Cass. pen., sez. I, 13/02/2026 (ud. 13/02/2026, dep. 7/05/2026), n. 16508 (Pres. Santalucia, Rel. Di Giuro)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se il Tribunale di sorveglianza, nel rigettare il rinvio della pena per motivi di salute ritenendo possibili cure in carcere, debba indicare specificamente la struttura penitenziaria di esecuzione.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro rigettava delle richieste di finalizzate volte a ottenere il beneficio penitenziario del differimento facoltativo della pena (ai sensi degli artt. 147, primo comma, n. 2 cod. pen.) anche nelle forme della detenzione domiciliare (ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1 ter, l. 26 luglio 1975, n. 354 -Ord. pen.).
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore, il quale deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti previsti in tema di differimento dell’esecuzione della pena, nelle forme della detenzione domiciliare, per motivi di salute, nonché assenza di motivazione sulle ragioni del diniego espresso nei confronti della richiesta difensiva volta all’espletamento della perizia.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale il Tribunale di sorveglianza, ove ritenga che il rinvio dell’esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata (Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015).
I risvolti applicativi
Il Tribunale di sorveglianza, in caso di rigetto dell’istanza di rinvio dell’esecuzione della pena per motivi di salute fondato sulla possibilità di adeguate cure in ambito penitenziario dotato di centro clinico specializzato, è tenuto a individuare specificamente e non in modo generico l’istituto penitenziario di destinazione per l’espiazione della pena.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 16508 Anno 2026
Presidente: SANTALUCIA GIUSEPPE
Relatore: DI GIURO GAETANO
Data Udienza: 13/02/2026
Data Deposito: 07/05/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 02/10/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di Catanzaro
Udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano Di Giuro;
letta la requisitoria del dott. Lucia Odello, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha rigettato le richieste di XXXXXXXXXXXXXX finalizzate a ottenere il beneficio penitenziario del differimento facoltativo della pena (ai sensi degli artt. 147, primo comma, n. 2 cod. pen.) anche nelle forme della detenzione domiciliare (ai sensi dell’art. 47-ter, comma 1 ter, l. 26 luglio 1975, n. 354 -Ord. pen.).
2. Avverso tale ordinanza XXXXXXXXXXXXXX, a mezzo del proprio difensore di fiducia, ricorre per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai presupposti previsti in tema di differimento dell’esecuzione della pena, nelle forme della detenzione domiciliare, per motivi di salute, nonché assenza di motivazione sulle ragioni del diniego espresso nei confronti della richiesta difensiva volta all’espletamento della perizia.
Lamenta il difensore che il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha errato nella valutazione della compatibilità dello stato di salute con il regime detentivo, non compiutamente apprezzando i dati clinici e lo stato patologico, che, invece, attestano un’incompatibilità con detto regime; regime, e non mancanza di collaborazione del detenuto (citata in modo non pertinente), che senza dubbio ha causato un peggioramento delle condizioni di salute del condannato.
Rileva a tale riguardo che: – il detenuto è affetto da OSAS di grado severo, con insufficienza respiratoria notturna che ha determinato un significativo aumento del rischio di mortalità e della possibilità di una morte improvvisa; – entrambi i consulenti della difesa hanno evidenziato l’altissimo rischio di aggravamento della patologia, per lo stato igienico e l’assenza di adeguata assistenza personale; – a fronte di ciò il Tribunale, senza approfondire le considerazioni medico-legali di detti consulenti, conclude per la non necessità della perizia per il solo fatto che il quadro patologico del condannato, che la stessa ordinanza non esita a definire “certamente serio”, si è risolto in un complesso morboso di carattere ormai cronico, da non necessitare di cure ed assistenza tali da salvaguardare il diritto alla salute e il rispetto del criterio di umanità, dando così vita ad una mera apparenza motivazionale sul punto. Insiste, pertanto, per l’annullamento dell’ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Va, preliminarmente, osservato che: – la concessione della detenzione domiciliare, il differimento facoltativo dell’esecuzione della pena per grave infermità fisica ai sensi dell’art. 147 cod. pen. e il differimento obbligatorio ai sensi dell’art. 146 dello stesso codice sono istituti che si fondano sul principio costituzionale di uguaglianza di tutti i cittadini dinanzi alla legge senza distinzione di condizioni personali (art. 3 Cost.), su quello secondo cui le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato (art. 27 Cost.) e, infine, su quello secondo il quale la salute è un diritto fondamentale dell’individuo (art. 32 Cost.); – quindi, a fronte di una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena per ragioni di salute o di detenzione domiciliare per grave infermità fisica, il giudice deve valutare se le condizioni di salute del condannato, oggetto di specifico e rigoroso esame, possano essere adeguatamente assicurate all’interno dell’istituto penitenziario o, comunque, in centri clinici penitenziari e se esse siano o meno
compatibili con le finalità rieducative della pena, con un trattamento rispettoso del senso di umanità, tenuto conto anche della durata del trattamento e dell’età del detenuto, a loro volta soggette ad un’analisi comparativa con la pericolosità sociale del condannato e alla possibilità che un eventuale (anche residuo) rischio di recidiva sia adeguatamente fronteggiabile con la detenzione domiciliare cosiddetta umanitaria, considerate le limitazioni e le restrizioni ad essa apponibili; – il giudice deve, quindi, operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un’esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall’altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza; – di tale valutazione deve dare conto con motivazione compiuta, ancorché sintetica, che consenta la verifica del processo logico-decisionale ancorato ai concreti elementi di fatto emersi dagli atti del procedimento.
Questa Corte ha, inoltre, sottolineato che: – ai fini dell’accoglimento di un’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, ai sensi dell’art. 147, comma primo, n. 2, cod. pen., non è necessaria un’incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma occorre pur sempre che l’infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario (Sez. 1, n. 27352 del 17/05/2019, omissis, Rv. 276413); – il giudice che, in presenza di dati o documentazione
clinica attestanti l’incompatibilità delle condizioni di salute del condannato con il regime carcerario, ritenga di non accogliere l’istanza di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per motivi di salute deve basarsi su dati tecnici concreti disponendo gli accertamenti medici necessari e, all’occorrenza, nominando un perito (Sez. 1, n. 39798 del 16/05/2019, omissis, Rv. 276948); – la valutazione sull’incompatibilità tra il regime detentivo carcerario e le condizioni di salute del recluso comporta un giudizio non soltanto di astratta idoneità dei presidi sanitari posti a disposizione del detenuto all’interno del circuito penitenziario, ma anche di concreta adeguatezza del trattamento terapeutico, che, nella situazione specifica, è possibile assicurare al suddetto (Sez. 1, n. 30945 del 05/07/2011, omissis, Rv. 251478; in senso conforme Sez. 1, n. 53166 del 17/10/2018, omissis, Rv. 274879); – il tribunale di sorveglianza, ove ritenga che il rinvio dell’esecuzione della pena invocato per motivi di salute non possa essere concesso, sul presupposto che è possibile praticare utilmente le cure necessarie in ambiente carcerario fornito di centro clinico specializzato, deve indicare, nel provvedimento di rigetto, con precisione e non genericamente, la struttura penitenziaria in cui la pena deve essere espiata (Sez. 1, n. 41192 del 18/09/2015, omissis, Rv. 264894).
3. Passando al caso che ci occupa, il Tribunale di sorveglianza di Catanzaro ha fatto buon governo di tali principi di diritto.
Invero, detto Tribunale, contrariamente a quanto rilevato in ricorso, ha compiutamente esaminato le condizioni di salute del ricorrente e le patologie di cui è portatore, ripercorrendo i due provvedimenti provvisori di rigetto del Magistrato di sorveglianza che riportano le relazioni e gli accertamenti dell’istituto penitenziario di restrizione (nel primo, a fronte delle deduzioni difensive circa il non adeguato trattamento dell’insufficienza respiratoria notturna nell’ambito della terapia con CPAP, si segnala che lo specialista pneumologo ha prescritto l’utilizzo del dispositivo per 4 ore a notte; nel secondo, invece, si evidenzia che l’1 luglio 2025 XXXXXXX era stato invitato presso una struttura ospedaliera per essere sottoposto ad un ecodoppler dei tronchi sovraortici, ma, durante il tragitto, aveva manifestato la volontà di rientrare in istituto per un riferito malessere non meglio specificato), e muovendo proprio dall’ultima relazione aggiornata del 30 settembre 2025, che oltre a dare conto di tutte le visite eseguite e da eseguire e degli esami strumentali cui il detenuto è stato sottoposto, conclude nel senso che le attuali condizioni cliniche di XXXXXXXX sono gestibili dalla Medicina Penitenziaria, in cooperazione con le strutture sanitarie territoriali ed aziende ospedaliere.
Ha, inoltre, osservato che le argomentazioni svolte dalla difesa non sono condivisibili,
apparendo determinante il rilievo che il – certamente serio – quadro patologico, che caratterizza l’attuale condizione del detenuto, si risolve in un complesso morboso, di carattere oramai cronico, tale da poter essere trattato con controlli e terapie svolti nel circuito penitenziario, in base ad una valutazione di fatto che trae le considerazioni medico-legali essenziali dalle più recenti relazioni sanitarie, non obliterando le osservazioni anche di natura tecnica, svolte dalla difesa, le quali non hanno introdotto effettivi elementi di novità clinica, ma appaiono essere state dirette principalmente a criticare la gestione della fase terapeutica e di controllo, mentre le relazioni dell’Area Sanitaria del carcere hanno consentito di acclarare l’emersione di una situazione clinica stabilizzata in cui sono assicurati i necessari interventi e monitoraggi.
E su tali basi, rilevata la persuasività delle conclusioni dei medici intramurari, ha, quindi, ritenuto, allo stato, superfluo un ulteriore approfondimento peritale, non senza evidenziare il comportamento scarsamente collaborativo del paziente, che, come evidenziato dal Magistrato di sorveglianza, opponeva un sostanziale rifiuto all’esecuzione dell’ecodoppler.
A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici (si veda, per tutte, quanto alla necessità di collaborazione del detenuto in relazione a trattamenti sanitari migliorativi delle condizioni di salute: Sez. 1, n. 5447 del 15/11/2019, dep. 2020, omissis, Rv. 278472), che escludono che le condizioni fisiche del condannato siano tali da determinare sofferenze ed afflizioni aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente derivanti dallo stato di detenzione, è evidente che le censure di cui al ricorso palesano la loro infondatezza, limitandosi ad insistere genericamente sull’incompatibilità col regime carcerario e su un insussistente omesso confronto con le considerazioni medico-legali dei consulenti tecnici di parte, invece approfondite, e non confrontandosi col rilievo circa il comportamento non collaborativo del paziente al proprio monitoraggio, se non per dichiararlo non pertinente senza spiegarne le ragioni.
4. Al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Va disposto l’oscuramento, concernendo il presente provvedimento le condizioni di salute del condannato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 13/02/2026





