Cass. pen., sez. I, 17/06/2026 (ud. 17/06/2026, dep. 9/09/2026), n. 33203 (Pres. Boni, Rel. Genovese)
Indice
La questione giuridica
Una delle questioni giuridiche, affrontate dalla Suprema Corte nel caso di specie, riguardava se, ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si debba fondare su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte.
Ma, prima di vedere come il Supremo Consesso ha trattato siffatta questione, esaminiamo brevemente il procedimento in occasione del quale è stata emessa la sentenza qui in commento.
Il Tribunale di sorveglianza di Firenze revocava una misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale.
Ciò posto, avverso codesta decisione ricorreva per Cassazione il difensore il quale, con un unico motivo, deduceva contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Come la Cassazione ha affrontato tale questione giuridica
Il Supremo Consesso riteneva il ricorso suesposto infondato.
In particolare, tra le argomentazioni che inducevano la Suprema Corte ad addivenire a siffatto esito decisorio, era richiamato quell’orientamento nomofilattico secondo il quale, ai «fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante» (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013).
I risvolti applicativi
La valutazione del magistrato di sorveglianza sulla rilevanza delle condotte penalmente rilevanti ai fini della revoca della misura alternativa è autonoma rispetto a quella del giudice della cognizione, salvo il limite derivante dall’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua non commissione da parte del condannato.
Sentenza commentata
Penale Sent. Sez. 1 Num. 33203 Anno 2026
Presidente: BONI MONICA
Relatore: GENOVESE ANTONINO FRANCESCO
Data Udienza: 17/06/2026
Data Deposito: 09/09/2026
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
avverso l’ordinanza del 12/03/2026 del Tribunale di sorveglianza di Firenze
sentita la relazione fatta dal Consigliere Antonino Francesco Genovese;
lette le conclusioni del Sostituto Procuratore generale Francesca Ceroni, che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 12 marzo 2026 il Tribunale di sorveglianza di Firenze ha revocato nei confronti di XXXXXXXXXXXXXXX la misura alternativa alla detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale, con decorrenza dalla sospensione disposta dal Magistrato di sorveglianza in data 24 febbraio 2026.
Ammesso il 24 ottobre 2024 alla misura alternativa in relazione alla pena irrogatagli per reati in materia di stupefacenti e contegni estorsivi maturati nel contesto del traffico illecito, il condannato si rendeva protagonista di ripetuti atti di violenza e minaccia in danno dell’ex convivente XXXXXXXXXXXXX, che in data 24 febbraio 2026 inducevano il Magistrato di sorveglianza a sospendere in via provvisoria la misura ai sensi dell’art. 51-ter, comma 2, Ord. pen. e a ordinare l’accompagnamento in istituto del trasgressore.
Il Tribunale di sorveglianza, riportato l’apparato argomentativo del provvedimento del Magistrato di sorveglianza, che ha ritenuto attendibile la denuncia della persona offesa, confermata da elementi estrinseci di natura documentale e dichiarativa, ha espresso integrale condivisione per la motivazione a corredo della disposta sospensione, disattendendo le argomentazioni difensive dell’interessato e concordando sul venir meno dei presupposti per la prosecuzione della pena in forma alternativa alla restrizione in carcere.
2. Avverso l’ordinanza il difensore di XXXXXXXXXXXXXXX ha proposto ricorso per cassazione, articolando un unico motivo, con cui ha eccepito contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Si è doluto che il Tribunale abbia recepito i contenuti della comunicazione di notizia di reato redatta dai Carabinieri di Lucca sulle condotte in danno di XXXXXXXXXXXXX e le valutazioni del Magistrato di sorveglianza, travisando il materiale investigativo acquisito e omettendo di confrontarsi con le allegazioni e le produzioni difensive.
Ha denunciato altresì assenza di motivazione in ordine alla sostituzione dell’affidamento in prova con la detenzione domiciliare, richiesta per motivi di salute in caso di denegato ripristino della misura più ampia.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso non merita accoglimento.
2. Ai sensi dell’art. 47, comma 11, Ord. pen. l’affidamento in prova è revocato qualora il beneficiario della misura tenga un comportamento, contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, incompatibile con la prosecuzione della prova.
Con sentenza additiva n. 343 del 1987 la Corte costituzionale ha rimesso alla valutazione discrezionale del Tribunale di sorveglianza la determinazione, dopo la revoca, del periodo della residua pena detentiva da espiare, tenendo conto della durata delle limitazioni patite dal condannato e del suo comportamento soggettivo e oggettivo durante il corso dell’esperimento.
3. L’ordinanza impugnata è conforme ai dettami normativi e resiste alle censure articolate nell’unico motivo di ricorso.
In ossequio all’indicazione giurisprudenziale, secondo cui «Ai fini della revoca di una misura alternativa per condotte di rilievo penale tenute dal condannato nel corso dell’esecuzione della pena, la valutazione del magistrato di sorveglianza in ordine alla loro rilevanza si fonda su un apprezzamento autonomo rispetto a quello svolto dal giudice della cognizione nel procedimento relativo alle medesime condotte, con l’unico limite dell’accertamento dell’insussistenza del fatto o della sua mancata commissione da parte dell’istante» (Sez. 1, n. 18351 del 29/02/2024, omissis, Rv. 286262 – 01; conformi, tra le altre, Sez. 1, n. 41796 del 09/09/2021, omissis, Rv. 282153 – 01; Sez. 1, n. 25640 del 21/05/2013, omissis, Rv. 256066 – 01), il Tribunale di sorveglianza ha valutato autonomamente i contegni ascritti al ricorrente, ritenendo credibile la denuncia della persona offesa in ordine alle violenze e alle minacce poste in essere dal condannato in costanza della misura alternativa, in quanto corroborata da precise risultanze investigative, puntualmente passate in rassegna nel richiamato provvedimento del Magistrato di sorveglianza, tra cui tre video esibiti dalla denunciante, ascoltati e trascritti dai militari che hanno raccolto la denuncia.
Il ricorrente eccepisce un travisamento delle predette risultanze investigative, delle quali invoca una rivalutazione nel merito, non consentita al giudice di legittimità, esulando dai poteri della Corte di cassazione, cui è demandato il controllo sulla congruità e logicità della motivazione, una “rilettura” degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (cfr., in parte motiva, Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, omissis, Rv. 249651 – 01).
Disattese le giustificazioni dell’interessato, incentrate sulla prospettazione di una gelosia morbosa dell’ex convivente e di costanti pressioni da parte della donna, il Tribunale ha correttamente ritenuto che i denunciati maltrattamenti, attuati in spregio alle prescrizioni della misura alternativa, fossero incompatibili con la prosecuzione del percorso extramurario, non consentendo di formulare una prognosi positiva circa l’idoneità dell’affidamento in prova a favorire il corretto recupero sociale del condannato.
La motivazione resa dal Tribunale di sorveglianza, immune da vizi logici e giuridici, risulta altresì idonea a giustificare il rigetto della domanda subordinata di sostituzione della misura più ampia con la detenzione domiciliare, peraltro ancorata a motivi di salute riconducibili a una patologia asmatica attestata da documentazione sanitaria risalente e comunque inattuale. In ragione del giudizio espresso sulla pericolosità soggettiva del condannato e sull’accertata incapacità di conformarsi alle prescrizioni della misura in esecuzione, il giudice di merito, nel disporre la revoca dell’affidamento in prova, ha constatato che «sono venuti meno tutti i presupposti per una prosecuzione in forma alternativa della pena», conclusione evidentemente indicativa dell’insussistenza delle condizioni per la sperimentazione di qualsiasi misura alternativa.
4. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così è deciso, 17/06/2026





