Cass. pen., sez. I, 6/11/2025 (ud. 6/11/2025, dep. 20/11/2025), n. 37819 (Pres. Rocchi, Rel. Gavoni)
Indice
- La questione giuridica
- Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
- I risvolti applicativi
- Sentenza commentata
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale debba essere rapportata soltanto alla legge penale o alle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di Sorveglianza di Genova revocava con efficacia ex tunc la misura alternativa dell’affidamento in prova al Servizio Sociale concessa a un detenuto a seguito di sue condotte trasgressive, consistite in una consistente opposizione da parte sua al rispetto delle prescrizioni ed una deludente partecipazione all’opera di rieducazione fino ad integrare elementi costitutivi di fattispecie di reato.
Ciò posto, avverso questa decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale deduceva, con un unico motivo, l’inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano gli Ermellini ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente (da ultimo, Sez. 1, n. Sez. 1, n. 46887 del 27/11/2019; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998).
I risvolti applicativi
La revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale dipende dalla valutazione del giudice che le violazioni siano concretamente incompatibili con la prosecuzione della misura, e non invece dalla sola inosservanza della legge penale o delle prescrizioni.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 37819 Anno 2025
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: GAVONI ANNA MARIA
Data Udienza: 06/11/2025
Data Deposito: 20/11/2025
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
S. W. (…), nato a … il …
avverso l’ordinanza del 11/06/2025 del Tribunale Sorveglianza di Genova
Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Ferdinando Lignola
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Tribunale di Sorveglianza di Genova, revocava con efficacia ex tunc la misura alternativa dell’affidamento in prova al Servizio Sociale concessa a W. S., con provvedimento del 30 marzo 2022 a seguito di sue condotte trasgressive, consistite in una consistente
opposizione da parte del ricorrente al rispetto delle prescrizioni ed una deludente partecipazione all’opera di rieducazione fino ad integrare elementi costitutivi di fattispecie di reato.
Il Tribunale di Sorveglianza di Genova riportava le condotte trasgressive iniziando da quella riferita nella annotazione dei carabinieri, datata 3 maggio 2025 e trasmessa in data 9 maggio 2025, da cui emergeva l’intervento delle Forze dell’Ordine, sollecitate da una vicina di casa del ricorrente, che aveva segnalato la presenza nel terreno di sua proprietà di una donna – successivamente individuata in C. C., sconosciuta e tremante, che le aveva chiesto di sollecitarne l’intervento per le minacce e violenze fisiche causatele da W. S.. Gli operanti in effetti rinvenivano in casa, in evidente stato di agitazione dovuto all’assunzione di sostanze alcoliche, W. S. il quale, oltre ad impedire l’accesso agli operanti per il ritiro degli effetti personali di C. C. e determinare gli operanti ad allontanarsi ed a chiedere rinforzi, andava in escandescenza e proferiva al loro indirizzo frasi minacciose ed ingiuriose.
Il Tribunale ripercorreva, poi, i precedenti episodi trasgressivi posti in essere da W. S., elencando le quattro diffide per spostamento sul territorio senza avviso alle FF.00. (13 gennaio 2023), assenza dal domicilio (6 dicembre 2023, 11 maggio 2022), irregolarità nella frequenza del volontariato ed assenze alle convocazioni dell’UEPE (2 febbraio 2024), nonché due denunce a carico del ricorrente per truffa in danno di terzi (…).
Il Tribunale rilevava, infine, che, con la nota UEPE SP (3 giugno 2025 ed allegati) veniva evidenziata la difficoltà nella gestione della misura con riferimento all’impossibilità di verifica dell’attività lavorativa per omessa presentazione di recenti fatture (ferme ad Ottobre/Novembre 2024), nonché la omessa presentazione agli appuntamenti col Servizio.
Sulla base degli illustrati elementi, il Tribunale di Sorveglianza di Genova osservava che le condotte poste in essere da W. S. erano tali da determinare la revoca della più ampia misura alternativa perché incompatibile con la prosecuzione della prova, condividendo la valutazione compiuta dal Magistrato
di Sorveglianza, con conseguente revoca dell’affidamento concesso; d’altro canto, la gravità dello scollamento fra la condotta posta in essere e le aspettative di adesione alle prescrizioni, nonché di astensione a forme di recidivanza in condotte illecite, appariva di entità tale da ritenere assolutamente nullo il periodo valutabile favorevolmente a decorrere dalla prima diffida elevata nei suoi confronti.
2. Con l’atto di ricorso, a firma dell’Avv. R. B., il ricorrente deduce un unico motivo, eccependone in realtà due, ovvero la inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all’art. 47, undicesimo comma, legge 26 luglio 1975, n. 354 (art. 606, primo comma, lett. b) cod. proc. pen.) e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione (art. 606, primo comma, lett. e) cod. proc. pen.).
In particolare, il ricorrente deduce che il Tribunale di Sorveglianza di Genova avrebbe dovuto “non revocare” la misura alternativa di cui stava fruendo con effetto ex tunc, ovvero a decorrere dalla diffida che aveva subito in data 11 maggio 2022, dichiarando non validamente espiata ai fini del computo della pena residua, il periodo pregresso alla revoca, trascorso in affidamento. Il Tribunale sarebbe pervenuto a tale decisione senza procedere a una valutazione dell’effettiva gravità delle condotte tenute durante l’esecuzione, protrattasi per quasi tre anni, non tenendo in considerazione gli elementi positivi indicativi dell’evoluzione della personalità di W. S. verso modelli di vita socialmente corretti, né le limitazioni imposte e la prossimità ad esaurimento della misura, né, ancora, l’attività lavorativa e di volontariato svolta dal ricorrente. Il Tribunale, nel valutare le reiterate violazioni, non avrebbe tenuto conto della portata delle stesse, dovendosi ricordare che le segnalazioni di polizia menzionate e risalenti al mese di agosto del 2024 non hanno dato origine a procedimenti penali.
L’ordinanza impugnata, dunque, non sarebbe coerente con l’impianto normativo, oltre che con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 29 ottobre 1987.
3. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Ferdinando Lignola, ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.
2. Come da questa Corte ripetutamente affermato (da ultimo, Sez. 1, n. Sez. 1, n. 46887 del 27/11/2019, omissis, Rv. 275239 – 01; v. anche Sez. 1, n. 27713 del 6/6/2013, omissis, Rv. 256367 – 01; Sez. 1, n. 2566 del 7/5/1998, omissis, Rv. 210789 – 01), la revoca dell’affidamento in prova al servizio sociale non è dalla legge rapportata alla pura e semplice violazione della legge penale o delle
prescrizioni dettate dalla disciplina della misura stessa, ma all’ipotesi che il giudice, nel suo insindacabile apprezzamento di merito, ritenga che le predette violazioni costituiscano in concreto un fatto incompatibile con la prosecuzione dell’esperimento; il relativo giudizio è rimesso alla discrezionalità del Tribunale di sorveglianza, che ha solo l’obbligo di giustificare l’uso del potere conferitogli, con motivazione logica ed esauriente.
Con specifico riferimento alla decorrenza del provvedimento, è stato chiarito, in linea con i principi di proporzionalità e adeguatezza della pena indicati dalla Corte costituzionale nella sentenza del 29 ottobre 1987, n. 343, che il giudice può disporre la revoca della misura con effetto ex tunc quando il comportamento del condannato sia stato così negativo da rivelare l’inesistenza ab initio di un’adesione
al processo rieducativo (Sez. 1, n. 23943 del 13/6/2001, omissis, Rv. 219477 – 01).
3. Ciò posto, l’ordinanza impugnata si rivela immune da vizi logici o giuridici, avendo posto in appropriato risalto:
a) la contiguità temporale dell’inizio della condotta trasgressiva dell’affidato rispetto alla data di sottoscrizione delle prescrizioni connesse alla misura concessa (4 maggio 2022);
b) la pluralità, la ripetitività e l’entità delle trasgressioni, come evidenziate e valutate dal Tribunale. Nella ordinanza vengono puntualmente riportate le varie criticità della misura adottata, essendo W. S. stato colpito da quattro diffide per: “spostamento sul territorio senza avviso alle FF.00. (MS 13.1.2023), assenza dal domicilio (MS 6.12.2023, MS 11.5.2022), irregolarità nella frequenza al volontariato ed assenze alle convocazioni dell’UEPE (MS 2.2.2024);
c) la condotta minacciosa ed ingiuriosa dell’affidato, dopo il grave episodio datato 1 maggio 2025, anche dinanzi alle Forze dell’Ordine;
d) le due recenti denunce per truffa in danno di terzi.
3.1. Trattasi di indicatori, quelli elencati nell’ordinanza, la cui complessiva e ragionata analisi ha indotto i Giudici di merito a pervenire alla ineccepibile conclusione di ritenere interrotto il percorso di risocializzazione appena avviato in regime alternativo alla detenzione, ponendosi il mantenimento della misura esterna, in tale contesto, in palese contraddizione con le finalità rieducative della pena. Così motivando, il provvedimento censurato ha dato conto, anche in punto di decorrenza della revoca, dell’esercizio della discrezionalità del giudice di sorveglianza, al cui logico ragionamento il ricorrente ha opposto argomentazioni smentite dalla nota UEPE SP (3 giugno 2025 ed allegati), che evidenziava la difficoltà nella gestione della misura con riferimento all’impossibilità di verifica dell’attività lavorativa per omessa presentazione di recenti fatture (ferme ad Ottobre/Novembre 2024), nonché la omessa presentazione agli appuntamenti col Servizio.
3.2. Il Tribunale, anche per il dies a quo, ha tenuto conto dei principi dettati dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 343 del 1987, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del decimo comma dell’art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norma sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà) nella parte in cui – in caso di revoca del provvedimento di ammissione all’affidamento in prova per comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova – non consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso periodo di affidamento in prova. Il Tribunale, invero, ha ritenuto le condotte dell’affidato – come elencate e valutate – di entità tali per “la gravità dello scollamento fra la condotta posta in essere e le aspettative di adesione alle prescrizioni, nonché di astensione da forme di recidivanza in condotte illecite” da ritenere nullo il periodo valutabile favorevolmente a decorrere dalla prima diffida elevata nei suoi confronti.
3. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così, deciso il 6 novembre 2025





