Cass. pen., sez. I, 21/05/2026 (ud. 21/05/2026, dep. 10/09/2026), n. 33280 (Pres. Rocchi, Rel. Gavoni)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità possa essere concessa la liberazione anticipata.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Un Magistrato di Sorveglianza di Padova, a fronte di un decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo che, a sua volta, aveva trasmesso gli atti al Magistrato di Sorveglianza, sollevava conflitto di competenza davanti alla Corte di Cassazione, dichiarandosi incompetente a decidere in ordine alla decisione circa il riconoscimento di una liberazione anticipata avanzata.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva competente il Magistrato di sorveglianza di Padova.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico “secondo cui in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (citandosi Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv. 197518)” (Sez. 1, n. 30637 del 04/06/2025, Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025).
I risvolti applicativi
In materia di benefici penitenziari, la liberazione anticipata è concedibile al condannato ammesso ai lavori di pubblica utilità ed è di competenza funzionale del Magistrato di sorveglianza.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33280 Anno 2026
Presidente: ROCCHI GIACOMO
Relatore: GAVONI ANNA MARIA
Data Udienza: 21/05/2026
Data Deposito: 10/09/2026
SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Magistrato di Sorveglianza di Padova con ordinanza del 09/12/2025
avverso l’ordinanza del 17/10/2025 del Giudice per le indagini preliminari di Rovigo
Udita la relazione svolta dal Consigliere Anna Maria Gavoni;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale ASSUNTA COCOMELLO
RITENUTO IN FATTO
1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe, il Magistrato di Sorveglianza di Padova, a fronte del decreto emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Rovigo in data 17 ottobre 2025 che aveva trasmesso gli atti al Magistrato di Sorveglianza, sollevava conflitto di competenza davanti alla Corte di cassazione, dichiarandosi incompetente a decidere in ordine alla decisione circa il riconoscimento della liberazione anticipata avanzata da T. M. “per il periodo già effettuato di LPU presso il …, per un totale di ore 416 su 2190, da giugno 2024 a giugno 2025”, lavori di pubblica utilità concessi in data 11 gennaio 2024 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Rovigo ex art. 545 bis cod. proc. pen. nell’ambito della sentenza n. 311/2023 del 12 luglio 2023 irrevocabile in data 22 febbraio 2024. 2. Il Magistrato di Sorveglianza di Padova, a conoscenza della giurisprudenza di legittimità (richiamando, in particolare, le sentenze n. 10302/2025, n. 22662/2025, 18955/2925, 37694/2025), riteneva di discostarsi dall’indirizzo interpretativo esplicitando che:
2.1. per l’esecuzione delle pene sostitutive la c.d. riforma Cartabia ha delineato due regimi; per le pene sostitutive di carattere detentivo di competenza del Magistrato di Sorveglianza; per il lavoro di pubblica utilità di competenza del Giudice di cognizione che ha applicato la pena, a norma dell’art. 63 I. 689/1981.
Diversamente il Magistrato di Sorveglianza sarebbe investito dell’esecuzione di una pena sostitutiva di cui non possiede alcuna informazione. In tal senso, anche l’art. 47, comma 12 bis Ord. pen. richiamato dall’art. 76 I. 689/1981, e valorizzato a sostegno della ritenuta compatibilità del beneficio della liberazione anticipata con il lavoro di pubblica utilità, subordina la concessione della liberazione anticipata all’affidato alla verifica che “…il soggetto abbia dato prova di un concreto recupero sociale desumibile da comportamenti rivelatori del positivo evolversi della sua personalità”; l’attribuzione al Magistrato di Sorveglianza del compito di valutare l’istanza di liberazione anticipata presentata da chi è sottoposto ad una pena sostitutiva la cui esecuzione è seguita da un altro giudice preclude una valutazione orientata al rispetto del principio della finalità rieducativa della pena. Anche in tal caso il Magistrato di Sorveglianza di Padova ritiene necessaria un’interpretazione del quadro normativo coerente con i principi sotto il profilo sistematico e con il principio previsto dall’art. 27, comma 3, Cost.
2.2. l’art. 69 bis Ord. pen. è inserito nella I. 354/1975, che non riguarda in alcun modo le pene sostitutive, le quali sono invece disciplinate dalla I. 689/1981, fatti salvi gli espressi rinvii operati dall’art. 76 I. 689/1981, clausola di compatibilità, a norma dell’ordinamento penitenziario tra le quali il legislatore non ha inserito gli artt. 69 e 69 bis Ord. pen. Richiama il Magistrato di Sorveglianza la
sentenza n. 10302/2025 della Corte di cassazione che ha sottolineato che “esigenze sistematiche avrebbero consigliato una concentrazione della competenza anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata in capo al giudice che ha applicato la pena”, tuttavia concludendo che tali esigenze non “possano che recedere innanzi a un dato testuale e inequivoco non superabile in via interpretativa”. Evidenzia il Magistrato di Sorveglianza che “il dato testuale ritenuto inequivoco, fornito dagli artt. 69 e 69 bis Ord. pen. non è applicabile alle pene sostitutive, disciplinate da normativa diversa da quella sull’ordinamento penitenziario, proprio in quanto non richiamato dall’art. 76 I. 689/1981, richiamando la relazione illustrativa del d.lgs. 150/2022, in riferimento all’art. 76, I. 689/1981 che evidenzia: “Oltre a quelle in tema di liberazione anticipata, vengono rese applicabili ulteriori disposizioni dell’ordinamento penitenziario. Tra queste, l’art. 51 bis, che disciplina la sopravvenienza di nuovi titoli di privazione della libertà durante l’esecuzione di una misura alternativa alla detenzione. La norma affida al magistrato di sorveglianza la valutazione della sussistenza delle condizioni di permanenza dell’applicabilità della misura in esecuzione ovvero la loro mancanza con cessazione della misura. Si reputa opportuno affidare al magistrato ovvero al giudice preposto all’esecuzione delle pene sostitutive anche la valutazione degli effetti del sopravvenire di un nuovo titolo esecutivo di pena sostitutiva, applicando i criteri previsti dall’art. 70”. Conclude il Magistrato di Sorveglianza di Padova che il Giudice naturale ex art. 25, comma 1, Cost., anche in ordine ad ogni decisione nel corso dell’esecuzione del lavoro di pubblica utilità quale pena sostitutiva, è il Giudice che ha applicato la pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità.
4. Con requisitoria scritta, il Sostituto Procuratore generale della Cassazione, Assunta Cocomello, concludeva chiedendo che la Corte di cassazione dichiari la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Padova, con conseguente trasmissione degli atti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In rito va dichiarata l’ammissibilità del conflitto.
1.1. Ai sensi dell’art. 28 cod. proc. pen. sussiste conflitto quando più giudici ordinari “prendono o ricusano di prendere cognizione del medesimo fatto” e per Cass., Sez, 1, n. 2787 del 16/04/1997, Rv 207653, in tema di conflitto di competenza, l’espressione “medesimo fatto” è assunta nel suo significato comune per designare l’elemento materiale del reato, nelle sue tre componenti costituite dalla condotta, dall’evento e dal rapporto di causalità, realizzatosi nelle identiche condizioni di tempo, di luogo e di persona, nel senso che è indispensabile la piena coincidenza degli elementi strutturali e temporali del fatto, sia dal punto di vista soggettivo, sia da quello oggettivo.
1.2. Ciò è avvenuto nel caso di specie giacché sussiste il requisito della coesistenza di volontà contrastanti di due Giudici, ovvero il Magistrato di Sorveglianza di Padova ed il Giudice per le indagini preliminari di Rovigo, di prendere la cognizione del medesimo reato con conseguente paralisi del procedimento penale.
2. Nel merito va data continuità all’orientamento giurisprudenziale (si veda Sez. 1, n. 30637 del 04/06/2025, Sez. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687), assolutamente condivisibile, “secondo cui in tema di benefici penitenziari, al condannato ammesso alla sanzione sostitutiva dei lavori di pubblica utilità può essere concessa la liberazione anticipata, con decisione che rientra nella competenza funzionale del magistrato di sorveglianza (citandosi Sez. 1, n. 4964 del 1994, Rv. 197518)”.
2.1. Le ragioni sistematiche evidenziate dal Magistrato di Sorveglianza di Padova, invero, non superano il tenore letterale della disposizione che individua la competenza del Magistrato di Sorveglianza (art. 69, comma 8, Ord. pen.) e non consentono letture alternative, come già osservato dalla giurisprudenza di legittimità (Sent. 1, n. 10302 del 10/01/2025, Pmt, Rv. 287687, che conclude
“Eventuali esigenze sistematiche che avrebbero consigliato una concentrazione della competenza, anche in relazione alla concessione della liberazione anticipata, in capo al Giudice dell’esecuzione, non possono che recedere innanzi ad un dato testuale ed inequivoco, non superabile in via interpretativa”).
2.2. Insuperabile, dunque, è la disposizione normativa in materia di competenza funzionale, prevedendo il comma 4 dell’art. 69-bis della I. 26 luglio 2975, n. 354, come sostituito, dal dl. 4 luglio 2024, n. 92, conv. in I. 8 agosto 2024, n. 112, che “il provvedimento che concede o nega il riconoscimento del beneficio è adottato dal magistrato di sorveglianza” (Sent. 1, n. 30637 del 04/06/2025; Sent. 1, n. 18955/25 del 20/03/2025; Sent. 1, n. 831 del 07/03/2025; Sent. 1, n. 116 del 10/01/2025).
3. Per tali ragioni il Magistrato di sorveglianza di Padova deve ritenersi funzionalmente competente a decidere.
P.Q.M.
Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del Magistrato di Sorveglianza di Padova, cui dispone trasmettersi gli atti.
Così è deciso, 21 maggio 2026






