Cass. pen., sez. I, 10/06/2026 (ud. 10/06/2026, dep. 19/08/2026), n. 31598 (Pres. Rocchi, Rel. Toscani)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, sia necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), accogliendo quella subordinata di detenzione domiciliare.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore del detenuto il quale, con un unico motivo, deduceva la carenza e l’illogicità della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un’attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013).
I risvolti applicativi
Per la concessione dell’affidamento in prova al servizio sociale non è necessaria la previa disponibilità di un’attività lavorativa, potendo tale requisito essere soddisfatto anche mediante lo svolgimento di attività socialmente utili, incluse quelle di natura volontaristica.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 31598 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: TOSCANI EVA
Data Udienza: 10/06/2026
Data Deposito: 19/08/2026
SENTENZA
Sul ricorso proposto da:
P. M. S., nato a … il …
avverso l’ordinanza del 05/02/2026 del Tribunale di sorveglianza di Napoli
udita la relazione svolta dal Consigliere Eva Toscani;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, fabrizio vanorio, che ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in preambolo il Tribunale di sorveglianza di Napoli rigettava l’istanza di affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), formulata da M. S. P., in relazione alla pena residua di un anno, sei mesi e diciotto giorni di reclusione, irrogata per il reato di violazione della disciplina in materia di stupefacenti commesso nel maggio del 2015, accogliendo quella subordinata di detenzione domiciliare.
A ragione della decisione il Tribunale: i) richiamava le condanne per i reati di furto aggravato e falsa testimonianza fino al 2014; ii) valorizzava quanto emerso dall’informativa dei Carabinieri, che segnalavano più violazioni delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione e la compagnia di pregiudicati affiliati al locale clan di camorra; iii) quanto allo svolgimento dei lavori socialmente utili ha evidenziato che tale progetto, privo di retribuzione, non avrebbe garantito un effettivo reinserimento sociale e che, pertanto, l’ampia misura dell’affidamento in prova non sarebbe stata idonea a salvaguardare il pericolo di recidiva.
Su tali basi, reputava di non poter formulare un giudizio prognostico di completa affidabilità esterna del condannato che, tuttavia, ammetteva alla misura della detenzione domiciliare.
2. P. propone ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia e, con un unico, articolato, motivo lamenta la carenza e l’illogicità della motivazione.
Per un verso, le censure si appuntano sulla mancata osservazione della personalità del condannato, avendo il Giudice specializzato deciso sulla base di un’informativa dei Carabinieri di Piemonte risalente al 2015, nella quale s’indicavano esclusivamente violazioni amministrative, mentre nell’informativa del maggio 2025 vi era la sola indicazione della circostanza che P. svolgeva l’attività di … in …. Per altro verso, il ricorrente lamenta che il Tribunale di sorveglianza avrebbe affermato l’assenza di stabile attività lavorativa in Italia e depotenziato la documentata disponibilità allo svolgimento di lavori socialmente utili.
Infine, si duole del fatto che sarebbe stata omessa la considerazione dell’ineccepibile condotta serbata dal condannato in stato di libertà per un considerevole arco temporale, non risultando segnalati fatti delittuosi ulteriori e collegamenti con ambienti criminali.
Il Tribunale avrebbe, dunque, omesso di svolgere la doverosa verifica degli elementi sulla scorta dei quali fondare un giudizio prognostico favorevole anche con riferimento alla più ampia misura dell’affidamento in prova, facendo sostanzialmente discendere, in forza di un inaccettabile automatismo, il rigetto di tale misura dalle precedenti, risalenti condanne.
3. Il Sostituto Procuratore generale, Fabrizio Vanorio, intervenuto con conclusioni scritte pervenute il 25 maggio 2024, ha prospettato l’annullamento con rinvio dell’ordinanza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è fondato.
La base argomentativa offerta dal Tribunale al provvedimento reiettivo della misura dell’affidamento in prova evidenzia il lamentato profilo d’illogicità.
2. Appare utile premettere che, attraverso la misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, l’ordinamento ha inteso attuare una forma dell’esecuzione della pena esterna al carcere nei confronti di condannati per i quali, alla luce dell’osservazione della personalità e di altre acquisizioni ed elementi di conoscenza, sia possibile formulare una ragionevole prognosi di completo reinserimento sociale all’esito della misura alternativa (Corte cost., 5 dicembre 1997, n. 377).
In relazione alla peculiare finalità dell’affidamento, la giurisprudenza di questa Corte è uniformemente orientata nel senso che, ai fini della concessione della misura, non possono, di per sé soli, assumere decisivo rilievo, in senso negativo, elementi quali la gravità del reato per cui è intervenuta condanna e i precedenti penali, né può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che dai risultati dell’osservazione della personalità emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato» (da ultimo, Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, M., Rv. 277924).
In particolare, è stato chiarito che, per il giudizio prognostico favorevole, la natura e la gravità dei reati per i quali è stata irrogata la pena in espiazione deve costituire, unitamente ai precedenti (Sez. 1, n. 1812 del 4/3/1999, omissis, Rv. 213062), alle pendenze e alle informazioni di Pubblica Sicurezza
(Sez. 1, n. 1970 dell’11/3/1997, omissis, Rv. 207998), il punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto, la cui compiuta ed esauriente valutazione non può mai prescindere, tuttavia, dalla condotta tenuta successivamente dal condannato e dai suoi comportamenti attuali, risultando questi essenziali ai fini della ponderazione dell’esistenza di un effettivo processo di recupero sociale e della prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, omissis, Rv. 264602).
Si è inoltre precisato che, fra gli indicatori utilmente apprezzabili in tale ottica, possono essere annoverati l’assenza di nuove denunzie, il ripudio delle pregresse condotte devianti, l’adesione a valori socialmente condivisi, la condotta di vita attuale, la congruità della condanna, l’attaccamento al contesto familiare e l’eventuale buona prospettiva di risocializzazione (Sez. 1, n. 44992 del 17/9/2018, S., Rv. 273985). In ogni caso non può richiedersi, in positivo, la prova che il soggetto abbia compiuto una completa revisione critica del proprio passato, essendo sufficiente che, dai risultati dell’osservazione della personalità, emerga che un siffatto processo critico sia stato almeno avviato (Sez. 1, n. 1410 del 30/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 277924; Sez. 1, n. 773 del 3.12.2013, dep. 10/1/2014, omissis, Rv. 258402).
Neppure è superfluo ricordare che, muovendo dai risultati delle attività di carattere istruttorio che il tribunale di sorveglianza ha il potere-dovere di compiere ai sensi dell’art. 47 Ord. pen., in relazione all’art. 96 d.P.R. 30 giugno 2000, n. 230, nella sintesi conclusiva che è chiamato a compiere – pur non
prescindendo dalla natura e dalla gravità dei reati per cui è stata irrogata la pena in espiazione (quale punto di partenza dell’analisi della personalità del soggetto) e sempre valutando in via primaria la condotta successivamente serbata dal condannato attraverso l’indispensabile esame anche dei comportamenti attuali del medesimo, onde assolvere all’esigenza di accertare l’assenza di indicazioni
negative ed anche l’evenienza di elementi positivi tali da consentire il giudizio prognostico di buon esito della prova e di prevenzione del pericolo di recidiva (su questo specifico aspetto cfr. Sez. 1, n. 31420 del 5/5/2015, omissis, Rv. 264602) – può fare ragionata applicazione del principio di gradualità nell’iter finalizzato alla concessione, al contempo, puntuale e proficua delle misure alternative alla detenzione.
In tal senso si deve ribadire – nell’alveo di una consolidata elaborazione in tema di gradualità della concessione dei benefici penitenziari che, pur non costituendo una regola assoluta è codificata, risponde a un razionale apprezzamento delle esigenze rieducative di previsione cui è ispirato il principio stesso del trattamento penitenziario (cfr. Sez. 1 n. 22443 del 17/01/2019, omissis, Rv. 267213; Sez. 1 n. 27264 del 14/01/2015, omissis, Rv. 264037; Sez. 1 n. 15064 del 06/03/2003, omissis, Rv. 224029) – che, prima di ammettere il condannato a misure alternative alla detenzione, il tribunale di sorveglianza, anche quando rilevi l’emersione di elementi positivi nel comportamento del
detenuto, può legittimamente ritenere necessario un ulteriore periodo di osservazione e lo svolgimento di altri esperimenti premiali onde verificare la concreta attitudine del medesimo ad adeguarsi alle prescrizioni da imporre, poi, con la concessione delle misure stesse. Ciò è tanto più giustificato quanto più i reati commessi siano sintomatici di una non irrilevante capacità a delinquere e/o della verosimile contiguità con ambienti delinquenziali di elevato livello.
3. Degli esposti principi il giudice specializzato non ha fatto corretta applicazione, ispirandosi al principio di gradualità in via meramente apparente, poiché ha del tutto trascurato ogni osservazione all’attualità della personalità del condannato, ha inferito una sua pericolosità sociale esclusivamente dalle pendenze giudiziarie. Ha poi affermato in modo illogico esservi un nucleo minimo di prognosi favorevole e, tuttavia, ha limitato l’accesso alla misura meno ampia sulla scorta dell’unico dato dell’assenza di stabile attività lavorativa, restando silente sulla pur esistente prospettiva della possibilità di svolgere lavori socialmente utili.
In proposito giova richiamare il principio espresso da questa Corte – qui condiviso e riaffermato – secondo cui per la concessione della misura alternativa dell’affidamento in prova al servizio sociale, non è necessaria la sussistenza di un lavoro già disponibile, potendo tale requisito essere surrogato da un’attività socialmente utile anche di tipo volontaristico (Sez. 1, n. 18939 del 26/02/2013, E. A., Rv. 256024 – 01).
Né vi è nel provvedimento cenno alcuno alla condotta serbata dal condannato in stato di libertà.
Si tratta, ad avviso del Collegio, di elementi suscettibili di considerazione, in ipotesi anche al fine di escluderne il rilievo in concreto, nella formulazione del doveroso giudizio prognostico sottostante alle diverse misure alternative richieste e al fine della corretta applicazione del principio di gradualità.
3. Per tali ragioni il provvedimento impugnato dev’essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli che, libero negli esiti, si atterrà a suindicati principi di diritto.
P.Q.M.
Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Napoli
Così è deciso, 10/06/2026






