Nel trattamento penitenziario differenziato, l’omessa valutazione delle deduzioni difensive costituisce violazione di legge?

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Cass. pen., sez. I, 15/07/2026 (ud. 15/07/2026, dep. 27/08/2026), n. 32102 (Pres. Boni, Rel. Russo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di trattamento penitenziario differenziato, costituisca violazione di legge l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva un reclamo presentato da un detenuto contro un decreto ministeriale di applicazione, nei suoi confronti, del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il carcerato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, “in tema di trattamento penitenziario differenziato, non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall’art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi” (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014).

I risvolti applicativi

In tema di regime ex art. 41-bis ord. pen., l’omessa esplicita valutazione delle deduzioni e della documentazione difensiva non integra violazione di legge, ove la decisione sia sorretta da elementi sufficienti, effettivi e non meramente apparenti o fittizi.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32102 Anno 2026

Presidente: BONI MONICA

Relatore: RUSSO CARMINE

Data Udienza: 15/07/2026

Data Deposito: 27/08/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

P. D. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 12/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma

udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del Procuratore generale, Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 12 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato dal detenuto D. P. contro il decreto ministeriale di applicazione, nei suoi confronti, del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il detenuto, per il tramite del difensore.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, in quanto l’ordinanza si risolve in una riproduzione acritica del contenuto del decreto ministeriale senza valutazione delle censure difensive presentate in sede di reclamo, in cui era stato evidenziato che il detenuto è sottoposto a processo per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen. con ruolo apicale, ma non è stato ancora condannato, che gli elementi fattuali a sostegno della capacità di collegamento con ambienti criminali risalgono al periodo 2017-2019, che non vi è prova dell’attuale operatività dell’associazione criminale di appartenenza, che mancano esponenti in libertà con cui il detenuto potrebbe mantenere contatti, e

che i familiari del ricorrente hanno una vita modesta e non partecipano alla divisione dei proventi criminali.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge in quanto l’ordinanza ha applicato al caso in esame i criteri propri della proroga del regime differenziato, ma l’oggetto del reclamo era il primo provvedimento di applicazione; l’ordinanza non ha spiegato in cosa consiste il pericolo di collegamenti con l’esterno, posto che nei quindici mesi di detenzione in regime di alta sicurezza il ricorrente non ha mai tentato di inviare comunicazioni all’esterno.

Con il terzo motivo deduce violazione di legge in quanto il ruolo del ricorrente di promotore della locale di ndrangheta di … è stato desunto da un procedimento ancora in corso, così come la sua partecipazione all’omicidio di A. C., vicenda anch’essa ancora in corso di accertamento davanti alla Corte d’assise di Catanzaro; in questo modo è stato violato il principio di non colpevolezza.

3. La difesa del ricorrente ha chiesto la trattazione orale, che, però, non è prevista dal rito, in quanto il ricorso non riguarda un procedimento indicato nel comma 1-bis dell’art. 611 cod. proc. pen.

L’ufficio del Procuratore Generale ha concluso come da intestazione.

Considerato in diritto

Il ricorso è fondato.

1. È fondato, in particolare, il primo motivo.

L’ordinanza è composta da tre parti: una prima parte in cui si riassume il contenuto del decreto ministeriale di applicazione del regime differenziato; una seconda parte in cui si descrive, in modo molto generico, e senza riferimenti concreti, il contenuto del reclamo; una terza parte che contiene le osservazioni del Tribunale, e, quindi, la motivazione in senso proprio dell’ordinanza impugnata.

Questa terza parte dell’ordinanza impugnata, che occupa circa una pagina del provvedimento, si risolve, però, in una mera ricognizione della legge applicabile e dei principi generali della materia, che sono stati formulati in alcune sentenze di legittimità che si sono pronunciate sull’argomento.

La parte della motivazione in cui il Tribunale tira le fila del percorso logico, che fino a quel momento aveva sviluppato in termini puramente generali e che dovrebbe contenere la valutazione individualizzata dei principi esposti, è soltanto la seguente (la mancata chiusura della frase principale è del provvedimento impugnato): “L’attualità del clan ed il ruolo ricoperto dallo stesso come emerge

dall’attività istruttoria svolta, realizzando un controllo capillare di tutte le attività, la cui potenza non è mai venuta meno nonostante gli interventi dell’A.G, che hanno colpito, nel tempo, numerosi membri anche apicali, anche grazie alla capacità dei sodali, accertate da recentissime indagini, di impartire direttive all’esterno nonostante la carcerazione. Di tale clan P. è uno dei fondatori e non vi sono evidenze indicative di una cessazione del suo ruolo apicale. Si conclude pertanto per il rigetto del reclamo”.

Una motivazione di questo tipo è del tutto priva di riferimenti al caso concreto, potrebbe essere riproposta tal quale per qualsiasi altro provvedimento dello stesso tipo emesso nei confronti di esponenti apicali di qualsiasi altro gruppo criminale organizzato appartenente alle mafie storiche, sostituendo al nome P. il nome di un altro sodale.

In una motivazione di questo tipo non c’è alcuna risposta alla deduzione proposta in reclamo secondo cui non potrebbe ritenersi elemento dimostrativo della capacità di mantenere contatti con l’esterno la corrispondenza tenuta con F. G., non c’è alcuna risposta alla deduzione proposta in reclamo secondo cui non si potrebbero trarre elementi di prova della capacità del detenuto di mantenere collegamenti con l’esterno la condivisione di una cella con altro coimputato della medesima locale di ndrangheta, in quanto ciò non sarebbe dipeso dal detenuto ma da una decisione dell’amministrazione penitenziaria, non c’è alcuna risposta alla deduzione proposta in reclamo secondo cui la apicalità del

detenuto è stata desunta da elementi datati nel tempo ed ancora oggetto di accertamento nel processo di merito.

È orientamento interpretativo consolidato della giurisprudenza di legittimità che “in tema di trattamento penitenziario differenziato, non costituisce violazione di legge, unico vizio legittimante il ricorso per cassazione avverso l’ordinanza di applicazione o di proroga del regime previsto dall’art. 41 bis della legge n. 354 del 1975, l’omessa enunciazione delle ragioni per le quali il Tribunale di Sorveglianza non abbia ritenuto rilevanti gli argomenti e la documentazione prodotta dalla difesa, ove i dati assunti a fondamento della decisione siano sufficienti a sostenerla e non risultino intrinsecamente apparenti o fittizi” (Sez. 1, n. 37351 del 06/05/2014, omissis, Rv. 260805 – 01), e, quindi, di per sé la mancata risposta a deduzioni difensive non rileva come vizio del provvedimento impugnato.

Nel caso in esame, però, “i dati assunti a fondamento della decisione”, per usare l’espressione della sentenza T., non sono sufficienti a sostenerla, perché, come detto, il percorso logico della ordinanza si risolve in una frase sola priva di qualsiasi riferimento al caso concreto.

In definitiva, deve ritenersi che la motivazione dell’ordinanza del Tribunale di sorveglianza sia “priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e logicità al punto da risultare soltanto apparente o comunque non idonea – per evidenti carenze di coordinazione e per oscurità del discorso – a rendere comprensibile il percorso argomentativo seguito dal giudice di merito” (Sez. 1, n. 48494 del 09/11/2004, omissis, Rv. 230303 – 01); essa non resiste alle censure che le sono state rivolte e deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio.

Gli altri motivi sono assorbiti.

P.Q.M

Annulla l’ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.

Così è deciso, 15/07/2026

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