Cass. pen., sez. I, 25/09/2026 (ud. 25/09/2026, dep. 15/10/2026), n. 36339 (Pres. Rocchi, Rel. Zoncu)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava quali comportamenti ricomprende la nozione di ravvedimento in tema di liberazione condizionale.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Torino dichiarava inammissibile un’istanza volta ad ottenere la semilibertà, mentre rigettava una richiesta di liberazione condizionale.
Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore del detenuto il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione dell’art. 176 cod. pen. e vizio di motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare- in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza – un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021).
I risvolti applicativi
In tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti condotti ed esteriorizzati dal soggetto in fase esecutiva, obiettivamente idonei a dimostrare, tramite il progressivo percorso rieducativo, la convinta revisione critica del proprio vissuto criminale e a fondare un serio e affidabile giudizio prognostico, con un grado di probabilità confinante con la certezza, sulla futura conformazione della condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 36339 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: ZONCU MARIA GRECA
Data Udienza: 25/09/2026
Data Deposito: 15/10/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXX nato a … il …
avverso l’ordinanza del 03/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Torino
udita la relazione svolta dal Consigliere Maria Greca Zoncu;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di sorveglianza di Torino, con provvedimento in data 3 marzo 2026, ha dichiarato inammissibile l’istanza depositata nell’interesse del detenuto XXXXXXXXXXXXX volta ad ottenere la semilibertà e ha rigettato la richiesta di liberazione condizionale.
2. Il detenuto a mezzo del difensore di fiducia propone ricorso avverso detto provvedimento, articolando due ragioni di doglianza.
2.1 Con il primo motivo lamenta violazione degli artt. 50, 51 ter, 58 quater e 167 ord. pen. e vizio di motivazione.
Il ricorrente rileva l’erroneità della decisione impugnata laddove afferma che la ragione fondante la precedente revoca della misura della semilibertà non era la denuncia per molestie sessuali, imputazione dalla quale il detenuto è stato assolto.
Secondo il ricorrente, la ragione della revoca era insita in quella denuncia, venuta meno la quale il divieto triennale di concessione della misura della semilibertà non ha alcuna ragione di permanere.
Quanto, poi, al contestato svolgimento di attività non consentite dalla misura alternativa, il ricorrente sottolinea come le affermazioni sul punto del Tribunale si appalesino apodittiche e non si siano confrontate con la documentazione in atti.
2.2 Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 176 cod. pen. e vizio di motivazione.
L a r a g i o n e f o n d a n t e i l r i g e t t o d e l l a c o n c e s s i o n e d e l l a liberazionecondizionale riposa ancora una volta nelle condotte poste a fondamento della revoca della misura alternativa, in particolare nello svolgimento di un’attività non consentita che, al contrario, secondo il ricorrente, non sarebbe provata.
Quanto ai rapporti familiari, XXXXXX ha mantenuto un solido legame con i figli; con riferimento alla attività lavorativa il Tribunale ha omesso di valutare la nuova proposta occupazionale; il ricorrente contesta il provvedimento anche laddove definisce l’atteggiamento del detenuto come strumentale e irriflessivo.
3. Il Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.
4. Il ricorrente, a mezzo dell’avv. G. D. M., ha depositato in data 3 settembre 2026 memoria difensiva con motivi nuovi e successivamente il 9 settembre 2026 ha depositato ulteriore memoria con motivi aggiunti a firma dell’avv. E. G..
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è complessivamente infondato.
2. Il primo motivo è infondato.
L’art. 58 quater comma 3 Ord. pen. impedisce la concessione di un beneficio penitenziario per tre anni decorrenti dal provvedimento di revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale di cui all’art. 47 Ord. pen., ovvero della detenzione domiciliare o della semilibertà, ovvero dalla ripresa della esecuzione della pena.
Nel caso di revoca della semilibertà assumono rilievo le condotte che, per natura, modalità di commissione ed oggetto, siano tali da arrecare grave vulnus al rapporto fiduciario che deve esistere tra il condannato ammesso alla misura e gli organi preposti alla sua gestione, dovendosi valutare se il complessivo comportamento del primo ne riveli l’inidoneità al trattamento e quindi sottenda l’esito negativo dell’esperimento (Sez. 1, n. 46631 del 25/10/2019, omissis, Rv 277452-01; Sez. 1, n. 31739 del 01/07/2010, omissis, Rv. 248357-01).
Il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.
Nel caso in esame al detenuto venne revocato, con ordinanza del 17 agosto 2026, il beneficio della semilibertà.
3. Il ricorrente contesta la fondatezza di tale pregiudicante provvedimento in ragione dell’intervenuta assoluzione del detenuto dal reato che avrebbe costituito la ragione fondante di detta revoca; pertanto, venuta meno la ragione della revoca, la efficacia ostativa di tale provvedimento sarebbe a sua volta venuta meno.
Si tratta di prospettazione infondata sotto diversi profili.
In primo luogo, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il provvedimento impugnato chiarisce come le ragioni del provvedimento di revoca emesso dal Tribunale fossero due: da un lato la presenza della denuncia per molestie sessuali e dall’altro l’utilizzazione – da parte del ricorrente – degli spazi di autonomia concessi dalla misura in maniera non consentita o comunque non prevista né concordata.
Questa Corte, con la sentenza n. 15603/2024 che ha rigettato il ricorso proposto dal difensore di XXXXXX avverso il provvedimento di revoca del beneficio, ha sottolineato proprio tale duplice aspetto, posto a fondamento del provvedimento impugnato, relativo, cioè anche alle modalità di utilizzo degli spazi di libertà concessi al detenuto semilibero dalla misura concessagli, oltre che alla presenza della denuncia per molestie.
Rispetto a tale profilo, nuovamente contestato anche con il ricorso in esame, le osservazioni critiche sono meramente confutative e rivalutative, anche in ragione del fatto che il Tribunale ha esaminato la documentazione difensiva, e sollecitano una ennesima rivalutazione degli elementi di fatto da parte del giudice di legittimità, secondo una operazione non consentita in questa sede.
4. In secondo luogo, è necessario ribadire quanto già affermato da questa Corte: il divieto triennale di concessione di benefici penitenziari al condannato nei cui confronti sia stata disposta la revoca di una misura alternativa alla detenzione, previsto dall’art. 58 quater, comma 3, ord. pen., permane anche se il procedimento penale relativo al fatto che aveva contribuito a determinarla si sia concluso con l’archiviazione (Conf.: Sez. 1, n. 1160 del 1994, Rv. 197165-01; Sez. 1, n. 28273 del 16/04/2026, R, Rv. 290318 – 01).
In particolare, per quanto qui rileva, nella seconda delle sentenze sopra menzionate la Corte ha chiarito che, avendo la preclusione natura oggettiva, il giudice chiamato a pronunciarsi in merito a una successiva richiesta di applicazione di misure alternative non può che prenderne atto, non essendogli consentita alcuna valutazione incidentale di merito.
Quindi, il Tribunale di sorveglianza, nel provvedimento in questa sede impugnato, ha errato nell’esaminare gli effetti dell’intervenuta assoluzione dall’imputazione di molestie sessuali, misurandosi con le ragioni che avevano portato alla revoca della misura, non avendo il potere di “disapplicare” tale revoca in precedenza decisa né di considerarla inefficace con riferimento al divieto di concessione dei benefici.
A ben vedere, d’altro canto, la revoca di una misura alternativa, di norma non si basa su di una unica violazione o sulla presunta commissione di un reato: la valutazione che il Tribunale di Sorveglianza è tenuto a compiere è complessiva e tiene conto e si riferisce all’intero svolgimento della misura; in tale valutazione globale si inserisce anche il rilievo da attribuire alla notizia di reato eventualmente acquisita, che deve essere oggetto di autonoma valutazione nel procedimento di sorveglianza in virtù della presunzione di innocenza, così come da ultimo evidenziato anche da Corte cost. n. 24 del 2025 per cui il magistrato di sorveglianza ha il potere di «valutare autonomamente le evidenze relative a condotte costituenti reato senza essere vincolato da una decisione giudiziaria non ancora definitiva, e finanche da una condanna definitiva» (Sez. 1, n. 104 del 21/11/2025, dep. 2026, R., Rv. 289064 – 01).
5. Né rileva, come sostenuto dal ricorrente a sostegno della propria tesi, la natura “debole” del giudicato esecutivo che, essendo relativa alla possibilità che un provvedimento adottato possa essere revocato o modificato sulla base di ulteriori elementi non valutati perché emersi successivamente all’adozione del provvedimento divenuto definitivo ovvero, se preesistenti, da questo non presi in considerazione, non comporta affatto la possibilità per il Tribunale di sorveglianza, successivamente adito in relazione alla richiesta di applicazione di un beneficio, di porre nel nulla un precedente provvedimento definitivo di revoca di un beneficio.
Nel caso di specie, il Tribunale non è stato adito per rivalutare la sussistenza delle condizioni per la revoca della misura né per valutare nuovamente la pericolosità del condannato in rapporto alla misura richiesta.
Il Tribunale di sorveglianza, chiamato a vagliare la sussistenza dei presupposti per la concessione della semilibertà, a fronte di due dati oggettivi, intangibili e insormontabili, quali la revoca di una precedente misura con provvedimento divenuto definitivo e il mancato decorso dei tre anni da tale provvedimento, non ha potuto che dichiarare tale istanza inammissibile, non essendo – come visto – consentito alcun accertamento incidentale circa la perdurante legittimità del provvedimento di revoca.
6. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
Il ricorrente, nonostante lamenti formalmente una violazione di legge ovvero un vizio di motivazione, di fatto contesta il merito della decisione adottata dal Tribunale sulla richiesta di liberazione condizionale.
In tema di liberazione condizionale, la nozione di ravvedimento comprende il complesso dei comportamenti tenuti ed esteriorizzati dal soggetto durante il tempo dell’esecuzione della pena, obiettivamente idonei a dimostrare, anche sulla base del progressivo percorso trattamentale di rieducazione e recupero, la convinta revisione critica delle pregresse scelte criminali ed a formulare- in termini di certezza ovvero di elevata e qualifica probabilità confinante con la certezza – un serio, affidabile e ragionevole giudizio prognostico di pragmatica conformazione della futura condotta di vita del condannato all’osservanza delle leggi in precedenza violate. (Sez. 1, n. 19818 del 23/03/2021, omissis, Rv. 281366 – 02).
Il Tribunale ha ritenuto che la revoca del beneficio ha segnato una battuta di arresto nel percorso trattamentale.
Conseguentemente, ha valutato tutti gli ulteriori aspetti – segnatamente indicati e contestati sotto il profilo della loro rilevanza dal ricorrente – come secondari e recessivi rispetto a tale evento, anche in ragione del fatto che siano indicativi delle modalità con cui il detenuto utilizzi gli spazi di libertà concessigli.
Tale valutazione, ampia, logica e non contradditoria, rientra nella discrezionalità del Tribunale e non può essere sostituita con altra ritenuta
preferibile dal ricorrente, in esito al giudiz o di legittimità.
7. Per tutte le ragioni finora illustrate il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Si deve disporre, inoltre, che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell’art. 52 D.lgs. 196/03.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 25/09/2026






