In tema di liberazione anticipata, la valutazione semestrale del comportamento del condannato esclude il rilievo dei reati commessi in stato di libertà?

Facebook
LinkedIn

Cass. pen., sez. I, 26/06/2026 (ud. 26/06/2026, dep. 2/09/2026), n. 32701 (Pres. De Marzo, Rel. Curami)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato escluda che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Napoli parzialmente accoglieva un reclamo, in tema di liberazione anticipata, proposto avverso un’ordinanza del Magistrato di sorveglianza, limitatamente a un determinato arco temporale, confermando il rigetto con riferimento ad un altro periodo.

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 54 ord. pen..

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non esclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022).

I risvolti applicativi

In tema di liberazione anticipata, la valutazione semestrale del comportamento del condannato non preclude la rilevanza dei reati commessi in stato di libertà, quali elementi sintomatici della carenza, nel precedente periodo detentivo, di un’effettiva volontà di partecipazione al percorso rieducativo.

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32701 Anno 2026

Presidente: DE MARZO G.

Relatore: CURAMI MICAELA SERENA

Data Udienza: 26/06/2026

Data Deposito: 02/09/2026

SENTENZA

Sul ricorso proposto da:

G. G. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 17/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Napoli

udita la relazione svolta dal Consigliere Micaela Serena Curami;

lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Fabiola Furnari, che ha

chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe, il Tribunale di sorveglianza di Napoli ha parzialmente accolto il reclamo, in tema di liberazione anticipata, proposto da G. G. avverso l’ordinanza del Magistrato di sorveglianza del 22/04/2025, limitatamente al periodo dal 11/10/2021 al 11/1/2022, confermando il rigetto con riferimento al periodo dal 16/07/2014 al 15/10/2015.

A fondamento del provvedimento reiettivo, il Tribunale ha evidenziato come, nel periodo successivo a quello dei semestri in valutazione, il ricorrente fosse ricaduto in plurimi comportamenti illeciti, tali da renderlo immeritevole del beneficio richiesto.

2. Avverso detto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione G. G., per il tramite del difensore avv. P. D. D. M., che, con un unico motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all’art. 54 ord. pen.

Il Tribunale ha errato nel fondare il rigetto sulla commissione, da parte del condannato, di fatti di reato successivi alla carcerazione, omettendo di indicare, con riguardo ai periodi oggetto di valutazione, eventuali comportamenti illeciti o scorretti tenuti dal medesimo sia durante la detenzione

presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, sia durante il periodo di sottoposizione agli arresti domiciliari; né il Tribunale ha approfondito l’entità della condotta contestata o specificato in che cosa si sarebbe concretata la dedotta inosservanza.

3. Il Sostituto Procuratore generale presso questa Corte, Fabiola Furnari, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l’annullamento con rinvio dell’impugnata ordinanza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Il ricorso è infondato.

2. La liberazione anticipata presuppone, ai sensi dell’art. 54 ord. pen., la prova della partecipazione del condannato all’opera di rieducazione, da apprezzarsi in concreto con riferimento alla condotta tenuta nel periodo oggetto di valutazione e, più in generale, alla effettiva adesione al percorso trattamentale.

La valutazione deve essere compiuta, di regola, in modo frazionato per ciascun semestre; tale principio, tuttavia, non impedisce di attribuire rilievo anche a condotte successive, quando esse siano concretamente sintomatiche della mancata partecipazione all’opera di rieducazione nel periodo precedente.

La giurisprudenza di legittimità ha, infatti, chiarito che, in tema di liberazione anticipata, il principio della valutazione frazionata per semestri del comportamento del condannato non esclude che assumano rilievo anche i reati commessi in stato di libertà, quali elementi rivelatori della mancanza, nel precedente periodo di detenzione, della volontà di partecipare al programma rieducativo (Sez. 1, n. 34572 del 02/12/2022, dep. 2023, Rv. 285120).

È stato, altresì, affermato che una trasgressione può riflettersi negativamente anche sul giudizio relativo ai semestri antecedenti o successivi, purché si tratti di violazione che manifesti la mancata adesione all’opera di rieducazione e l’espresso rifiuto di risocializzazione del detenuto (Sez. 1, n. 4019 del 13/07/2020, dep. 2021, Rv. 280522); e che, nella ipotesi in cui la liberazione anticipata sia richiesta in relazione a periodo di custodia cautelare, costituisce condizione ostativa alla concessione del beneficio la circostanza che il richiedente abbia commesso un reato in epoca successiva alla cessazione della custodia (Sez. 1, n. 10721 del 13/07/2012, Rv. 255430).

3. Il Tribunale di sorveglianza si è attenuto a tali principi.

L’ordinanza impugnata ha rigettato il reclamo limitatamente al periodo dal 16/07/2014 al 15/10/2015, valorizzando la successiva ricaduta del G. in plurime condotte delittuose.

In particolare, il giudice di merito ha dato atto che il ricorrente è stato condannato per la partecipazione ad un’associazione per delinquere operante dal 25 gennaio 2016 al settembre 2020, nonché per trentasette episodi di riciclaggio di cui all’art. 648-bis cod. pen., commessi tra il 2016 e il 2020.

Tale apprezzamento non si fonda, dunque, su una mera presunzione collegata alla sopravvenienza di vicende penali, ma sulla considerazione della natura, della consistenza numerica e dell’arco temporale delle condotte successivamente accertate: condotte non episodiche, protratte per un rilevante periodo e connotate da stabile inserimento in un programma criminoso associativo e da reiterazione di plurimi fatti di riciclaggio.

La successiva ricaduta nel reato è stata, pertanto, logicamente ritenuta rivelatrice della mancata effettiva adesione del condannato all’opera di rieducazione, sicché non era necessario individuare, all’interno del segmento temporale oggetto di valutazione, specifici rilievi disciplinari o autonome violazioni delle prescrizioni detentive o domiciliari.

La censura difensiva, nella parte in cui lamenta l’omessa indicazione di comportamenti illeciti o scorretti tenuti durante la permanenza presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere o durante gli arresti domiciliari, non coglie, dunque, la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che ha posto a fondamento del diniego non una generica irregolarità intramuraria, né una specifica violazione delle prescrizioni inerenti alla misura domiciliare, ma la valenza sintomatica, rispetto al percorso rieducativo, della successiva e plurima attività delittuosa.

4. Il ricorso deve, conseguentemente, essere rigettato.

Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 26/06/2026

Leggi anche

Contenuti Correlati