Cass. pen., sez. I, 21/05/2026 (ud. 21/05/2026, dep. 10/09/2026), n. 33279 (Pres. Rocchi, Rel. Gavoni)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava in cosa deve consistere l’esercizio da parte del Magistrato di Sorveglianza del potere di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen..
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Presidente del Tribunale di Sorveglianza di Perugia dichiarava inammissibile un’istanza di affidamento in prova al servizio sociale.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore dell’istante.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale «l’esercizio da parte del Magistrato di Sorveglianza del potere di cui all’art. 666, comma 2, cod. proc. pen.[1] deve essere limitato alle ipotesi in cui la “presa d’atto” dell’assenza delle condizioni di legge non richieda accertamenti di tipo cognitivo, né valutazioni discrezionali» e «la dichiarazione di inammissibilità risulta possibile solo quando facciano difetto nell’istanza i requisiti posti direttamente dalla legge che non implicano alcuna valutazione discrezionale» (Sez. 1, n. 876 del 16/7/2015; Sez. 1, n. 40974 del 14/10/2011; Sez. 1, n. 23101 del 19/5/2005; Sez. 1, n. 277 del 13/1/2000).
I risvolti applicativi
Il potere di declaratoria di inammissibilità ex art. 666, comma 2, c.p.p. è circoscritto ai casi in cui l’assenza dei requisiti di legge sia immediatamente rilevabile, senza necessità di accertamenti cognitivi o valutazioni discrezionali; pertanto, è precluso al Magistrato di Sorveglianza ogni apprezzamento di merito.
[1]Ai sensi del quale: “Se la richiesta appare manifestamente infondata per difetto delle condizioni di legge ovvero costituisce mera riproposizione di una richiesta già rigettata, basata sui medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio, sentito il pubblico ministero, la dichiara inammissibile con decreto motivato, che è notificato entro cinque giorni all’interessato. Contro il decreto può essere proposto ricorso per cassazione”.






