Come si determina la decorrenza dell’affidamento in prova per il condannato tossicodipendente?

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Cass. pen., sez. I, 25/09/2026 (ud. 25/09/2026, dep. 28/10/2026), n. 37836 (Pres. Rocchi, Rel. Genovese)

La questione giuridica

La questione giuridica, affrontata dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava come può il Tribunale di sorveglianza determinare la decorrenza dell’esecuzione della misura in tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma concedeva un affidamento terapeutico ex art. 94 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a una pena detentiva da espiare di un anno, mesi sei e giorni tre di reclusione, di cui al provvedimento di cumulo emesso dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Roma.

Ciò posto, avverso questa decisione proponeva ricorso per Cassazione il difensore del detenuto il quale, con un unico motivo, si doleva del fatto che il Tribunale di sorveglianza aveva omesso di pronunciarsi su una richiesta di retrodatazione della decorrenza del beneficio, a partire dal giorno di avvio del programma terapeutico residenziale in corso.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto fondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, «in tema di affidamento in prova nei confronti del condannato tossicodipendente, il tribunale di sorveglianza, ai sensi dell’art. 94, comma 4, del d.P.R. 30 ottobre 1990, n. 309, può determinare la decorrenza dell’esecuzione della misura, piuttosto che dal verbale di affidamento, da una diversa e più favorevole data per l’interessato, qualora, al momento della decisione, il programma terapeutico risulti già positivamente in corso ed il trattamento spontaneamente eseguito risponda, per durata ininterrotta e contenuti comportamentali, ai criteri di recupero sociale, essendo invece irrilevante la sola durata residua del programma terapeutico superiore a quella della pena da espiare» (Sez. 1, n. 16123 del 01/04/2021; Sez. 1, n. 32453 del 10/03/2015; Sez. 1, n. 27193 del 28/05/2013; Sez. 1, n. 40251 del 10/04/2012).

I risvolti applicativi

In tema di affidamento in prova del condannato tossicodipendente, il Tribunale di sorveglianza può retrodatare la decorrenza della misura alla data di inizio del programma terapeutico, ove già positivamente in corso e idoneo al recupero sociale, rimanendo irrilevante l’eccedenza della durata residua del trattamento rispetto alla pena.

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