Ai fini dell’applicazione del regime penitenziario differenziato, è sufficiente l’acquisizione del parere del pubblico ministero procedente?

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Cass. pen., sez. I, 15/07/2026 (ud. 15/07/2026, dep. 27/08/2026), n. 32104 (Pres. Boni, Rel. Russo)

La questione giuridica

Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini dell’emissione del decreto ministeriale di sottoposizione del detenuto al regime penitenziario differenziato, la sola condizione indefettibile sia l’acquisizione del parere del pubblico ministero procedente.

Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso, ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.

Il Tribunale di sorveglianza di Roma respingeva un reclamo presentato da un detenuto contro il decreto ministeriale di proroga del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen..

Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore del carcerato il quale, tra i motivi ivi addotti, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione.

Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica

Il Supremo Consesso riteneva il motivo suesposto infondato.

In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, “ai fini dell’emissione del decreto ministeriale di sottoposizione del detenuto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41- bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la sola condizione indefettibile è l’acquisizione del parere del pubblico ministero procedente, mentre resta insindacabile la scelta di procedere o meno ad ulteriori integrazioni istruttorie” (Sez. 1, n. 20983 del 23/06/2020; conformi Sez. 1, n. 41081 del 21/10/2008; Sez. 1, n. 42553 del 14/10/2008).

I risvolti applicativi

Ai fini dell’emissione del decreto ministeriale di sottoposizione del detenuto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41- bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la sola condizione indefettibile è l’acquisizione del parere del pubblico ministero procedente, mentre resta insindacabile la scelta di procedere o meno ad ulteriori integrazioni istruttorie

Sentenza commentata

Penale Sent. Sez. 1 Num. 32104 Anno 2026

Presidente: BONI MONICA

Relatore: RUSSO CARMINE

Data Udienza: 15/07/2026

Data Deposito: 27/08/2026

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M. A. nato a … il …

avverso l’ordinanza del 26/03/2026 del TRIB. SORVEGLIANZA di Roma

udita la relazione svolta dal Consigliere Carmine Russo;

lette le conclusioni del Procuratore generale, Marco Patarnello, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Ritenuto in fatto

1. Con ordinanza del 26 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Roma ha respinto il reclamo presentato dal detenuto A. M. contro il decreto ministeriale di proroga del regime di cui all’art. 41-bis ord. pen.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso il condannato, per il tramite del difensore.

Con il primo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione, perché il Tribunale non ha provveduto sulla richiesta della difesa di conoscere i nominativi dei collaboratori cui si fa riferimento nelle pagine 5 e 6 dell’ordinanza, di acquisire i colloqui telefonici sospetti cui si fa riferimento alla pagina 18 dell’ordinanza, e di acquisire gli esiti dei procedimenti giudiziari cui si fa riferimento alle pagine 6 e 8 dell’ordinanza; in definitiva, nel provvedimento si è dati per provati fatti che, in realtà, non sono dimostrati.

Con il secondo motivo deduce violazione di legge e vizio di motivazione in quanto l’ordinanza è retta da una motivazione apparente ed assertiva, che omette di valutare la integrazione del reclamo presentata direttamente dal detenuto, in cui lo stesso ammette di aver compreso gli errori del passato, che lo stesso definisce “orrori”, questa dichiarazione rappresenta ex se una dissociazione del detenuto dal comportamento precedente; l’ordinanza ha omesso uno specifico accertamento dell’attualità della pericolosità sociale del ricorrente; l’ordinanza ha riferito dei collegamenti del ricorrente con ambienti

criminali, ma non ne ha evidenziato l’attualità; il riferimento a procedimenti penali che hanno riguardato congiunti del ricorrente non fornisce evidenza dell’esistenza di un gruppo criminale, il ricorrente è stato condannato per associazione mafiosa ma non per gli episodi successivi alla sua carcerazione che è iniziata nel 2013.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore Generale, Marco Patarnello, ha chiesto il rigetto del ricorso.

Considerato in diritto

Il ricorso è infondato.

1. Il primo motivo è infondato, in quanto è orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità che “ai fini dell’emissione del decreto ministeriale di sottoposizione del detenuto al regime penitenziario differenziato di cui all’art. 41- bis legge 26 luglio 1975, n. 354, la sola condizione indefettibile è l’acquisizione del parere del pubblico ministero procedente, mentre resta insindacabile la scelta di procedere o meno ad ulteriori integrazioni istruttorie. In applicazione di tale principio la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avverso il decreto del Ministro della giustizia che, sulla base di una nota della direzione distrettuale antimafia, aveva applicato al ricorrente il regime di detenzione differenziata in quanto gravemente indiziato della partecipazione all’associazione mafiosa del tipo “ndrangheta”, senza acquisire informazioni presso la Direzione Nazionale Antimafia, né presso gli organi centrali di polizia e né presso quelli specializzati)” (Sez. 1, n. 20983 del 23/06/2020, omissis, Rv. 279218 – 01; conformi Sez. 1, n. 41081 del 21/10/2008, omissis, Rv. 241939; Sez. 1, n. 42553 del 14/10/2008, omissis, Rv. 241717), principio che riguarda anche la fase giurisdizionale davanti al Tribunale, che si limita a giudicare della legittimità del decreto.

2. Anche il secondo motivo è infondato.

Il ricorso deduce che il Tribunale avrebbe omesso di valutare la integrazione del reclamo presentata direttamente dal detenuto, in cui lo stesso ammette di aver compreso gli errori del passato, in quanto questa dichiarazione rappresenterebbe ex se una dissociazione del detenuto dal gruppo criminale, ma

l’argomento è manifestamente infondato, in quanto il recesso dal gruppo criminale deve essere verificato mediante comportamenti concreti e dati oggettivi; una presa di distanza puramente verbale, presa per di più all’interno di un procedimento giudiziario, in cui il detenuto intende contrastare una iniziativa dell’amministrazione della giustizia nei suoi confronti, non ha il significato univoco del recesso dall’organizzazione criminale che avrebbe potuto giustificare l’obbligo del Tribunale di doversi confrontare con tale dichiarazione all’interno del percorso logico dell’ordinanza.

Il ricorso deduce che l’ordinanza avrebbe omesso uno specifico accertamento dell’attualità della pericolosità sociale del ricorrente, ma anche questo argomento è manifestamente infondato, in quanto la norma attributiva di potere dell’art. 41-bis, comma 2, ord. pen. consente l’adozione del provvedimento di sospensione delle ordinarie regole del trattamento penitenziario nei confronti dei soggetti, che sono stati condannati o sono imputati per alcuni specifici reati, tra cui quelli per cui è in espiazione il ricorrente, “in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva”.

Il successivo comma 2-bis aggiunge che la sospensione del trattamento è prorogata “quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale, terroristica o eversiva non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della posizione rivestita dal soggetto in seno

all’associazione, della perdurante operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del tenore di vita dei familiari del sottoposto”.

Ne consegue che il provvedimento di sottoposizione al trattamento differenziato, o quello di proroga, non deve contenere alcun accertamento della pericolosità del ricorrente, che rileva, al più, agli effetti di altri istituti penitenziari, ma deve contenere, invece, un giudizio prognostico sulla sua capacità di mantenere i collegamenti con l’associazione criminale.

Il ricorso deduce che il Tribunale non ha effettuato una reale verifica dei presupposti attuali di applicazione della misura, in quanto l’ordinanza avrebbe riferito dei collegamenti con ambienti criminali ma non ne avrebbe evidenziato l’attualità, perché il riferimento a procedimenti penali che hanno riguardato congiunti del ricorrente non fornirebbe giustificazione sull’esistenza di un gruppo  criminale, e perché il ricorrente è stato sì condannato per associazione mafiosama non per gli episodi successivi alla sua carcerazione iniziata nel 2013.

L’argomento è infondato, in quanto questa verifica dei presupposti attuali di applicazione della misura si rinviene all’interno del provvedimento impugnato, che ha ricavato “la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione criminale” dal profilo criminale del ricorrente, condannato quale esponente apicale del clan V.-G., di cui è stato reggente per il periodo precedente al suo arresto, e dalla perdurante operatività del sodalizio criminale di appartenenza (ampiamente descritta alla pag. 4 dell’ordinanza impugnata), che, come riportato sopra, sono due dei parametri di valutazione della decisione sulla proroga o meno del regime di sospensione del trattamento ordinario previsti dalla norma attributiva di potere.

Inoltre, l’ordinanza ha evidenziato anche che il detenuto, nel periodo in cui era soggetto a detenzione in regime ordinario, veicolò messaggi al gruppo criminale attraverso i colloqui con i familiari, argomento con cui il ricorso non si confronta, se non mediante la richiesta di acquisizione di ulteriori elementi istruttori di cui si è già detto.

La circostanza dedotta nel ricorso, secondo cui il ricorrente è stato condannato per la partecipazione all’organizzazione criminale, ma non per fatti successivi all’inizio del suo periodo di detenzione, non ha, poi, sufficiente evidenza dimostrativa del venir meno della prognosi della capacità del soggetto di mantenere collegamenti con l’associazione criminale di appartenenza.

E ciò a maggior ragione in un giudizio, quale quello in esame, in cui il ricorso in sede di legittimità ha un ambito più ristretto rispetto a quello che caratterizza i provvedimenti emessi nell’ambito di un procedimento penale, perché è ammesso solo per violazione di legge, ed in cui quindi l’argomento proposto dovrebbe dimostrare non soltanto l’illogicità manifesta della prognosi sul pericolo di collegamenti con la criminalità organizzata, ma la radicale apparenza di tale motivazione, che, secondo una linea interpretativa ormai molto definita è quella che sia “del tutto priva dei requisiti minimi di coerenza e completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l’iter logico seguito dal giudice di merito, ovvero le linee argomentative del provvedimento siano talmente scoordinate da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento” (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, omissis, Rv. 224611 – 01; nello stesso senso, successivamente, Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, omissis, Rv. 226710 – 01; Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, omissis, Rv. 260246 – 01).

2. In definitiva, il ricorso è infondato.

Ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così è deciso, 15/07/2026

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