomatico nel giudizio sul ravvedimento.

La valutazione, tuttavia, resta parziale, poiché non procede alla necessaria ponderazione comparativa tra tali elementi ostativi e gli indici favorevoli dedotti dalla difesa e desumibili dal percorso esecutivo del condannato. In particolare, non è oggetto di specifico apprezzamento il protratto periodo di fruizione di spazi di libertà e di misure alternative, non accompagnato dall’emersione di violazioni prescrittive o di dati sintomatici della permanenza di collegamenti criminali.

Il provvedimento omette, inoltre, un effettivo confronto con le pregresse valutazioni giudiziarie concernenti il percorso di integrazione sociale e rieducativo del ricorrente, richiamate anche in relazione alla revoca della misura di sicurezza.

Tali emergenze, ove confermate, costituivano dati rilevanti nel giudizio prognostico sulla ragionevole probabilità del ravvedimento.

La motivazione si risolve, pertanto, nell’attribuzione di rilievo sostanzialmente assorbente alla natura e gravità del titolo in esecuzione e alla mancanza di condotte riparatorie, senza esplicitare le ragioni per cui tali dati debbano prevalere sugli elementi favorevoli emersi dal percorso collaborativo, trattamentale e sociale del condannato. Ne consegue il difetto della valutazione complessiva e individualizzata imposta dalla norma.

2.3. L’ordinanza deve, pertanto, essere annullata affinché il Tribunale di sorveglianza di Roma, attenendosi ai principi indicati, proceda a un nuovo esame.

P.Q.M.

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Roma.

Così è deciso, 22/05/2026

Leggi anche

Contenuti Correlati